Direttiva 2003/74
Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 96/22/CE per adeguare il regime UE sul divieto di uso di talune sostanze ormonali nelle produzioni animali alle valutazioni scientifiche e agli sviluppi normativi intervenuti, in particolare rispetto all’estradiolo-17ß e agli altri cinque ormoni oggetto del c.d. "caso ormoni" OMC. Conferma il divieto permanente per l’estradiolo-17ß per la crescita e mantiene in via provvisoria il divieto per altre sostanze, consentendo solo eccezioni rigorose per usi terapeutici o zootecnici. Impone agli Stati membri il recepimento entro il 14 ottobre 2004 e introduce obblighi di registrazione, controllo e riesame da parte della Commissione.
Modifica della direttiva 96/22/CE sul divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche, tireostatiche e ß-agoniste nelle produzioni animali, con rafforzamento del divieto su estradiolo-17ß e disciplina transitoria per altre sostanze ormonali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono vietare l’immissione sul mercato, la detenzione, la somministrazione, la macellazione, la trasformazione e l’importazione di determinati prodotti e animali trattati con sostanze vietate o vietate provvisoriamente, nell’ambito degli animali d’azienda e degli animali d’acquacoltura. Riguarda anche i medicinali veterinari contenenti sostanze ormonali, in particolare estradiolo-17ß, i suoi esteri, le sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, le sostanze ß-agoniste e i tireostatici; prevede deroghe limitate per usi terapeutici o zootecnici e una disciplina specifica per alcune autorizzazioni fino al 14 ottobre 2006. Sono esclusi/limitati gli usi non conformi alle eccezioni tassative previste dagli articoli 4, 5, 5 bis e 14 bis della direttiva 96/22/CE come modificata.
Direttiva 2003/74/CE: modifica del divieto di sostanze ormonali, tireostatiche e ß-agoniste nelle produzioni animali
La direttiva interviene sulla direttiva 96/22/CE per adeguare il regime europeo di divieto delle sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali alle valutazioni scientifiche disponibili e agli obblighi internazionali derivanti dal contenzioso OMC sul c.d. "caso ormoni". Il legislatore dell’Unione conferma la tutela elevata della salute umana, con un divieto permanente per l’estradiolo-17ß e un divieto provvisorio per altre sostanze, lasciando agli Stati membri margini limitati per usi terapeutici e zootecnici rigorosamente controllati.
Obiettivi e finalità
La direttiva si fonda su una valutazione dei rischi che, secondo i considerando, evidenzia profili di rischio per il consumatore legati ai residui ormonali nelle carni e nei prodotti di origine animale, con particolare vulnerabilità per i bambini in età prepuberale. Viene ribadito che, per raggiungere il livello di protezione prescelto nella Comunità, occorre mantenere il divieto dell’estradiolo-17ß e continuare ad applicare in via provvisoria il divieto per testosterone, progesterone, acetato di trenbolone, zeranol e acetato di melengestrolo, in attesa di informazioni scientifiche più complete.
Ambito materiale e soggetti interessati
Le misure riguardano gli Stati membri e incidono sulla disciplina degli animali d’azienda e degli animali d’acquacoltura, nonché sulla circolazione di animali, carni, prodotti trasformati e medicinali veterinari contenenti sostanze vietate. Il divieto opera per l’immissione sul mercato, la somministrazione, la detenzione in azienda, la macellazione, la trasformazione e l’importazione da paesi terzi, con eccezioni tassative per i trattamenti autorizzati dagli articoli 4, 5, 5 bis e 7 della direttiva 96/22/CE come modificata.
Sostanze vietate e divieto generale
L’articolo 2, come riscritto, impone agli Stati membri di vietare l’immissione sul mercato delle sostanze dell’allegato II, elenco A, per la somministrazione a tutte le specie animali, e delle sostanze dell’allegato II, elenco B, per la somministrazione ad animali destinati al consumo umano fuori dai casi consentiti. L’articolo 3 amplia il divieto alla somministrazione, alla detenzione, all’immissione sul mercato e alla macellazione di animali che contengano sostanze degli allegati II e III, salvo prova di trattamento conforme alle deroghe previste.
