Ordinanza n. 2414/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 874/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato. Dagli atti è emerso che il titolo esecutivo era stato notificato il 30 dicembre 2024 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, poiché tale notificazione potrebbe non essere idonea a far decorrere il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. La questione riguarda, in particolare, la necessità che il titolo esecutivo sia notificato direttamente presso il domicilio reale dell’amministrazione debitrice, ossia presso l’amministrazione tenuta ad avviare e concludere il procedimento di pagamento, anziché soltanto presso l’Avvocatura dello Stato. Quest’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, rileverebbe esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sull’ammissibilità del ricorso, né nel merito, né sulle spese. Rilevata successivamente al passaggio in decisione una possibile questione preliminare di inammissibilità, il Collegio ha disposto il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di eventuali memorie. Ogni ulteriore decisione è stata riservata e la Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza e riconvocare la camera di consiglio dopo la scadenza del termine.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni
La disposizione è ritenuta applicabile anche al giudizio di ottemperanza e impone, prima dell’introduzione della procedura esecutiva contro un’amministrazione statale, la previa notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni, così da consentire all’amministrazione debitrice di attivare e concludere il procedimento di pagamento.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La notificazione all’Avvocatura dello Stato rileva esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento, non necessariamente ai fini della decorrenza del termine dilatorio per il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione decisiva emersa dopo il passaggio in decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme da parte di un’amministrazione statale, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve decorrere da una notificazione del titolo effettuata direttamente presso l’amministrazione debitrice tenuta ad avviare il procedimento di pagamento.
- La notificazione del titolo esecutivo presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, è idonea ai fini della decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione, ma non necessariamente ai fini del decorso del termine dilatorio preliminare all’esecuzione del pagamento nei confronti dell’amministrazione statale.
- La questione preliminare di possibile inammissibilità rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
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