Cassazione Penale, Sentenza n. 32998/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 03/11/2022 del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la richiesta di Pagano di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto incompetenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., la competenza spettava alla Corte di appello di Napoli, cui era riferibile l'ultima sentenza passata in giudicato il 14/10/2021.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio dell'unitarietà dell'esecuzione e l'interpretazione dell'art. 665, comma 2, c.p.p.: quando la sentenza di secondo grado abbia operato una riforma sostanziale della pronuncia di primo grado, la competenza a provvedere in esecuzione spetta alla Corte di appello che ha emesso l'ultima decisione irrevocabile, e tale competenza si estende anche ai soggetti per i quali la decisione di primo grado sia stata confermata. Essendovi, nel caso concreto, una riforma sostanziale con sentenza d'appello divenuta irrevocabile il 14/10/2021, la Corte ha dichiarato l'ordinanza impugnata nulla per incompetenza funzionale, l'ha annullata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione competente.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado
La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento irrevocabile: se l'appello ha confermato o ha riformato solo in relazione alla pena/misure civili, resta competente il giudice di primo grado; se invece la sentenza di appello ha operato una riforma sostanziale, la competenza spetta alla Corte di appello e si estende, per ragioni di unità dell'esecuzione, anche a tutti gli imputati coinvolti.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la continuazione tra più sentenze; nel caso in esame la richiesta di applicazione della continuazione è stata decisa dal giudice dell'esecuzione, ma la determinazione della competenza per decidere sulla continuazione è regolata dalle disposizioni sull'individuazione del giudice dell'esecuzione (art. 665 c.p.p.).
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale citata nel capo di imputazione per contestare l'associazione di tipo mafioso; rilevante ai fini del quadro fattuale ma non determinante per la decisione sulla competenza dell'organo esecutivo.
art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401
Norma sostanziale relativa all'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, citata tra i reati oggetto di una delle sentenze accumulate; rilevante come fatto ma non incisiva sulla regola di competenza procedurale.
Massime di principio
- Per determinare il giudice dell'esecuzione quando ci sono più sentenze irrevocabili si deve individuare il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento passato in giudicato; a lui compete la materia esecutiva per garantire l'unitarietà dell'esecuzione.
- Se l'appello ha confermato la sentenza di primo grado o l'ha riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, resta competente il giudice di primo grado (art. 665, comma 2, c.p.p.).
- Se la sentenza d'appello ha operato una riforma sostanziale della pronuncia di primo grado, la Corte di appello è giudice dell'esecuzione anche rispetto ai soggetti per i quali la decisione di primo grado è stata confermata.
- Qualsiasi provvedimento adottato da un giudice privo di competenza funzionale in materia di esecuzione costituisce nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, e deve essere annullato con trasmissione degli atti al giudice competente.
- In pratica, prima di decidere questioni esecutive (es. continuazione) verificare: a) le date di definitivezza delle sentenze; b) se la sentenza di appello ha riformato sostanzialmente la decisione di primo grado; c) se l'eventuale riforma è limitata alla sola pena. Se permangono dubbi, chiedere la declaratoria di incompetenza e la trasmissione degli atti.
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