Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di IRPEF, addizionali, IRAP e IVA relative al periodo d'imposta 1998, deducendo sia la nullità della notificazione sia la decadenza dal potere di riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la conoscenza della cartella; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello del concessionario, ritenendo la cartella notificata tardivamente rispetto al termine decadenziale e richiamando anche un diverso termine collegato alla esecutività del ruolo. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la notificazione della cartella, avvenuta a persona diversa dal destinatario, fosse stata comunque rituale con raccomandata semplice e non richiedesse raccomandata A/R; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse deciso su una diversa base argomentativa rispetto alla sentenza di primo grado e che avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'appello del concessionario in assenza di riproposizione di domande da parte del contribuente, contumace in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma soltanto una questione/argomentazione difensiva circa la forma della notificazione della cartella; ha inoltre rilevato che mancava la trascrizione degli atti notificatori. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su una duplice e autonoma motivazione: tardività della notifica della cartella e tardività rispetto al termine decorrente dalla data di esecutività/consegna del ruolo. In ogni caso, nel merito, la Corte ha osservato che la CTR non aveva violato l'art. 112 c.p.c., poiché si era limitata a qualificare giuridicamente la deduzione di decadenza già proposta dal contribuente, senza introdurre un'eccezione nuova. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato e assenza di difese dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni o argomentazioni difensive.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per il vizio di violazione di legge, deve evidenziare l'errore denunciato in relazione alla concreta motivazione adottata.
art. 112 c.p.c.
Non è violato se il giudice di appello si limita a qualificare giuridicamente una domanda o eccezione già proposta, senza pronunciarsi su questioni nuove o diverse.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo tributario.
art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elezione di domicilio presso il precedente difensore conserva ultrattività e consente la validità della notificazione del ricorso per cassazione presso il domiciliatario precedente anche se la parte non si è costituita in appello.
art. 85 c.p.c.
Esprime il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, richiamato per affermare la persistenza dello ius postulandi del difensore della società estinta già costituita nel grado precedente.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella derivava dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La cartella derivava dalla liquidazione automatizzata ai fini IVA.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel contesto della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e della conseguente riscossione.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005
È il termine rispetto al quale è stata ritenuta tardiva la notifica della cartella secondo la giurisprudenza richiamata.
l. 31 luglio 2005, n. 156
Indicata dalla sentenza di merito quale fonte del termine perentorio di decadenza richiamato ai fini della notifica della cartella.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma inserita a supporto del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico decisivo e discusso, non già una mera tesi difensiva o una questione di diritto sulla ritualità dell'atto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, poiché l'eventuale accoglimento di una sola censura non sarebbe comunque idoneo a travolgere la decisione.
- Nel processo tributario, la violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito, a fronte di una deduzione di decadenza già proposta, ne fornisce una diversa qualificazione giuridica o valorizza un diverso parametro normativo senza introdurre un thema decidendum nuovo.
- La tardiva notificazione della cartella può essere scrutinata come profilo di decadenza dal potere di riscossione quando la relativa eccezione sia stata tempestivamente dedotta dalla parte, senza che ciò integri ultrapetizione.
- La notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario può ritenersi valida in virtù dell'ultrattività dell'elezione di domicilio nel processo tributario.
- rami
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