Cassazione Penale, Ordinanza n. 21199/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato a ricorrere in cassazione dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. Nessun esame è stato svolto sul merito della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Torino aveva applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a due reati di danneggiamento aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, nel proprio interesse. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non è più legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione; il fatto che la firma risultasse autenticata dal difensore è stato ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione della provenienza personale dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento applicato dal tribunale.
art. 613 c.p.p.
dopo la modifica della legge n. 103 del 2017, esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente ricorso per cassazione.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
fonte della modifica normativa che ha inciso sulla legittimazione a ricorrere personalmente in cassazione.
art. 616 c.p.p.
presupposto della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, che deve avvalersi del difensore abilitato.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte del difensore non trasforma il ricorso in atto difensivo se la proposizione risulta personalmente imputabile al ricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, parametrata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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