Sentenza n. 1586/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto prot. n. 0017303 del 15.1.2025 con il quale il Prefetto ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. Amin Hafez Md Al in data 2.5.2023 su istanza della richiedente Sig.ra Passante Maria prodotta in data 27.3.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato presso l'impresa della richiedente ed era entrato in Italia. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva presentato una richiesta nel giugno 2024. Successivamente, il datore di lavoro aveva comunicato la propria indisponibilità all'assunzione e il ricorrente non aveva potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il Prefetto aveva quindi revocato il nulla osta il 15 gennaio 2025. Il ricorso deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, dell'art. 9 DPCM 29 dicembre 2022 e dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, nonché eccesso di potere, sviamento ed errore sui presupposti. Il ricorrente invocava inoltre la disciplina sopravvenuta del d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, sostenendo la propria incolpevolezza per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro e chiedendo la valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del nulla osta. Il provvedimento prefettizio era motivato sull'inesistenza ab origine dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e, conseguentemente, sull'originaria insussistenza delle condizioni che avevano legittimato il nulla osta. Il ricorrente non aveva dimostrato né l'effettività del rapporto di lavoro originariamente indicato né lo svolgimento, dopo l'ingresso in Italia, di altra attività lavorativa o la percezione di redditi leciti adeguati alla permanenza nel territorio nazionale. L'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione, pur non imputabile al ricorrente, non poteva modificare retroattivamente i presupposti di fatto e di diritto necessari ab origine per il rilascio del nulla osta. È stata esclusa anche la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché non risultava una cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente, ma l'originaria inesistenza del rapporto e dei requisiti richiesti; inoltre, non era stato allegato né provato un diverso rapporto lavorativo instaurato nelle more. Le censure di difetto motivazionale, difetto istruttorio, illogicità e violazione di legge sono state ritenute infondate. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore nella misura di 1.500 euro.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, avendo indicato l'inesistenza dei presupposti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la permanenza del nulla osta.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Le censure relative ai presupposti della revoca non hanno condotto all'annullamento, poiché il giudice ha ricondotto la decisione amministrativa all'accertata originaria insussistenza dei requisiti del nulla osta.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La validità del percorso di ingresso per lavoro subordinato presuppone l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo e delle condizioni necessarie alla stipulazione del contratto di soggiorno.
art. 9 DPCM 29 dicembre 2022
La disposizione è stata richiamata nell'ambito della disciplina dei presupposti per l'ingresso e la formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato.
d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
La disciplina sopravvenuta non è stata ritenuta applicabile in senso favorevole al ricorrente, poiché mancava la prova di una cessazione successiva di un rapporto lavorativo effettivamente instaurato.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri sono stati utilizzati per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stata applicata la riduzione ordinaria del 50% del compenso nella liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato è legittima quando l'Amministrazione accerti l'originaria inesistenza dei presupposti necessari alla stipulazione del contratto di soggiorno e il destinatario non dimostri l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
- L'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur non imputabile al lavoratore straniero, non modifica né sana retroattivamente l'originaria mancanza dei requisiti di legge per il nulla osta.
- Il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato; non è invocabile quando il rapporto indicato per l'ingresso sia risultato inesistente ab origine.
- L'assenza di allegazione e prova dello svolgimento di altra attività lavorativa e della percezione di redditi leciti adeguati impedisce di ritenere superata la carenza dei presupposti per la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
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