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Sentenza

Sentenza n. 14907/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento (i) dell'ordinanza del Comune di Trevignano Romano (RM) n. 4 del 25 maggio 2023, avente ad oggetto la “disciplina della stagione balneare 2023”; (ii) dell'ordinanza del Comune di Trevignano Romano (RM) n. 25 del 7 luglio 2023, avente ad oggetto “Sub e corridoio sanitario stagione 2023”, in particolare, con riferimento ai soli limiti imposti allo svolgimento dell'attività immersiva e non, di contro, alla predisposizione del “corridoio sanitario per l'accesso tempestivo ai mezzi di soccorso”, con “l'assegnazione in via esclusiva per il soccorso al gruppo comunale di Protezione Civile [..]nel tratto di arenile interessato [..]”, il quale ultimo non viene sottoposto a censura; (iii) nonché di ogni altro atto o provvedimento - comunque denominato ed ancorché non cognito (come, a mero titolo esemplificativo la nota protocollo n. 0229698 del 13 giugno 2023 della Prefettura di Roma area V Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, non conosciuta dai ricorrenti), se e in quanto illegittimo e lesivo - che a qualsiasi titolo risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202310869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale sulla disciplina della stagione balneare 2023 e ordinanza comunale relativa alle attività subacquee e al corridoio sanitario, limitatamente ai limiti imposti all'attività immersiva

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze del Comune di Trevignano Romano n. 4 del 25 maggio 2023, recante la disciplina della stagione balneare 2023, e n. 25 del 7 luglio 2023, recante la disciplina delle attività subacquee e del corridoio sanitario, contestando esclusivamente i limiti imposti allo svolgimento dell'attività immersiva. Non è stata invece censurata la predisposizione del corridoio sanitario per l'accesso tempestivo ai mezzi di soccorso e la relativa assegnazione esclusiva al gruppo comunale di Protezione civile. Il ricorso comprendeva anche gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti, inclusa, in via esemplificativa, una nota della Prefettura di Roma non conosciuta dai ricorrenti. Nel corso del giudizio, considerato che gli atti impugnati avevano efficacia soltanto sino al 30 settembre 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La decisione non contiene una valutazione nel merito della legittimità delle ordinanze comunali, né dei motivi di censura, poiché la rinuncia ha determinato la definizione in rito del giudizio. Le spese sono state compensate, in considerazione della natura processuale della decisione e della mancata costituzione del Comune resistente.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata al Comune, consente la definizione del giudizio senza esame del merito.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio debba essere dichiarato estinto

    La rituale rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla dichiarazione di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, notificata alla parte costituita o comunque portata a conoscenza della parte resistente secondo le forme processuali applicabili, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare la legittimità dell'atto impugnato.
  • Quando l'atto impugnato ha efficacia limitata nel tempo e, nelle more del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso; il giudizio viene definito in rito per estinzione e non con una pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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