Sentenza del 24/09/2015 n. 18917 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso di accertamento per IVA non versata dal cedente - Avviso nei confronti del cessionario della merce per le medesime operazioni ritenute non esenti - Violazione del principio della doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato IVA, oltre a IRPEG e IRAP, per cessioni di pneumatici effettuate in regime di non imponibilità sulla base di dichiarazioni d'intento rilasciate da una presunta esportatrice abituale, Trippex Trading Ltd. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che la verifica fiscale fosse durata oltre il termine di trenta giorni, che la responsabilità ricadesse esclusivamente sulla cessionaria, che vi fosse una doppia imposizione per la contestazione rivolta sia alla cedente sia alla cessionaria, che il risarcimento effettuato nel procedimento penale avesse estinto la pretesa e che la sentenza di patteggiamento non potesse essere utilizzata nel giudizio tributario. I giudici di merito hanno invece ritenuto provata la consapevolezza della cedente circa la falsità delle dichiarazioni d'intento e l'esistenza di un accordo fraudolento finalizzato a non versare l'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate per carenza dei motivi di diritto, ma ha rigettato il ricorso della società quanto ai motivi relativi alla durata della verifica, alla doppia imposizione, alla responsabilità per le dichiarazioni d'intento e all'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi, riguardanti il risarcimento del danno, la valutazione della consapevolezza della frode e l'uso delle presunzioni, perché formulati in modo non conforme ai requisiti del giudizio di cassazione. È stata quindi confermata la legittimità del recupero IVA nei confronti della cedente. La Corte ha precisato che non sussiste doppia imposizione quando la stessa imposta venga richiesta a soggetti diversi: l'eventuale soggetto estraneo al debito tributario potrà chiedere il rimborso di quanto versato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente
Il termine è ordinatorio e il suo superamento non determina automaticamente l'invalidità della verifica o dell'avviso di accertamento, pur potendo avere conseguenze disciplinari o risarcitorie.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
cessioni all'esportazione e dichiarazioni d'intento
Il regime di non imponibilità richiede non solo una dichiarazione d'intento formalmente valida, ma anche i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e l'effettiva destinazione all'esportazione. Se la dichiarazione è ideologicamente falsa e il cedente ne è consapevole, l'IVA è dovuta dal cedente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1
l'IVA è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili
In assenza dei presupposti per la non imponibilità, il debito IVA grava ordinariamente sul cedente che ha effettuato l'operazione imponibile.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 3
responsabilità connessa alle dichiarazioni d'intento
La responsabilità del cessionario per la dichiarazione d'intento non esclude quella del cedente che abbia consapevolmente partecipato all'operazione fraudolenta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
rettifica della dichiarazione IVA
L'Amministrazione può fondare la rettifica su elementi probatori idonei; la contestazione della sufficienza e gravità delle presunzioni attiene normalmente alla valutazione di fatto, non alla violazione della norma.
Codice penale, art. 62, n. 6
avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso
Il risarcimento riconosciuto nel procedimento penale non estingue automaticamente la pretesa tributaria, soprattutto se non vi è identità tra soggetto che ha pagato, tributo, importi e causale del versamento.
Codice di procedura penale, artt. 444, 445 e 445, comma 1-bis
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia nei giudizi civili
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, ma può essere valutata come elemento probatorio dal giudice, se adeguatamente motivata.
Codice civile, artt. 1344, 1415 e 1418
negozio simulato in frode alla legge
Le operazioni simulate o organizzate in frode alla legge possono essere considerate nulle o prive di effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La contestazione della stessa operazione a soggetti diversi non integra automaticamente doppia imposizione: questa ricorre, in linea generale, quando la medesima imposta grava due volte sullo stesso soggetto.
- Nelle cessioni effettuate senza applicazione dell'IVA sulla base di una dichiarazione d'intento, il cedente deve verificare la regolarità formale della dichiarazione e, se emergono elementi di frode, dimostrare di avere adottato misure ragionevoli per non partecipare all'illecito.
- La consapevolezza del cedente può essere desunta da elementi quali rapporti con società cartiere, destinazione effettiva nazionale dei beni, documenti di trasporto incoerenti, modalità anomale delle operazioni e vantaggi economici derivanti dal mancato versamento dell'imposta.
- La sentenza di patteggiamento non vincola il giudice tributario come un giudicato, ma può costituire un elemento di prova e deve essere considerata insieme agli altri elementi disponibili.
- Il superamento del termine ordinario di durata della verifica fiscale, in assenza di una specifica sanzione legislativa, non comporta di per sé la nullità dell'accertamento.
- Un pagamento effettuato in sede penale non determina automaticamente la cessazione della controversia tributaria: occorre verificare soggetti, importi, causale e coincidenza effettiva con il tributo richiesto.
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