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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Salerno, Sezione 3

Per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: 1) del provvedimento di revoca del “nulla osta in ingresso rilasciato in favore di -OMISSIS- su istanza del richiedente -OMISSIS-” codice pratica -OMISSIS- 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, entrata nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione poiché il datore di lavoro indicato nel nulla osta era divenuto indisponibile a formalizzare l'assunzione. La Prefettura, pronunciandosi sul procedimento, ha negato il permesso richiesto e revocato il nulla osta, rilevando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro. La ricorrente ha impugnato tali determinazioni chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, contestando in sostanza la legittimità della revoca e del diniego nonostante la mancata assunzione fosse dipesa da circostanze estranee alla propria volontà.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo applicabile l'orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro regolarmente instaurato sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto non sia mai stato concluso. La mancata sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta giustifica la revoca del nulla osta, poiché la necessità di tale stipulazione impedisce l'elusione della disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato mediante offerte di lavoro meramente formali. È stato inoltre valorizzato il fatto che il medesimo datore di lavoro risultava coinvolto in altri procedimenti analoghi nei quali era stata accertata la sua indisponibilità a stipulare i contratti. Non ravvisando il fumus, il giudice non ha ritenuto necessario procedere a una distinta valutazione decisiva del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta per lavoro subordinato presuppone l'effettiva instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato; la mancata stipulazione del contratto può comportare la revoca del nulla osta e impedire il rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris; la domanda è stata respinta per la sua insussistenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato allo straniero il cui rapporto di lavoro, regolarmente instaurato, sia cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece sufficiente che il rapporto non sia mai stato concluso, anche se la mancata assunzione dipende da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta giustifica la revoca del nulla osta, perché la stipulazione effettiva del rapporto serve a prevenire l'ingresso fondato su offerte di lavoro meramente formali o elusive della disciplina sugli ingressi per lavoro subordinato.
  • Nella fase cautelare, quando l'orientamento giurisprudenziale applicabile esclude la fondatezza delle censure contro il diniego del permesso e la revoca del nulla osta, l'assenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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