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Parere

Parere n. 329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Manuela Lai contro il Comune di Monserrato e la Regione autonoma della Sardegna per l’annullamento: a) della nota C_F383 - MNS - 1 - 2023-03-13 - 8874 del 13 marzo 2023 del Comune di Monserrato avente ad oggetto “Procedimento per l’erogazione del finanziamento di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 in materia di recupero del patrimonio immobiliare beneficiario Lai Manuela. Comunicazione di conclusione del procedimento per Archiviazione istanza; b) della nota C_F383 - MNS - 1 - 2023-05-30 – 0017146 del 30 maggio 2023 del Comune di Monserrato avente ad oggetto diniego richiesta di riesame per inadempienza - Procedimento finanziamento L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 in materia di recupero del patrimonio immobiliare beneficiario Lai Manuela. Sollecito richiesta disponibilità per attività di vigilanza edilizia dello stabile di proprietà di Manuela Lai, sito in Monserrato via Costantino n.15- necessità sopralluogo; c) delle note prot. C_F83-MNS-1-2023-06-01-0017547 dell’1.6.2023 e C_F83-MNS-1-2023-06-13 -0018828del 13 giugno 2023; d) della nota prot. 4517 del 7 febbraio 2023 contenente il preavviso di archiviazione, ai sensi degli artt. 7 e sgg., L. n. 241/90; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202300773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti comunali di archiviazione e di diniego del riesame relativi alla richiesta di finanziamento regionale per il recupero del patrimonio immobiliare, nonché degli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, inserita nell’elenco dei beneficiari di un finanziamento regionale complessivo di 36.000 euro ai sensi della legge regionale Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48, ha impugnato l’archiviazione della domanda e il successivo diniego del riesame. La controversia riguarda, in particolare, la legittimità delle richieste comunali di integrazione documentale, di produzione di un quadro comparativo tra il computo metrico originario, le opere assistite dal finanziamento regionale e quelle oggetto di detrazioni fiscali o superbonus, nonché di effettuazione di un sopralluogo. La ricorrente deduce la violazione dell’avviso pubblico, sostenendo che gli adempimenti richiesti non fossero ivi previsti; l’eccesso di potere per falsità dei presupposti e carenza di istruttoria, assumendo che il Comune disponesse già della documentazione necessaria e che il sopralluogo non fosse obbligatorio; la violazione dei principi di buona fede, correttezza, proporzionalità e divieto di aggravamento del procedimento. L’Amministrazione sostiene invece che la pluralità e l’incoerenza dei computi metrici e degli importi trasmessi, il mancato chiarimento dell’importo definitivo, la mancata produzione del quadro comparativo e la mancata disponibilità al sopralluogo abbiano impedito di verificare l’assenza di sovrapposizioni tra finanziamento regionale e superbonus, nonché la conformità edilizia e la corretta esecuzione degli interventi.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né in rito né nel merito il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi acquisiti non fossero sufficienti e che emergessero divergenze nella ricostruzione dei fatti. Ha quindi sospeso l’adozione del parere definitivo e disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà acquisire dal Comune e trasmettere una relazione integrativa sulla situazione del titolo edilizio; sulla documentazione necessaria per il finanziamento, sulle relative fonti e sui termini di produzione; sugli atti già validamente posseduti dall’Amministrazione e su quelli ulteriori effettivamente necessari; sull’importo definitivo ammesso a finanziamento e sulle eventuali somme anticipate. La ricorrente dovrà chiarire le ragioni della mancata produzione delle integrazioni richieste, le oscillazioni degli importi e dei computi metrici, la fonte della quantificazione finale di 12.156,95 euro, il ritardo nella comunicazione, nonché la propria posizione rispetto ai sopralluoghi comunali. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione alla ricorrente per le osservazioni; la ricorrente dovrà fornire i propri chiarimenti entro 30 giorni. La trattazione è stata rinviata al secondo trimestre del 2026, con riserva di decidere sulla base degli atti già disponibili in caso di mancato adempimento.

Osservazioni

Supplemento istruttorio - situazione del titolo edilizio

Deve essere chiarita la situazione del titolo edilizio relativo all’immobile, anche in relazione alla dedotta mancata tempestività dell’avvio dei lavori e alle conseguenze sulla validità o decadenza del titolo.

Supplemento istruttorio - documentazione necessaria per il finanziamento

Devono essere individuati, alla luce degli obblighi del beneficiario e delle disposizioni sulla rendicontazione contenute nella convenzione, la documentazione specificamente necessaria per il finanziamento, le fonti che ne prevedono la produzione e i termini applicabili.

Supplemento istruttorio - atti già disponibili e integrazioni necessarie

Occorre precisare quali atti validi siano già nella disponibilità dell’Amministrazione e quali ulteriori atti o informazioni siano realmente indispensabili per definire il procedimento e non possano essere desunti dalla documentazione già acquisita o reperiti presso altre amministrazioni.

Supplemento istruttorio - importo definitivo del finanziamento

Deve essere chiarito quale sia l’importo definitivo ammesso a finanziamento e se siano state eventualmente erogate o anticipate somme alla ricorrente.

