Cassazione Penale, Ordinanza n. 08802/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza di appello confermativa, hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Torino che aveva confermato la responsabilità per il reato di furto in abitazione aggravato. Il primo motivo, per come sintetizzato dalla Corte, mirava sostanzialmente a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti probatori e chiedendo una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il secondo e il terzo motivo riguardavano il trattamento sanzionatorio, in particolare la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, deducendo vizi che la Corte qualifica come questioni non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. La memoria difensiva depositata non aggiungeva argomenti idonei a superare il vaglio di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, operazione preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici travisamenti e di macroscopiche illogicità motivazionali. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi sulla pena, ribadendo che la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di arbitrio o illogicità manifesta, e che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso concreto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis e 625 c.p.
la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato, reato contestato agli imputati e oggetto del ricorso
artt. 132 e 133 c.p.
la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione e con motivazione non arbitraria o illogica
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorso indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali o evidenzi una motivazione mancante, manifestamente illogica o affetta da macroscopica carenza.
- La doglianza sulla congruità della pena è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, anche in modo sintetico ma congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
- Una memoria successiva non supera l'inammissibilità del ricorso se non introduce censure nuove o argomenti idonei a scardinare le ragioni di inammissibilità già emergenti dall'atto introduttivo.
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