Direttiva 2003/86
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce condizioni comuni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’Unione, in un’ottica di tutela della vita familiare e di integrazione. Definisce il nucleo familiare minimo, disciplina l’ammissione di ulteriori familiari a scelta degli Stati membri, e prevede regole speciali più favorevoli per i rifugiati. La direttiva lascia agli Stati membri margini significativi su requisiti materiali, misure di integrazione, limiti d’età, controlli e disciplina dei permessi autonomi, ma impone termini procedurali, garanzie motivazionali e diritto a un ricorso effettivo.
Direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti negli Stati membri, con regole comuni su familiari ammessi, condizioni, procedure e tutele.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno e con fondata prospettiva di soggiorno stabile, nonché ai loro familiari cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico (art. 3, par. 1). Non si applica ai richiedenti asilo prima della decisione definitiva, a chi beneficia o chiede protezione temporanea o forme sussidiarie di protezione, né ai familiari di cittadini dell’Unione (art. 3, par. 2-3). Restano salve le disposizioni più favorevoli di accordi internazionali e della normativa sociale internazionale richiamata, così come la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre norme più favorevoli (art. 3, par. 4-5). Non partecipano alla direttiva Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli (considerando 17-18).
Direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare
La direttiva definisce un quadro comune minimo per l’esercizio del ricongiungimento familiare da parte dei cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti negli Stati membri. Essa bilancia tutela della vita familiare, integrazione e sicurezza, lasciando agli Stati membri un margine significativo di disciplina, ma imponendo un nucleo vincolante di risultati, procedure e garanzie.
Obiettivi e ratio
La direttiva si inserisce nello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e si fonda sulla necessità di proteggere la famiglia e la vita familiare, in coerenza con l’art. 8 CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali. I considerando evidenziano che il ricongiungimento familiare favorisce la stabilità socioculturale e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, contribuendo alla coesione economica e sociale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro con un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno e con fondata prospettiva di soggiorno stabile, nonché ai loro familiari cittadini di paesi terzi. Restano esclusi i richiedenti asilo fino alla decisione definitiva, i titolari o richiedenti di protezione temporanea o sussidiaria e i familiari di cittadini dell’Unione. La direttiva non pregiudica norme più favorevoli contenute in accordi internazionali o introdotte dagli Stati membri.
Definizioni rilevanti
L’art. 2 chiarisce le nozioni centrali, tra cui cittadino di un paese terzo, rifugiato, soggiornante, ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno e minore non accompagnato. La definizione di ricongiungimento comprende l’ingresso e il soggiorno dei familiari per conservare l’unità familiare, anche quando il vincolo è anteriore all’ingresso del soggiornante nello Stato membro.
Nucleo familiare minimo e familiari facoltativamente ammissibili
Gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare il coniuge e i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, inclusi i figli adottati e i figli minorenni affidati e a carico. Possono inoltre ammettere ascendenti diretti di primo grado, figli maggiorenni non coniugati non autosufficienti per ragioni di salute, partner non coniugati o con relazione formalmente registrata, e i relativi figli. In caso di poligamia, la direttiva vieta il ricongiungimento con un ulteriore coniuge se uno è già convivente nello Stato membro.
Requisiti di età, integrazione e disciplina dei minori
Gli Stati membri possono fissare un’età minima fino a 21 anni per il soggiornante e il coniuge, al fine di prevenire matrimoni forzati e favorire l’integrazione. Possono anche richiedere che le domande per figli minori siano presentate prima dei 15 anni; se la domanda è tardiva, il figlio può essere ammesso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare. Per i minori di oltre dodici anni che giungono separatamente, è possibile una verifica delle condizioni di integrazione secondo la legislazione nazionale vigente al momento dell’attuazione.
Procedura di domanda e tempi decisionali
La direttiva rimette agli Stati membri la scelta se la domanda debba essere presentata dal soggiornante o dal familiare. Il richiedente deve allegare la prova dei vincoli familiari e dei requisiti applicabili, e gli Stati membri possono richiedere colloqui e ulteriori accertamenti; per il partner non coniugato si considerano diversi indici probatori, come un figlio comune o la coabitazione. In via generale, la domanda si presenta ed esamina quando i familiari si trovano fuori dallo Stato membro ospitante. La decisione deve essere comunicata entro nove mesi, prorogabili eccezionalmente per complessità, e il rigetto deve essere motivato; l’eventuale inerzia amministrativa è regolata dal diritto nazionale. In ogni fase va tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
Motivi di rifiuto e controlli di sicurezza
Le autorità possono respingere, revocare o non rinnovare il titolo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. La valutazione deve considerare la gravità e il tipo del reato o il pericolo concreto rappresentato, mentre una malattia sopravvenuta non può da sola fondare il rifiuto di rinnovo o l’allontanamento. Sono inoltre ammessi controlli e ispezioni specifici in presenza di sospetti di frode o di matrimoni, relazioni o adozioni fittizi.
