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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29756/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna a tre anni di reclusione per il fatto originariamente contestato come incendio doloso, poi riqualificato in tentativo di incendio doloso ai sensi degli artt. 56 e 423 c.p. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, contestando in particolare la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto il dolo dalla sola potenzialità lesiva della condotta, anziché da una effettiva prova della coscienza e volontà di provocare un incendio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il tentato incendio doloso è configurabile quando sia appiccato un fuoco poi domato sul nascere, prima che si propaghi in vaste proporzioni, e quando la condotta sia sorretta dalla coscienza e volontà di cagionare un evento incendiario di dimensioni tali da integrare il delitto di incendio. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’uso di una sostanza accelerante, la distruzione di un veicolo, l’incendio di altri due mezzi, la rapida propagazione delle fiamme e il necessario intervento dei vigili del fuoco con evacuazione delle persone presenti, elementi da cui inferire il dolo diretto di provocare un incendio idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    disciplina il tentativo; è ritenuto applicabile al delitto di incendio doloso quando la condotta sia stata interrotta prima che il fuoco assuma vaste proporzioni.

  • art. 423 c.p.

    norma incriminatrice dell’incendio doloso; richiede un evento di dimensioni tali da porre in pericolo l’incolumità pubblica e, secondo la Corte, può essere oggetto di tentativo.

  • art. 424 c.p.

    richiamato in contrapposizione, per evidenziare che nel reato di danneggiamento seguito da incendio l’incendio resta estraneo all’intenzione dell’agente, diversamente dal caso esaminato.

Massime di principio

  • Il delitto di incendio doloso è configurabile anche nella forma tentata, quando il fuoco appiccato venga domato prima di propagarsi in vaste proporzioni e di assumere caratteri di ingovernabilità.
  • Ai fini del tentativo di incendio doloso, l’elemento soggettivo richiede la coscienza e volontà di provocare un evento incendiario di tale ampiezza da integrare il paradigma dell’art. 423 c.p.; il dolo può essere desunto da dati fattuali significativi e convergenti.
  • Non è necessario che l’incendio si produca nella sua forma compiuta: è sufficiente che la condotta sia idonea e univocamente diretta a realizzare un incendio con potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.
  • La valutazione del dolo può legittimamente fondarsi su circostanze concrete come l’uso di sostanze acceleranti, la rapida propagazione delle fiamme, la pluralità dei punti incendiati e l’intervento dei soccorsi per contenere un fuoco già sviluppatosi in modo pericoloso.

Come è indicizzato

MaterieIncendio e disastroImpugnazioni
RamiIncolumità pubblicaProcesso penale
IstitutiTentativoDolo eventuale

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