Ordinanza n. 78/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno n.21/2026 emesso dalla Questura di Pescara in data 08.04.2026 e notificato in data 11.04.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Pescara che ha respinto il rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era fondato su numerose segnalazioni di polizia e su ripetute vicende penali. Il ricorrente ha verosimilmente invocato, ai fini della permanenza sul territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari e sociali in Italia; il testo non specifica gli ulteriori motivi di ricorso né le censure puntuali dedotte contro l'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la gravità e la ricorrenza delle segnalazioni di polizia e delle vicende penali fossero idonee a sostenere un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, coerente e adeguato rispetto all'art. 9-bis, comma 6, d.lgs. 286/1998. Il giudice ha inoltre precisato che l'amministrazione deve tenere conto delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali in Italia, ma che la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso quando la condotta criminale supera una soglia di gravità oggettivamente percepibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-bis, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La gravità e la ricorrenza delle segnalazioni di polizia e delle vicende penali possono fondare un giudizio di pericolosità coerente e adeguato; devono essere considerate anche le conseguenze dell'espulsione e i legami familiari e sociali, che tuttavia non costituiscono una garanzia assoluta di permanenza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, un quadro caratterizzato da numerose segnalazioni di polizia e da ripetute vicende penali di gravità e ricorrenza adeguate può sostenere il giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato previsto dall'art. 9-bis, comma 6, d.lgs. 286/1998.
- La presenza di familiari e di legami sociali sul territorio nazionale deve essere considerata nella valutazione della pericolosità e delle conseguenze dell'espulsione, ma non costituisce uno scudo assoluto contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno.
- Quando la condotta criminale supera una soglia di gravità oggettivamente percepibile e diviene intollerabile per lo Stato ospitante, il diniego di permanenza può risultare vincolato nonostante la formazione di una famiglia in Italia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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