Deroghe terapeutiche e zootecniche
La direttiva consente ancora, in via eccezionale, l’uso di alcune sostanze per trattamenti terapeutici o zootecnici. Per le sostanze ad azione estrogena, la deroga generale dell’articolo 5 non comprende più l’estradiolo-17ß e i suoi esteri; restano invece possibili gli usi di medicinali veterinari ad azione estrogena diversi da tali sostanze, oltre agli androgeni e gestageni, purché autorizzati ai sensi della direttiva 2001/82/CE.
L’articolo 5 bis introduce un regime specifico e più restrittivo per l’estradiolo-17ß e i suoi esteri:
- trattamenti consentiti per macerazione fetale o mummificazione fetale nei bovini;
- trattamento della piometra dei bovini;
- uso per l’induzione dell’estro nei bovini, equini, ovini e caprini solo fino al 14 ottobre 2006.
I trattamenti devono essere eseguiti direttamente dal veterinario su animali chiaramente identificati, con obbligo di registrazione delle informazioni essenziali e disponibilità del registro all’autorità competente. È inoltre vietato ai detentori di animali da allevamento conservare in azienda medicinali veterinari contenenti estradiolo-17ß o suoi esteri.
Conformità ai medicinali veterinari e coordinamento normativo
L’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti ormonali e le sostanze ß-agoniste autorizzati ai sensi degli articoli 4, 5 o 5 bis devono rispettare la direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari. La direttiva aggiorna anche i rinvii normativi, sostituendo i riferimenti alle previgenti direttive in materia veterinaria con quelli alla direttiva 2001/82/CE.
Scambi intracomunitari, etichettatura e controlli sugli operatori
Per gli scambi, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera trattati nel rispetto degli articoli 4, 5 o 5 bis, nonché la stampigliatura comunitaria delle carni, purché siano osservate le condizioni autorizzative e i periodi di sospensione. In materia di controlli, la detenzione delle sostanze vietate è limitata ai soggetti autorizzati dalla normativa nazionale, ai sensi dell’articolo 68 della direttiva 2001/82/CE.
Importazioni da paesi terzi
Il divieto di importazione da paesi terzi viene adeguato in modo da ricomprendere gli animali trattati con sostanze dell’allegato II, elenco B, e dell’allegato III, salvo che la somministrazione sia avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4, 5, 5 bis e 7 e dei periodi di sospensione ammessi nelle raccomandazioni internazionali. La disciplina mira quindi a evitare che il mercato interno sia esposto a prodotti ottenuti in violazione degli standard UE.
Riesame scientifico e sostituzione delle sostanze
La Commissione deve presentare, entro due anni dal 14 ottobre 2003, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità di alternative terapeutiche all’estradiolo-17ß per i trattamenti di macerazione fetale, mummificazione fetale e piometra dei bovini, e l’anno successivo presentare le proposte necessarie per sostituire tali sostanze. Per le sostanze dell’allegato III, la Commissione è chiamata a raccogliere informazioni complementari e a riesaminare periodicamente le misure applicate.
Regime transitorio per gli usi anteriori al 14 ottobre 2004
L’articolo 14 bis prevede una clausola transitoria per gli animali da azienda per i quali possa essere certificato che estradiolo-17ß o i suoi esteri siano stati somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico prima del 14 ottobre 2004. In tali casi si applicano le regole previste per le sostanze autorizzate dall’articolo 4, punto 1, quanto all’uso terapeutico, e dall’articolo 5, quanto all’uso zootecnico.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 ottobre 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riadattamento del divieto generale e degli ambiti vietati
L’articolo 1 sostituisce gli articoli 2 e 3 della direttiva 96/22/CE: gli Stati membri devono vietare l’immissione sul mercato delle sostanze dell’allegato II, elenco A, per la somministrazione a tutte le specie animali, e delle sostanze dell’allegato II, elenco B, per la somministrazione ad animali destinati al consumo umano fuori dai casi consentiti. È vietata, per le sostanze degli allegati II e III, la somministrazione agli animali d’azienda e d’acquacoltura, nonché la detenzione, l’immissione sul mercato, la macellazione, la trasformazione e la commercializzazione di animali o carni che contengano tali sostanze, salvo prova di trattamento conforme agli articoli 4, 5 o 5 bis.