Chiarimenti della ricorrente - mancata produzione delle integrazioni

La ricorrente deve spiegare perché non abbia fornito tutte le informazioni e integrazioni richieste, anche dopo l’incontro del 17 gennaio 2023, con particolare riferimento all’importo definitivo degli interventi e al quadro comparativo delle spese sostenute e da sostenere.

Chiarimenti della ricorrente - oscillazione degli importi

Devono essere chiarite le ragioni delle variazioni degli importi indicati nei diversi computi metrici e documenti, nonché la fonte della quantificazione finale del finanziamento in 12.156,95 euro e il motivo della sua comunicazione tardiva.

Chiarimenti della ricorrente - sopralluogo

La ricorrente deve illustrare le ragioni della propria posizione ostativa o comunque non collaborativa rispetto ai sopralluoghi dei funzionari comunali, più volte richiesti dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    preavviso di archiviazione

    Sono richiamati in relazione alla comunicazione procedimentale con cui il Comune ha preannunciato l’archiviazione e richiesto integrazioni documentali.

  • art. 1 l. 241/1990

    principio di buona fede e correttezza nell’agire dell’amministrazione

    La ricorrente ne invoca l’applicazione rispetto al dovere dell’Amministrazione di utilizzare la documentazione già disponibile e di non aggravare inutilmente il procedimento.

  • l.r. Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48

    finanziamento in materia di recupero del patrimonio immobiliare

    Costituisce la fonte del finanziamento regionale e degli obblighi di verifica e controllo posti a carico dei Comuni erogatori.

  • Determinazione RAS n. 807/SDA del 17 luglio 2019

    È richiamata quale atto contenente l’avviso pubblico e le regole procedurali e documentali per la gestione delle domande ammesse.

  • art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    tipologia dei lavori ammissibili

    È richiamato per la qualificazione degli interventi edilizi finanziabili, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione secondo quanto riferito dall’Amministrazione.

  • art. 16-bis d.P.R. 917/1986

    È richiamato per distinguere le spese assistite dalla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia da quelle imputabili al finanziamento regionale.

  • d.l. n. 34/2020

    È richiamato quale fonte delle agevolazioni fiscali che hanno determinato la necessità di distinguere le opere finanziate regionalmente da quelle oggetto di superbonus.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la ricostruzione fattuale è controversa e la documentazione non consente di verificare le circostanze decisive, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un supplemento istruttorio, riservando la decisione definitiva.
  • L’Amministrazione erogatrice di un finanziamento pubblico può svolgere verifiche documentali e sopralluoghi funzionali ad accertare l’ammissibilità delle spese, la corretta esecuzione degli interventi, il rispetto degli obblighi convenzionali e l’assenza di sovrapposizioni con altri regimi di agevolazione, ma deve specificare la base normativa delle richieste e la loro effettiva necessità.
  • Il principio di leale collaborazione e il divieto di aggravamento del procedimento impongono di distinguere tra integrazioni realmente indispensabili per la decisione e informazioni già desumibili dalla documentazione acquisita o reperibili presso altre amministrazioni.
  • In presenza di una domanda di finanziamento accompagnata da documentazione variabile o incoerente quanto a lavori, importi e imputazione delle spese, la definizione dell’importo ammissibile e la stipula della convenzione possono richiedere chiarimenti puntuali sul quadro economico definitivo, sulle spese sostenute e su quelle ancora da sostenere.
  • La valutazione della legittimità dell’archiviazione per inadempienza richiede l’accertamento congiunto del contenuto degli obblighi documentali, delle richieste concretamente rivolte al beneficiario, dei termini assegnati, della documentazione già disponibile e della condotta collaborativa o ostativa delle parti.

Archiviazione di una domanda di finanziamento regionale per il recupero edilizio

Si tratta di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria contro il Comune di Monserrato e la Regione autonoma della Sardegna, in relazione all’archiviazione della domanda di finanziamento prevista dalla l.r. Sardegna n. 48/2018. La ricorrente era stata inserita nell’elenco dei beneficiari per un contributo complessivo di 36.000 euro, ma il Comune ha successivamente dichiarato la decadenza per mancata produzione delle integrazioni richieste e per l’impossibilità di verificare la corretta imputazione delle spese.

Svolgimento della vicenda amministrativa

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Monserrato, aveva trasmesso un computo metrico estimativo relativo a lavori inizialmente quantificati in 228.592,23 euro. In seguito, dopo l’introduzione del superbonus con il d.l. n. 34/2020, aveva presentato una CILAS riferita al medesimo immobile e aveva prodotto ulteriori documenti e computi metrici.

Il Comune ha rilevato la necessità di distinguere le opere finanziabili ai sensi della l.r. n. 48/2018 da quelle assistite da detrazioni fiscali o superbonus, anche per evitare duplicazioni di finanziamento. Dopo un incontro con il tecnico incaricato dalla ricorrente, il Comune ha richiesto un quadro comparativo delle opere e delle spese, la suddivisione delle lavorazioni per fonte di finanziamento, l’indicazione delle spese già sostenute e di quelle ancora da sostenere, nonché la disponibilità per un sopralluogo.

