Sentenza n. 4800/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro n. 282/2022 del 23 febbraio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, n. 282/2022, relativa alla ricostruzione integrale della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 282/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato con contratti a tempo determinato dalla prima stipulazione fino all’immissione in ruolo, aveva ordinato la ricostruzione della carriera e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 2.499,82, oltre accessori, nonché delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’articolo 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava attestato da certificazione di cancelleria e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il riconoscimento della progressione professionale ed economica conseguente all’anzianità pre-ruolo e il pagamento delle differenze retributive dovute. Il TAR ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale commissario ad acta, con facoltà di delega interna. Il compenso commissariale, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero dell’Istruzione e determinato in euro 1.000,00, comprensivi di oneri e spese. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione.
- Accertati l’inadempimento dell’amministrazione e la portata vincolante del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell’attività amministrativa in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
- Le spese necessarie per l’esercizio della funzione commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate dal giudice dell’ottemperanza.
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