Ordinanza n. 2240/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - delle istruzioni ministeriali del 24 febbraio 2026, nella parte in cui limitano il diritto di precedenza nella scelta della sede ai soli portatori di handicap personale o ai genitori di figli minori disabili; - del provvedimento di diniego del 6 marzo 2026, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta a ottenere la priorità nella scelta della sede; - dell’elenco delle assegnazioni del 16 marzo 2026, nella parte in cui al ricorrente viene assegnata la sede Unep presso il Tribunale di -OMISSIS-, anziché quella di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla scelta prioritaria della sede di servizio ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istruzioni ministeriali del 24 febbraio 2026, diniego del 6 marzo 2026 e elenco delle assegnazioni del 16 marzo 2026, nella parte relativa alla limitazione della precedenza nella scelta della sede e all’assegnazione di una sede diversa da quella richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le istruzioni ministeriali che limitavano il diritto di precedenza nella scelta della sede ai soli portatori di handicap personale o ai genitori di figli minori disabili, il diniego della propria istanza di priorità, nonché l’elenco delle assegnazioni che gli aveva attribuito una sede Unep presso un Tribunale diverso da quello richiesto. Ha chiesto inoltre l’accertamento del diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Il ricorso contestava, in sostanza, l’applicazione della disciplina concorsuale della precedenza nella scelta della sede e la mancata riconduzione della situazione personale del ricorrente tra quelle tutelate dalla norma invocata. Il TAR ha rilevato, da un lato, che non appariva prima facie fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché era stato impugnato un atto autoritativo inserito nella sequenza del procedimento concorsuale, con cui l’amministrazione aveva formato la graduatoria aggiornata in base ai titoli individuali di precedenza; dall’altro, ha ravvisato possibili profili di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non prima facie fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la controversia riguardava un atto autoritativo collegato al procedimento concorsuale e alla formazione della graduatoria aggiornata. Ha tuttavia evidenziato possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata notifica dell’atto introduttivo ad almeno un controinteressato. Nel merito cautelare ha escluso il fumus boni iuris, rilevando che il bando limitava la priorità nella scelta delle sedi prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ai casi di assistenza al coniuge e a un figlio minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
assistenza al coniuge e a figlio minore
Nella valutazione cautelare, il TAR ha ritenuto rilevante la previsione del bando che limitava la priorità nella scelta della sede ai casi di assistenza al coniuge e a un figlio minore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In una controversia relativa alla formazione della graduatoria aggiornata dei titoli di precedenza nella scelta della sede nell’ambito di una procedura concorsuale, la giurisdizione amministrativa non appare prima facie esclusa quando viene impugnato un atto autoritativo dell’amministrazione inserito nella sequenza procedimentale concorsuale.
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando il bando limita espressamente la precedenza nella scelta della sede prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 alle specifiche ipotesi di assistenza individuate dalla disciplina concorsuale.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato può integrare un profilo di inammissibilità dell’impugnazione, anche se tale questione non viene definita nella fase cautelare.
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