Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1420/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di inefficacia e diffida all'esecuzione della SCIA relativa al cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, nonché la presupposta deliberazione consiliare recante la conferma di specifiche condizioni urbanistiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 17 febbraio 2025 con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA presentata il 30 gennaio 2025 per il cambio di destinazione d'uso, senza opere rilevanti, di un'unità immobiliare situata in zona B da direzionale a residenziale. Ha inoltre impugnato la deliberazione consiliare del 14 febbraio 2025, con cui il Comune aveva confermato le limitazioni contenute nell'art. 24 delle NTA del previgente Piano Operativo Comunale. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22 e 23-ter del d.P.R. 380/2001, come modificati dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024; violazione della l.r. Toscana n. 65/2014, delle linee guida ministeriali e dei principi in materia di sussidiarietà e governo del territorio; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. Il ricorrente ha sostenuto che il nuovo art. 23-ter consente il mutamento verticale di destinazione d'uso tra categoria direzionale e residenziale nelle zone A, B e C, salvo specifiche condizioni fissate dallo strumento urbanistico comunale; che tali condizioni non erano state adottate al momento della presentazione della SCIA; che la delibera comunale successiva non poteva applicarsi retroattivamente; e che le previgenti NTA, impeditive del mutamento, erano incompatibili con la disciplina statale sopravvenuta. In subordine, è stata contestata la violazione del principio tempus regit actum e l'illegittimità derivata del provvedimento di inefficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza comunale di rinvio, ritenendo insussistenti ragioni eccezionali idonee a incidere sul diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure rivolte direttamente contro la deliberazione consiliare del 14 febbraio 2025, poiché tale atto è successivo alla presentazione della SCIA del 30 gennaio 2025 e non può disciplinare retroattivamente la fattispecie. Nel merito, ha accolto le censure contro la comunicazione di inefficacia della SCIA. Il mutamento di destinazione d'uso da direzionale a residenziale rientra nell'ambito dell'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. 380/2001, trattandosi di unità immobiliare ubicata in zona B. Le previgenti NTA del POC, nella parte in cui impedivano tale mutamento, sono state ritenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale primaria e quindi disapplicate. Inoltre, le specifiche condizioni comunali non possono essere desunte implicitamente da previsioni urbanistiche anteriori alla riforma, ma devono essere specificamente formulate, oggettive, non discriminatorie e adeguatamente motivate alla luce del nuovo art. 23-ter. La delibera comunale successiva alla SCIA non era comunque applicabile ratione temporis. Poiché al momento della presentazione della SCIA non sussistevano specifiche condizioni validamente opponibili e il mutamento era conforme alla disciplina statale, il Comune non poteva dichiarare inefficace la SCIA. Il provvedimento di inefficacia è stato pertanto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, d.P.R. 380/2001

    Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis, b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B), e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

    La disciplina statale ammette, alle condizioni previste, il mutamento verticale di destinazione d’uso tra categorie funzionali per le singole unità immobiliari situate in zone A, B e C, lasciando ai Comuni la sola possibilità di fissare specifiche condizioni, che devono essere adottate in modo espresso, oggettivo, non discriminatorio e adeguatamente motivato.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il potere di verifica e controllo sulla SCIA deve essere esercitato sulla base dei requisiti e presupposti esistenti al momento della presentazione della segnalazione e dell'avvio dell'attività.

  • art. 145, comma 6, l.r. Toscana n. 65/2014

    La disposizione è stata indicata dal Comune quale base del provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA e del conseguente divieto di prosecuzione dell'intervento; tale applicazione è stata ritenuta illegittima perché fondata su una disciplina urbanistica incompatibile con l'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Il principio di irretroattività comporta che le specifiche condizioni comunali adottate dopo la presentazione della SCIA non possono applicarsi a una situazione già sottoposta al regime vigente al momento della segnalazione.

  • art. 24 NTA del Piano Operativo Comunale

    La previsione urbanistica comunale, nella parte in cui impediva il cambio da direzionale a residenziale nelle zone B, è stata disapplicata perché incompatibile con la sopravvenuta disciplina primaria dell'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001.

  • art. 73, commi 1-bis e 3, d.lgs. 104/2010

    Il rinvio dell'udienza richiede ragioni eccezionali e gravi, idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; il giudice deve inoltre avvisare le parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio.

Massime di principio

  • Il controllo amministrativo sulla SCIA deve essere effettuato applicando i requisiti e i presupposti di legge esistenti al momento della presentazione della segnalazione e dell'avvio dell'attività; le sopravvenute specifiche condizioni urbanistiche comunali non possono essere applicate retroattivamente.
  • L'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. 380/2001 consente il mutamento verticale di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare situata in zona A, B o C tra le categorie funzionali previste, salvo il rispetto delle normative di settore e di specifiche condizioni comunali validamente fissate.
  • Le specifiche condizioni comunali previste dall'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 devono essere espresse, oggettive, non discriminatorie e adeguatamente motivate in relazione alle concrete esigenze di governo del territorio; non possono essere desunte implicitamente da previsioni urbanistiche anteriori alla riforma.
  • Le previgenti NTA comunali, nella parte in cui impediscono un mutamento di destinazione d'uso ammesso dalla disciplina statale sopravvenuta, sono recessive e devono essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.
  • Una deliberazione comunale adottata dopo la presentazione della SCIA non può disciplinare retroattivamente la legittimità dell'intervento segnalato né costituire il presupposto per dichiararne l'inefficacia.
  • Il favor legislativo per la semplificazione e l'agevolazione dei cambi di destinazione d'uso impedisce che condizioni comunali generiche o meramente reiterative della disciplina urbanistica previgente elidano integralmente la possibilità di mutamento riconosciuta dall'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.