Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6596/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare per reati in materia di stupefacenti. Deduce che il tribunale avrebbe trascurato l'effetto di due sentenze assolutive, con le quali sarebbe stata esclusa per gli imputati (tra cui il ricorrente) la fattispecie associativa ex art. 74 DPR 309/90, sostenendo che tali assoluzioni avrebbero estinto o comunque indebolito le esigenze cautelari. Con un secondo motivo contesta la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo, sostenendo che l'esclusione della fattispecie associativa rende irrilevante la persistenza del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato lacune formali (mancanza di sottoscrizione digitale del difensore) e, sostanzialmente, l'assenza di correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. La Corte ha condiviso la motivazione del tribunale del riesame, che aveva fondato la permanenza della custodia sulla 'pletora di reati fine' ex art. 73 DPR 309/90 (l'ultimo dei quali del 29/11/2017) e sulla rilevanza di ampie forniture di droga e di collegamenti internazionali, elementi che giustificano il rischio di recidiva e la difficoltà a rintracciare il prevenuto. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/90

    La Corte prende atto dell'esclusione della fattispecie associativa per alcuni imputati, ma ritiene che tale esclusione non «in radice» elimini le esigenze cautelari quando permangono plurimi e gravi reati fine ex art. 73 e elementi che indicano collegamenti internazionali e rischio di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per imputare al ricorrente l'onere delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte manda gli atti alla cancelleria per i prescritti adempimenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende, rilevando che non si è in presenza di colpa aggravata del ricorrente.

  • Cass. pen., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 (Sammarco) e Cass. pen., Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il ricorso per cassazione deve mantenere una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che il ricorrente non può eludere le ragioni della decisione censurata.

Massime di principio

  • L'esclusione di una specifica fattispecie (es. la configurazione associativa ex art. 74 DPR 309/90) non elimina automaticamente tutte le esigenze cautelari se permangono gravi reati fine e elementi che indicano il rischio di reiterazione o collegamenti internazionali.
  • In sede di riesame e Cassazione la valutazione delle esigenze cautelari può focalizzarsi sui 'reati fine' e sulla persistenza del pericolo, non solo sulla presenza o assenza della fattispecie associativa.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere strettamente correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; argomentazioni apodittiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono suscettibili di inammissibilità.
  • L'osservanza delle formalità procedurali (es. sottoscrizione digitale degli atti difensivi) è rilevante e la loro mancanza può influire sull'ammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende quando la Corte ritiene superfluo ravvisare colpa grave nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.