Nuovo regime delle deroghe terapeutiche e zootecniche
All’articolo 5, la deroga per il trattamento zootecnico resta ammessa solo per medicinali veterinari ad azione estrogena diversi dall’estradiolo-17ß e dai suoi derivati sotto forma di esteri, nonché per sostanze androgena o gestagena, purché autorizzati ai sensi della direttiva 2001/82/CE. È inserito l’articolo 5 bis, che consente solo in casi tassativi l’uso di medicinali contenenti estradiolo-17ß o i suoi esteri per macerazione fetale, mummificazione fetale e piometra dei bovini, e fino al 14 ottobre 2006 per l’induzione dell’estro in bovini, equini, ovini e caprini.
Obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
L’articolo 5 bis, paragrafo 3, impone che i trattamenti siano effettuati direttamente dal veterinario su animali chiaramente identificati e annotati in un registro con tipo di prodotto, natura del trattamento, data, identificazione degli animali e data di scadenza del periodo di sospensione. Il registro deve essere esibito all’autorità competente su richiesta e i detentori di animali da allevamento non possono detenere in azienda medicinali veterinari contenenti estradiolo-17ß o suoi esteri.
Conformità dei medicinali veterinari e riferimenti alla direttiva 2001/82/CE
L’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che i prodotti ormonali e le sostanze ß-agoniste autorizzati ai sensi degli articoli 4, 5 o 5 bis devono essere conformi alla direttiva 2001/82/CE. Sono inoltre aggiornati i rinvii normativi sostituendo i riferimenti alle direttive 81/851/CEE e 2001/852/CEE con la direttiva 2001/82/CE.
Scambi, marchiatura e controlli
L’articolo 7, paragrafo 1, consente agli Stati membri, ai fini degli scambi, di autorizzare l’immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera trattati conformemente agli articoli 4, 5 o 5 bis, e l’apposizione della stampigliatura comunitaria sulle carni, se sono rispettate le condizioni previste e i periodi di sospensione. L’articolo 8 rafforza le regole sulla detenzione delle sostanze, limitandola alle persone autorizzate dalla legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 68 della direttiva 2001/82/CE.
Importazioni da paesi terzi
L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), è modificato per vietare l’importazione di animali d’azienda o d’acquacoltura ai quali siano state somministrate le sostanze dell’allegato II, elenco B, e dell’allegato III, salvo somministrazione conforme agli articoli 4, 5, 5 bis e 7 e nel rispetto dei periodi di sospensione ammessi nelle raccomandazioni internazionali.
Riesame della disciplina e disponibilità di alternative
È inserito l’articolo 11 bis: entro due anni dal 14 ottobre 2003 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di medicinali veterinari alternativi a quelli contenenti estradiolo-17ß o i suoi esteri per i trattamenti di macerazione fetale, mummificazione fetale e piometra dei bovini, e l’anno successivo le proposte necessarie per sostituire tali sostanze. Per le sostanze dell’allegato III, la Commissione deve raccogliere informazioni complementari e riesaminare periodicamente le misure applicate.
Regime transitorio per l’estradiolo-17ß
È introdotto l’articolo 14 bis, che consente, in deroga agli articoli 3 e 5 bis e fatto salvo l’articolo 2, il mantenimento delle regole applicabili alle sostanze autorizzate ex articolo 4, punto 1, e articolo 5 per gli animali trattati con estradiolo-17ß o suoi esteri prima del 14 ottobre 2004, limitatamente agli usi terapeutici o zootecnici certificabili.
Allegati e classificazione delle sostanze
L’allegato della direttiva 96/22/CE diventa allegato I; sono aggiunti l’allegato II, con l’elenco delle sostanze vietate (tireostatici; stilbeni, derivati dello stilbene, sali ed esteri; estradiolo-17ß e suoi esteri; sostanze ß-agoniste), e l’allegato III, con le sostanze vietate in via provvisoria (sostanze ad azione estrogena diverse dall’estradiolo-17ß e dai suoi esteri, androgena o gestagena).
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 14 ottobre 2004 e comunicarle alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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