Sentenza n. 1146/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro n. 861 del 24.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, n. 861 del 24 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente per il servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.018,40 oltre accessori, nonché il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento degli accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e che il titolo era passato in giudicato. Nel merito, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, non risultando dagli atti l’adempimento dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario non risultava eseguita e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal titolo esecutivo, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato l’inutile decorso ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale attribuito tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docente riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo ai fini della corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme relative alla Carta elettronica del docente, dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al comando giudiziale entro un termine determinato, disponendo gli adempimenti necessari per la piena attribuzione delle somme riconosciute.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine entro cui il commissario dovrà provvedere.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato comporta la soccombenza nel giudizio di ottemperanza e la condanna alle spese processuali.
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