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Sentenza

Sentenza n. 1533/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 219/2023 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/07/2023.

Giustizia amministrativa202502947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese n. 219/2023, recante condanna all’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, n. 219/2023, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. È stata inoltre richiesta, nelle conclusioni, una maggiorazione a titolo di interessi legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza ministeriale è risultata incontestata e l’an e il quantum del credito erano certi. Il Ministero è stato quindi ordinato di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro. La richiesta di interessi legali è stata respinta, poiché l’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 individua il bonus nel valore nominale di 500 euro per ogni anno di servizio e non consente maggiorazioni. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerabile. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nel nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato nel caso concreto tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Indica il bonus della carta elettronica nel valore nominale di 500 euro per ogni anno di servizio; tale previsione esclude la maggiorazione del credito mediante interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare il presupposto formale dell’azione; il ricorso è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione e risultano certi l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell’amministrazione o di altra amministrazione pubblica competente a dare esecuzione sostitutiva al giudicato e fissando un ulteriore termine per l’adempimento.
  • Quando una prestazione pecuniaria è prevista dalla disciplina applicabile in un importo nominale predeterminato, il giudicato che ne ordina l’attribuzione non comporta, in assenza di una specifica previsione, la maggiorazione dell’importo mediante interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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