Cassazione Penale, Sentenza n. 27001/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati dal G.I.P. per i reati contestati: (i) partecipazione e ruolo organizzativo in associazione per delinquere (capo 6, art. 416 c.p. con aggravante ex art. 416-bis.1) e (ii) traffico illecito di rifiuti come reato-fine (capo 7, art. 452-quaterdecies c.p., ex art. 260 d.lgs. n.152/2006). Il ricorrente ha censurato la gravità indiziaria sostenendo che: la sua società (Euromeridiana) non avrebbe intrattenuto rapporti pertinenti con il cartello che operava a Cutro; gran parte dei conferimenti riguardavano siti diversi e materiale che sarebbe da qualificare come sottoprodotto (art. 184-bis d.lgs. 152/2006) e non come rifiuto; l'aggravante di agevolazione mafiosa richiederebbe una consapevolezza soggettiva non dimostrata; e che la misura cautelare non era giustificata dalle esigenze cautelari (assenza di concreto pericolo di reiterazione, misure alternative già adottate come il sequestro preventivo delle quote sociali). La difesa ha prodotto ampia documentazione tecnica e contabile ritenuta non adeguatamente valutata dal Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente valutato e motivato, punto per punto, le specifiche e documentate deduzioni difensive del ricorrente. In particolare la Corte ha rilevato che la decisione di riesame si è limitata in modo generico a riproporre le argomentazioni del provvedimento originario senza confutare espressamente i punti chiave prodotti dalla difesa (natura del materiale, luoghi di conferimento diversi da Cutro, qualificazione come sottoprodotto, rapporti commerciali limitati con il solo ramo "Pallino"). Per tali ragioni la Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice del riesame per un nuovo esame che dia adeguata e motivata valutazione delle questioni sollevate dalla difesa (assorbiti i restanti motivi relativi alle esigenze cautelari).
Norme richiamate
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
Norma richiamata per contestare la partecipazione e l'organizzazione del sodalizio; la Corte segnala che, per la misura cautelare, è necessario un convincimento motivato sulla sussistenza della struttura organizzativa e della stabile partecipazione.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante)
L'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa è stata richiamata nell'imputazione; la difesa ha contestato la prova della consapevolezza soggettiva dell'aggravante, che secondo la Corte non è stata esaminata in modo specifico dal giudice del riesame.
art. 452-quaterdecies c.p. (illecita gestione di rifiuti)
Norma del codice penale relativa ai reati ambientali dedotti: la Corte ritiene che la valutazione sulla natura di "rifiuto" del materiale conferito richieda un approfondimento tecnico specifico e motivato.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n.152/2006 (definizione di rifiuto)
Invocata nell'ordinanza di merito per qualificare il materiale conferito come rifiuto; la Corte osserva che la qualificazione tecnica deve essere confrontata con la documentazione difensiva che sostiene l'opposto.
art. 184-bis d.lgs. n.152/2006 (sottoprodotto)
Richiamata dalla difesa per sostenere che il materiale non sarebbe rifiuto ma sottoprodotto; la Corte ha ritenuto che tale questione tecnica sia rilevante e non adeguatamente esaminata dal giudice del riesame.
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve rispondere espressamente e in modo motivato alle specifiche e documentate deduzioni difensive: non è sufficiente una replica generica che riproponga argomentazioni del primo giudice.
- La qualificazione tecnico-giuridica del materiale (rifiuto vs sottoprodotto) è centrale nei procedimenti per illecita gestione di rifiuti e richiede valutazioni tecniche approfondite che possono incidere sulla gravità indiziaria.
- L'aggravante di "agevolazione mafiosa" richiede elementi che consentano di ritenere la consapevolezza dell'indagato circa l'utilità fornita al sodalizio mafioso; la sola utilità oggettiva non sempre basta senza elementi sul piano soggettivo.
- La verifica della gravità indiziaria in sede di misure cautelari è soggetta a sindacato di legittimità limitato: la Cassazione interviene quando c'è violazione di norme o manifesta illogicità/mancanza di motivazione, specialmente quando il giudice non considera deduzioni difensive potenzialmente decisive.
- In presenza di elementi probatori complessi e di produzioni documentali tecniche dalla difesa, il giudice deve instaurare un confronto argomentativo puntuale e non meramente assertivo, pena l'annullamento con rinvio.
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