Sentenza n. 15924/2026 - Roma, Sezione 4B
Per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - n. 00373/2025 (N.R.G. 2830/2023), pubblicata il 09.01.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento parziale della sentenza del TAR Lazio n. 373 del 9 gennaio 2025, limitatamente agli interessi sulle spese di lite liquidate in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 373/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento in loro favore, quali difensori antistatari, di euro 750,00 oltre accessori e alla refusione del contributo unificato. Hanno quantificato in euro 1.394,34 il credito complessivo, composto da euro 750,00 per compensi, euro 112,50 per spese generali, euro 34,50 per Cassa avvocati, euro 197,34 per IVA ed euro 300,00 per contributo unificato, oltre interessi. In corso di giudizio il Ministero ha pagato euro 1.394,34, ma senza corrispondere gli interessi legali; i ricorrenti hanno quindi mantenuto la domanda di ottemperanza per tale parte residua.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto al capitale di euro 1.394,34, pagato dall’Amministrazione nelle more. Ha accolto in parte il ricorso per la residua pretesa relativa agli interessi legali, ritenendo che il credito per le spese di lite, liquido ed esigibile in forza del titolo, produca interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., senza necessità di una specifica statuizione nel titolo. Gli interessi sono dovuti dalla pubblicazione della sentenza da ottemperare, il 9 gennaio 2025, fino al soddisfo, individuato nella data di emissione del mandato di pagamento. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e senza compenso, per gli adempimenti sostitutivi entro ulteriori 60 giorni, previa istanza e verifica del mancato adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1282, comma 1, c.c.
Su detta somma, infatti, devono essere calcolati (e, conseguentemente, liquidati) anche gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa (avvenuta in data 09.01.2025) e fino al soddisfo (da intendersi fino alla data di emissione del mandato di pagamento).
Il credito liquido ed esigibile per le spese di lite produce interessi legali dalla data di deposito della sentenza che costituisce il titolo, fino al pagamento, senza necessità di una specifica condanna agli interessi.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso va quindi accolto in parte, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione al titolo indicato in epigrafe per la parte relativa agli interessi legali nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo anche per la componente accessoria degli interessi non corrisposti, fissando un termine per l’adempimento e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il credito per le spese di lite liquidate in una sentenza è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto dalla data di deposito della sentenza, anche quando il titolo non contenga un’autonoma condanna al pagamento degli interessi, fino alla data del pagamento.
- Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione paga il capitale dovuto ma non gli interessi maturati, la materia del contendere cessa limitatamente al capitale e il giudizio può essere accolto per la residua obbligazione accessoria.
- In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine e previa verifica del mancato adempimento.
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