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direttiva

Direttiva 2003/84

Direttiva 2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I sette sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. L'iscrizione si fonda sulle valutazioni scientifiche e sul riesame effettuato in sede di comitato permanente, che hanno concluso per l'assenza di rischi inaccettabili a fronte di idonee misure di attenuazione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2004 e applicarla dal 1o luglio 2004, riesaminando nel frattempo le autorizzazioni dei prodotti interessati.

Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sette sostanze attive fitosanitarie, con conseguenti obblighi di riesame e adeguamento delle autorizzazioni nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità nazionali competenti in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e ai prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam, singolarmente o in combinazione con altre sostanze attive già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004. Riguarda l'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva quadro sui prodotti fitosanitari e il successivo riesame delle autorizzazioni temporanee o già rilasciate. Non introduce esclusioni espresse ulteriori rispetto all'ambito già definito dalla direttiva 91/414/CEE e dagli impieghi esaminati nei rapporti di riesame della Commissione.

Iscrizione di sette sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2003/84/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, inserendo nell'allegato I sette sostanze attive: flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam. La misura si colloca all'esito della procedura di valutazione prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE e dei successivi riesami scientifici svolti in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Presupposti scientifici e logica della decisione

I considerando danno conto delle domande presentate dagli operatori economici, della dichiarazione di completezza dei fascicoli e delle valutazioni degli Stati membri relatori e della Commissione. In alcuni casi sono stati coinvolti anche pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare per flurtamone, flufenacet e fostiazate, su aspetti specifici come la lisciviazione di metaboliti, i rischi per le acque sotterranee, gli organismi non bersaglio, gli operatori e i possibili effetti tossicologici.

La Commissione conclude che, sulla base delle valutazioni effettuate e per gli impieghi esaminati nei rapporti di riesame, i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione soddisfano in generale i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione nell'allegato I è quindi giustificata, pur richiedendo in alcuni casi misure di attenuazione dei rischi per assicurare un livello di rischio accettabile.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva riguarda i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive iscritte. L'iscrizione nell'allegato I opera come presupposto per la concessione o il mantenimento delle autorizzazioni nazionali in conformità alla direttiva 91/414/CEE. Il testo evidenzia che l'esame scientifico ha riguardato gli impieghi proposti dai richiedenti e specificati nei rapporti di riesame della Commissione, per cui l'applicazione pratica va letta in tale perimetro tecnico-regolatorio.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2004 e applicarla dal 1o luglio 2004. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento espresso alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Sul piano sostanziale, gli Stati membri sono tenuti a riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate. Se il prodotto non soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 91/414/CEE, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata.

Riesame delle autorizzazioni e scadenze operative

Per i prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già inserite nell'allegato I al 31 dicembre 2004, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi dell'allegato VI e basarsi su un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

All'esito del riesame, gli Stati membri devono verificare se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 giugno 2005.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2004. I destinatari sono tutti gli Stati membri, che devono quindi attuare le modifiche normative e i riesami amministrativi previsti dal testo.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante l'inserimento di flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam, come indicato nell'allegato della direttiva. L'iscrizione consente, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Termine di recepimento e data di applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 1o luglio 2004. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare le autorizzazioni di ciascun prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive elencate, per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 giugno 2004.

Riesame approfondito dei prodotti e termine del 30 giugno 2005

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze già inserite nell'allegato I al 31 dicembre 2004 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri verificano la conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il 1o gennaio 2004. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e ambienteautorizzazioni amministrative

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