Sentenza n. 4067/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991, notificata il 20 dicembre 2023, con cui è stata negata la proroga dello speciale programma di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale e con motivi aggiunti, la delibera dell’8 novembre 2023 con cui la Commissione Centrale ex art. 10 d.l. n. 8/1991 aveva stabilito di non prorogare nei suoi confronti lo speciale programma di protezione. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. All’udienza del 3 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibili sia il ricorso originario sia il ricorso per motivi aggiunti. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte può disporre dell’azione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso il giudice deve conformarsi alla dichiarazione, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire. Il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva finalizzata all’accertamento astratto dell’illegittimità dell’atto in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 8/1991
La disposizione è richiamata quale base normativa della Commissione Centrale che ha adottato la delibera sulla proroga dello speciale programma di protezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale presupposto dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa procedere d’ufficio alla verifica astratta dell’illegittimità dell’atto.
- Il giudice amministrativo non esercita una giurisdizione oggettiva sull’atto amministrativo: in assenza di un interesse concreto e attuale della parte, il processo non può proseguire per il solo accertamento dell’illegittimità dell’atto.
- Quando il ricorso principale e i motivi aggiunti sono colpiti dalla sopravvenuta carenza di interesse, l’improcedibilità deve essere dichiarata per entrambi.
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