Requisiti materiali, integrazione e periodi di attesa
Prima del ricongiungimento lo Stato membro può richiedere la prova di alloggio adeguato, assicurazione sanitaria e risorse stabili e sufficienti per il mantenimento senza ricorso all’assistenza sociale. Può anche imporre misure di integrazione, ma per rifugiati e loro familiari tali misure si applicano solo dopo il ricongiungimento. È inoltre possibile prevedere un periodo di residenza legale preventiva fino a due anni, o fino a tre anni se la normativa nazionale già considera la capacità di accoglienza.
Regime speciale dei rifugiati
La direttiva riserva ai rifugiati un trattamento più favorevole. Per i loro familiari non si applicano, in linea generale, i requisiti economici dell’art. 7 né il periodo di residenza preventiva dell’art. 8. Se mancano documenti ufficiali sui vincoli familiari, devono essere valorizzati altri mezzi di prova e il rigetto non può fondarsi unicamente sull’assenza di documenti. Gli Stati membri possono però chiedere il rispetto dei requisiti economici se la domanda non è proposta entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.
Ingresso, soggiorno e diritti successivi
Una volta accolta la domanda, lo Stato membro deve autorizzare l’ingresso dei familiari e agevolare il rilascio dei visti. Il primo permesso di soggiorno deve avere durata almeno annuale ed essere rinnovabile; in linea di principio non può andare oltre la scadenza del titolo del soggiornante. I familiari hanno diritto all’istruzione, all’accesso al lavoro subordinato o autonomo e alla formazione professionale. Gli Stati membri possono tuttavia fissare condizioni di accesso al lavoro, con un eventuale periodo di valutazione del mercato del lavoro non superiore a dodici mesi, e possono limitare l’accesso al lavoro per alcune categorie di familiari facoltativi.
Permesso autonomo e tutela in situazioni difficili
Dopo un massimo di cinque anni di soggiorno, il coniuge, il partner non coniugato e il figlio divenuto maggiorenne hanno diritto, su domanda se richiesta, a un permesso autonomo indipendente da quello del soggiornante, salvo che abbiano ottenuto un altro titolo per motivi diversi dal ricongiungimento. Gli Stati membri possono estendere tale possibilità ad altri familiari ammessi facoltativamente e devono comunque prevedere il rilascio del titolo autonomo in situazioni particolarmente difficili, come vedovanza, divorzio, separazione o decesso.
Sanzioni, abuso del diritto e valutazione individuale
La direttiva consente il rifiuto, la revoca o il mancato rinnovo se mancano o cessano i presupposti, se il vincolo familiare non è effettivo o se emergono matrimoni o relazioni ulteriori incompatibili con la situazione dichiarata. Sono ammesse anche misure contro l’uso di documenti falsi, informazioni ingannevoli e unioni o adozioni fittizie finalizzate all’ingresso o al soggiorno. In ogni caso, prima di adottare un provvedimento negativo o un allontanamento, gli Stati membri devono considerare la natura e la solidità dei legami familiari, la durata del soggiorno e i legami con il paese d’origine.
Ricorsi, monitoraggio e trasposizione
Gli Stati membri devono assicurare il diritto del soggiornante e/o dei familiari a proporre impugnazione contro il rigetto, il mancato rinnovo, il ritiro del permesso o l’allontanamento; modalità e competenza sono rimesse all’ordinamento nazionale. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 3 ottobre 2007 e poi periodicamente, con eventuali proposte di modifica. Il termine di recepimento era fissato al 3 ottobre 2005; la direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Finalità e principi generali
La direttiva ha lo scopo di fissare le condizioni di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti negli Stati membri (art. 1). I considerando richiamano la tutela della famiglia e della vita familiare, l’art. 8 CEDU e la Carta dei diritti fondamentali, nonché l’obiettivo di favorire l’integrazione e la coesione sociale. Gli Stati membri devono applicarla senza discriminazioni e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Definizioni chiave
L’art. 2 definisce, tra l’altro, cittadino di un paese terzo, rifugiato, soggiornante, ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno e minore non accompagnato. La nozione di ricongiungimento comprende l’ingresso e il soggiorno dei familiari al fine di conservare l’unità familiare, anche se il vincolo è anteriore.
