Sentenza del 15/06/2016 n. 1673 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Gruppi di società - accertamento nei confronti della consolidata - annullamento - accertamento nei confronti della consolidante - applicazione di sanzioni - responsabilità solidale - accoglimento - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della consolidante è stato accolto. L’annullamento integrale dell’accertamento emesso nei confronti della consolidata ha fatto venir meno il presupposto delle sanzioni e, di conseguenza, anche l’atto con cui tali sanzioni erano state richieste alla consolidante in via solidale. La responsabilità solidale non può infatti sopravvivere autonomamente all’accertamento principale cui è collegata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La consolidata aveva impugnato l’accertamento con cui erano state recuperate una maggiore imposta e le relative sanzioni; tale ricorso era stato integralmente accolto, con conseguente annullamento dell’accertamento principale. La consolidante ha quindi contestato l’atto che le estendeva la responsabilità solidale per le sanzioni derivanti dal medesimo recupero, sostenendo che, venuto meno l’accertamento nei confronti della consolidata, non poteva permanere neppure la responsabilità solidale della consolidante.
Norme richiamate
Art. 127 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina la responsabilità solidale della società consolidante per le sanzioni riferibili agli obblighi tributari del consolidato. Tale responsabilità presuppone però l’esistenza e la validità dell’accertamento principale e non può rimanere in vita quando quest’ultimo sia stato integralmente annullato.
Massime di principio
- Nel regime del consolidato fiscale, la responsabilità solidale della consolidante per le sanzioni dipende dall’esistenza dell’obbligazione sanzionatoria principale riferita alla consolidata.
- Se l’accertamento nei confronti della consolidata viene integralmente annullato, deve essere annullato anche l’atto rivolto alla consolidante per la responsabilità solidale relativa alle medesime sanzioni.
- Un atto di responsabilità solidale non può costituire autonomamente il presupposto della pretesa fiscale: esso ha natura derivata e presuppone un valido accertamento principale.
- La decisione riguarda l’ipotesi di pieno annullamento dell’accertamento principale; in caso di annullamento parziale, la responsabilità della consolidante dovrebbe essere rideterminata nei limiti della pretesa ancora validamente esistente.
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