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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00214/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, nella quale era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per descrivere gli immobili, restituirne graficamente lo stato e verificarne la conformità edilizia e catastale. Il giudice dell'esecuzione aveva liquidato al consulente un compenso complessivo molto elevato, applicando criteri tariffari per ciascun lotto e aggiungendo una quota a vacazione per il "resto dell'attività". La società esecutata ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione, deducendo violazione della disciplina tariffaria sui compensi dei c.t.u. e vizi motivazionali: secondo la ricorrente, l'attività svolta era sostanzialmente unitaria e non poteva essere frazionata e remunerata due volte; la redazione delle planimetrie era solo una specificazione dell'accertamento della consistenza fisica e catastale; la verifica di regolarità urbanistica e la restituzione grafica erano strettamente funzionali e non autonome; inoltre il ricorso al criterio delle vacazioni era ingiustificato, privo di adeguata motivazione e non rispettoso della sua natura residuale. La ricorrente sosteneva anche che, ove si fosse comunque dovuto procedere per lotti, questi andavano raggruppati per immobili omogenei, con conseguente drastica riduzione dell'importo liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione del compenso del c.t.u. applicando i criteri corretti. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse illegittimamente parcellizzato attività tra loro unitariamente connesse, senza considerare che la restituzione grafica è parte dell'accertamento della consistenza fisica e catastale e che tale verifica è funzionale alla valutazione della conformità edilizia. Ha inoltre rilevato che l'uso delle vacazioni richiede carattere residuale, una specifica giustificazione e un rigoroso riferimento alle ore effettivamente necessarie, elementi mancanti nel provvedimento. Infine, ha affermato che l'onnicomprensività dell'onorario copre solo attività complementari e accessorie, non una pluralità di indagini autonome.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    opposizione al decreto di liquidazione

    è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito dell'opposizione definita dal Tribunale

  • art. 111 Cost.

    l'ordinanza definitoria dell'opposizione, essendo decisoria su diritti soggettivi all'esito di un rito sommario e non essendo appellabile, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 4, legge 1980, n. 319

    richiamato come norma tariffaria asseritamente violata nella liquidazione del compenso del c.t.u.

  • art. 12, comma 1, D.M. 30 maggio 2002

    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42

    le attività di verifica della rispondenza tecnica e di accertamento della conformità edilizia non possono essere artificiosamente spezzettate se costituiscono un'indagine sostanzialmente unitaria

  • art. 12, comma 2, D.M. 30 maggio 2002

    Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42

    i rilievi e le planimetrie vanno ricondotti alla specifica attività tecnica prevista dalla tariffa, ma la liquidazione deve rispettare l'unitarietà o pluralità effettiva delle indagini

  • art. 13 D.M. 30 maggio 2002

    il richiamo agli acconti sugli onorari non consente di derogare ai criteri corretti di liquidazione

  • art. 29 D.M. 30 maggio 2002

    l'onnicomprensività dell'onorario riguarda solo attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, non pluralità di indagini autonome e non interdipendenti

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio da applicare dipende dalla reale struttura dell'incarico: se gli accertamenti sono sostanzialmente unitari e funzionalmente collegati, il compenso va determinato in modo cumulativo; la liquidazione per singoli rapporti è ammessa solo quando ciascuno abbia richiesto autonome e distinte indagini e valutazioni.
  • La pluralità dei quesiti, delle attività svolte o delle risposte rese non basta da sola a giustificare una liquidazione frazionata: occorre verificare il grado di autonomia e interdipendenza delle operazioni peritali.
  • La redazione delle planimetrie e la restituzione grafica di un immobile possono costituire una mera specificazione o modalità esecutiva dell'accertamento della consistenza fisica e catastale, e non un'attività remunerabile separatamente se funzionalmente coincidente con il medesimo accertamento.
  • Quando gli immobili presentano caratteristiche uguali o analoghe, il giudice può operare una valutazione cumulativa per gruppi omogenei; la liquidazione separata è invece giustificata solo per beni effettivamente diversi sotto il profilo tecnico-peritale.
  • Il ricorso al criterio delle vacazioni è residuale e richiede una motivazione specifica; il compenso a tempo deve essere ancorato alle ore effettivamente necessarie per l'incarico e non può essere applicato in modo automatico o criptico.
  • Il principio di onnicomprensività dell'onorario copre soltanto le attività complementari e accessorie strumentali all'incarico, non una pluralità di indagini autonome previste da diverse voci tariffarie.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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