Con nota del 7 febbraio 2023 il Comune ha comunicato il preavviso di archiviazione, assegnando termini per le integrazioni e per la conferma della data del sopralluogo. Ritenendo non adempiute le richieste, con provvedimento del 23 marzo 2023 ha archiviato l’istanza e dichiarato la decadenza dal contributo. Il successivo diniego della richiesta di riesame ha ribadito la carenza documentale e l’impossibilità di svolgere le verifiche di conformità dell’edificio.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’avviso pubblico, sostenendo che il quadro comparativo, la specifica ripartizione delle spese e il sopralluogo non fossero previsti tra gli adempimenti richiesti ai beneficiari;
  • l’eccesso di potere per falsità dei presupposti e carenza di istruttoria, ritenendo che il Comune disponesse già del computo metrico, della CILAS e degli elementi necessari per distinguere le opere finanziate;
  • l’aggravamento del procedimento, poiché le informazioni richieste sarebbero state verificabili d’ufficio o avrebbero potuto essere definite soltanto a lavori ultimati;
  • la violazione dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere almeno le spese certamente finanziabili, anche qualora residuassero dubbi su alcune voci;
  • l’illegittimità del provvedimento di riesame, in quanto fondato su richieste documentali non previste dall’avviso.

La ricorrente ha inoltre indicato, quale importo eventualmente spettante alla luce delle opere realizzate mediante superbonus, la somma di 12.156,95 euro.

Posizione dell’Amministrazione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per l’infondatezza del ricorso, sulla base delle osservazioni del Comune. L’Amministrazione ha sottolineato la presenza di diversi computi metrici, importi variabili e documenti ritenuti incongruenti, alcuni dei quali riferiti anche a soggetti estranei al finanziamento.

Secondo il Comune, tali elementi avrebbero impedito di determinare l’importo definitivo da inserire nella convenzione e di verificare l’assenza di sovrapposizioni tra le spese finanziate dalla l.r. n. 48/2018 e quelle oggetto di superbonus. Il Comune ha inoltre richiamato i propri obblighi di controllo sull’avvio dei lavori, sulla loro conformità ai titoli edilizi, sul rispetto dei limiti di ammissibilità delle opere interne, sull’osservanza degli obblighi convenzionali e sulla vigilanza edilizia.

L’Amministrazione ha riferito che la ricorrente non avrebbe fornito il quadro comparativo richiesto, non avrebbe comunicato in modo definitivo l’importo degli interventi e non avrebbe consentito di fissare il sopralluogo. Ha inoltre evidenziato che, solo dopo l’archiviazione, sarebbero stati indicati lavori finanziabili per 12.156,95 euro, importo significativamente inferiore rispetto ai 36.000 euro inizialmente richiesti.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione non ha ritenuto possibile decidere il ricorso sulla base degli atti disponibili. Il termine assegnato alla ricorrente per presentare osservazioni alla relazione ministeriale non risultava ancora scaduto e non erano state depositate controdeduzioni. Inoltre, la documentazione evidenziava divergenze nella ricostruzione dei fatti e non consentiva di stabilire con sufficiente certezza quali adempimenti fossero effettivamente necessari, quali documenti fossero già nella disponibilità del Comune e quale fosse l’importo finale del finanziamento.

Il Collegio ha richiamato la necessità di coordinare le rigorose attività di controllo spettanti ai Comuni erogatori con il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino e con il divieto di aggravamento del procedimento. A tal fine, è necessario chiarire se le richieste comunali fossero previste dalla disciplina applicabile e se fossero indispensabili per definire la domanda oppure se alcuni elementi potessero essere ricavati dalla documentazione già acquisita.

Incombenti istruttori

Il Ministero dovrà acquisire dal Comune e trasmettere una relazione integrativa che chiarisca:

  • la situazione del titolo edilizio;
  • la documentazione necessaria in base alla convenzione, con le relative fonti normative e i termini per la produzione;
  • gli atti validamente già posseduti dall’Amministrazione e quelli ulteriori effettivamente necessari;
  • l’importo definitivo ammesso a finanziamento e le eventuali somme anticipate.

La ricorrente dovrà invece spiegare le ragioni della mancata produzione delle integrazioni richieste, con particolare riferimento al quadro comparativo, all’importo definitivo degli interventi e alle spese sostenute o ancora da sostenere. Dovrà inoltre chiarire le oscillazioni degli importi, la provenienza della quantificazione finale di 12.156,95 euro, la tardività della relativa comunicazione e la propria posizione rispetto ai sopralluoghi comunali.

Esito e prosecuzione del procedimento

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, rinviando la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. La ricorrente dovrà trasmettere i propri chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione del parere; il Ministero dovrà presentare la relazione integrativa entro 60 giorni, previa trasmissione alla ricorrente per eventuali osservazioni. In caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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