Ambito soggettivo ed esclusioni
La direttiva si applica al soggiornante titolare di permesso di soggiorno di durata almeno annuale e con prospettiva di soggiorno stabile, purché i familiari siano cittadini di paesi terzi (art. 3, par. 1). Sono esclusi richiedenti asilo in pendenza di decisione, beneficiari o richiedenti protezione temporanea e sussidiaria, nonché i familiari di cittadini dell’Unione (art. 3, par. 2-3).
Familiari che devono o possono essere ammessi
Gli Stati membri autorizzano obbligatoriamente ingresso e soggiorno del coniuge e dei figli minorenni del soggiornante e del coniuge, inclusi i figli adottati, oltre ai figli minorenni del soggiornante o del coniuge quando affidati e a carico (art. 4, par. 1). Possono autorizzare ascendenti diretti di primo grado e figli maggiorenni non coniugati incapaci di provvedere a sé per motivi di salute (art. 4, par. 2), nonché partner non coniugati o con relazione formalmente registrata e relativi figli, con eventuale equiparazione ai coniugi (art. 4, par. 3). In caso di poligamia, non è consentito il ricongiungimento con un altro coniuge se uno è già convivente nello Stato membro (art. 4, par. 4).
Condizioni particolari su età e minori
Gli Stati membri possono fissare un’età minima per coniuge e soggiornante, non superiore a 21 anni, per prevenire matrimoni forzati e favorire l’integrazione (art. 4, par. 5). Possono anche richiedere che le domande di ricongiungimento per figli minori siano presentate prima dei 15 anni; se presentate dopo, possono autorizzare l’ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento (art. 4, par. 6). Per i minori di oltre dodici anni che arrivano separatamente, può essere verificata l’integrazione secondo la legislazione nazionale vigente al momento dell’attuazione.
Domanda, documentazione e termine di decisione
Gli Stati membri determinano se la domanda debba essere presentata dal soggiornante o dal familiare (art. 5, par. 1). La domanda deve essere corredata della prova dei vincoli familiari e delle condizioni richieste, con possibili colloqui e ulteriori indagini; per il partner non coniugato si valutano elementi quali figlio comune, coabitazione, registrazione formale e altri mezzi affidabili (art. 5, par. 2). La domanda è in linea generale presentata ed esaminata quando i familiari si trovano fuori dallo Stato membro, salvo eccezioni (art. 5, par. 3). La decisione deve essere comunicata per iscritto entro nove mesi, prorogabili eccezionalmente per complessità; il rigetto deve essere motivato e le conseguenze del silenzio sono affidate al diritto nazionale (art. 5, par. 4). Deve essere considerato l’interesse superiore del minore (art. 5, par. 5).
Motivi di rigetto, revoca e non rinnovo
La domanda o il permesso possono essere respinti, revocati o non rinnovati per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica (art. 6, par. 1-2). Nella valutazione si considerano la gravità e il tipo del reato o il pericolo rappresentato; sopravvenute malattie o infermità non giustificano da sole il diniego di rinnovo o l’allontanamento (art. 6, par. 3).
Requisiti materiali e misure di integrazione
Al momento della domanda lo Stato membro può richiedere all’avente diritto la dimostrazione di alloggio adeguato, assicurazione malattia e risorse stabili e sufficienti per il mantenimento senza ricorso all’assistenza sociale (art. 7, par. 1). Può inoltre imporre misure di integrazione ai cittadini di paesi terzi; per rifugiati e loro familiari tali misure sono applicabili solo dopo il ricongiungimento (art. 7, par. 2).
Periodi di attesa e residenza preventiva
Gli Stati membri possono esigere che il soggiornante abbia risieduto legalmente nel loro territorio fino a due anni prima del ricongiungimento; se la normativa nazionale già considera la capacità di accoglienza, il periodo di attesa tra domanda e rilascio ai familiari può arrivare fino a tre anni (art. 8).
