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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1377/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Izevbigie impugnava la sentenza di condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n.7 c.p.), articolando quattro motivi: 1) contestava l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) deducendo che il supermercato era dotato di videosorveglianza e che la merce aveva dispositivi antitaccheggio; 2) deduceva l'irregolarità della querela perché promossa dal direttore del supermercato e non dal proprietario; 3) contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il danno fosse modesto e che dovessero prevalere elementi oggettivi quali pena edittale e modesta entità del fatto; 4) censurava il mancato riconoscimento di attenuanti (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.), richiamando la collaborazione con il personale di sicurezza e il limitato valore della merce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha confermato i seguenti principi applicati dalla Corte territoriale: la presenza di videosorveglianza o di placche antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; il direttore del supermercato è legittimato a proporre querela e, comunque, il fatto è procedibile d'ufficio; la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis non è applicabile alla luce del valore della merce (oltre 150 euro) e dei precedenti specifici dell'imputato; il diniego delle attenuanti generiche è motivato alla luce della personalità e dei precedenti del ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La condanna resistita (mesi 8 di reclusione e euro 300,00 di multa) rimane efficace in quanto la Cassazione non ha annullato il provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 625 n.7

    L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede si applica anche se il luogo è dotato di videosorveglianza o se la merce ha placche antitaccheggio, salvo che non vi sia una sorveglianza specificamente efficace ad impedire immediatamente la sottrazione.

  • Codice Penale, art. 624

    Dispositivo che disciplina il reato di furto; utilizzato per inquadrare la fattispecie di tentato furto contestata.

  • Codice Penale, art. 56

    Regola la punibilità del tentativo: il reato è stato giudicato come tentato, con conseguente applicazione dell'art. 56.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi proposti generici o manifestamente infondati.

  • Codice di Procedura Penale, art. 337

    Riguarda la querela: la Corte ha ritenuto legittima la querela proposta dal direttore del supermercato in quanto titolare di posizione qualificata di detenzione, e comunque il reato è procedibile d'ufficio.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta perché il valore della merce (oltre 150 euro) non è ritenuto esiguo e perché l'imputato aveva precedenti specifici, elementi che escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • Codice Penale, artt. 62 n.4 e 62-bis

    Riguardano le attenuanti e i criteri di valutazione della personalità e del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del diniego delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi positivi e dei precedenti penali.

  • D.L. n.137/2020 conv. L. 176/2020 (comma 8 art. 23)

    Richiamato in relazione alla produzione delle richieste scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito del ricorso.

Massime di principio

  • La semplice presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede: occorre che la sorveglianza sia specificamente efficace nell'impedire immediatamente la sottrazione.
  • La presenza di dispositivi antitaccheggio (placche) non è di per sé idonea ad escludere l'aggravante, poiché essi rilevano la sottrazione ma non garantiscono un controllo remoto effettivo che impedisca l'atto.
  • Il direttore di un esercizio commerciale può essere ritenuto legittimato a proporre querela come titolare di una posizione di detenzione qualificata; in ogni caso, quando il fatto è procedibile d'ufficio la questione della legittimazione della querela può risultare irrilevante.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se il danno non è esiguo o se l'imputato ha precedenti specifici o ha commesso plurimi reati della stessa indole; il giudice valuta la tenuità anche con riferimento al valore materiale del bene e alla personalità dell'autore.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato principalmente con la personalità dell'imputato e con precedenti specifici; il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.

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