Cassazione Civile, Ordinanza n. 26090/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Poiché la parte intimata non ha svolto difese, non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sulla base di cinque motivi, ma il testo della decisione non ne indica il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità è stata poi depositata rinuncia al ricorso. La controparte è rimasta intimata e non ha svolto difese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando è validamente depositata e non vi sono ulteriori questioni da decidere.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e in assenza di difese della parte intimata, la Corte non provvede sulle spese.
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