Regime speciale dei rifugiati
Il capo V si applica ai rifugiati riconosciuti dagli Stati membri e può essere limitato ai casi in cui i vincoli familiari siano anteriori all’ingresso (art. 9). Per i rifugiati si applica in linea di principio la nozione di familiari dell’art. 4, con alcune deroghe e condizioni più favorevoli; gli Stati membri possono includere altri familiari a carico (art. 10). Se il rifugiato è minore non accompagnato, gli Stati membri autorizzano il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado e possono ammettere tutore legale o altro familiare se gli ascendenti mancano o non sono rintracciabili (art. 10, par. 3).
Prova dei vincoli familiari per i rifugiati e deroga ai requisiti economici
Per le domande di rifugiati si applicano le regole procedurali dell’art. 5, ma se mancano documenti ufficiali, gli Stati membri devono considerare altri mezzi idonei di prova; il rigetto non può fondarsi solo sull’assenza di documentazione (art. 11). Inoltre, per i familiari dell’art. 4, par. 1, il rifugiato non deve dimostrare il possesso dei requisiti economici dell’art. 7 e non è richiesto il periodo di residenza preventiva dell’art. 8; è però possibile richiedere tali requisiti se la domanda non è presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status, salvo particolari ipotesi di ricongiungimento in un paese terzo con legami specifici (art. 12).
Ingresso, visto e primo permesso di soggiorno
Una volta accolta la domanda, lo Stato membro deve autorizzare l’ingresso dei familiari e agevolare il rilascio dei visti necessari (art. 13, par. 1). Il primo permesso di soggiorno deve durare almeno un anno ed è rinnovabile; in linea di principio non può eccedere la scadenza del permesso del soggiornante (art. 13, par. 2-3).
Diritti dei familiari all’istruzione, al lavoro e alla formazione
I familiari hanno diritto, come il soggiornante, all’istruzione, all’attività lavorativa subordinata o autonoma e all’orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale (art. 14, par. 1). Gli Stati membri possono disciplinare le condizioni di accesso al lavoro e possono prevedere un periodo di valutazione del mercato del lavoro fino a dodici mesi prima dell’autorizzazione all’attività lavorativa (art. 14, par. 2). Per ascendenti diretti di primo grado e figli maggiorenni non coniugati ammessi ai sensi dell’art. 4, par. 2, l’accesso al lavoro può essere limitato (art. 14, par. 3).
Permesso di soggiorno autonomo
Dopo un massimo di cinque anni di soggiorno, il coniuge, il partner non coniugato e il figlio divenuto maggiorenne hanno diritto, su domanda se richiesta, a un permesso autonomo indipendente da quello del soggiornante, salvo che abbiano ottenuto un titolo per motivi diversi dal ricongiungimento (art. 15, par. 1). Gli Stati membri possono limitare tale diritto al solo coniuge o partner in caso di rottura del vincolo, possono concederlo anche ad altri familiari di cui all’art. 4, par. 2, e devono prevedere il rilascio in situazioni particolarmente difficili, come vedovanza, divorzio, separazione o decesso (art. 15, par. 2-4).
Cause di esclusione e controlli contro gli abusi
La domanda può essere respinta o il permesso revocato/non rinnovato se le condizioni della direttiva non sono o non sono più soddisfatte, se manca un vincolo coniugale o familiare effettivo o se il soggiornante o il partner ha un’altra relazione o è coniugato con terzi (art. 16, par. 1). Sono inoltre ammesse misure in caso di frode, documenti falsi o matrimonio, relazione o adozione fittiziamente finalizzati all’ingresso o soggiorno; sono consentiti controlli specifici in presenza di sospetti o al rinnovo (art. 16, par. 2 e 4). Il soggiorno del familiare può cessare se viene meno quello del soggiornante, salvo diritto al permesso autonomo (art. 16, par. 3).
Valutazione individuale e diritto al ricorso
In caso di rigetto, ritiro, mancato rinnovo o allontanamento, gli Stati membri devono considerare la natura e solidità dei vincoli familiari, la durata del soggiorno nello Stato membro e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine (art. 17). Deve essere garantito al soggiornante e/o ai familiari il diritto a impugnare le decisioni negative o i provvedimenti di allontanamento; modalità e competenza sono rimesse agli Stati membri (art. 18).
Controllo della Commissione e recepimento
La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 3 ottobre 2007 e poi periodicamente, proponendo se necessario modifiche, con priorità agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13 (art. 19). Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 3 ottobre 2005 e informarne la Commissione; i riferimenti alla direttiva dovevano comparire negli atti nazionali di trasposizione (art. 20). La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 21).
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