Corte di giustizia, Sentenza C-87/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 dicembre 2019. — TV Play Baltic AS contro Lietuvos radijo ir televizijos komisija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) – Articolo 2, lettera m) – Fornitura di una rete di comunicazione elettronica – Nozione – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Articolo 31, paragrafo 1 – Obbligo di trasmissione di specifici canali radiofonici o televisivi – Operatore che offre un pacchetto di canali via satellite – Obblighi di trasmissione ragionevoli – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Proporzionalità. — Causa C-87/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che un operatore che ritrasmette canali TV via satellite utilizzando infrastrutture di terzi non è, per ciò solo, un fornitore di rete di comunicazione elettronica. Per questo motivo, l'articolo 31 della direttiva servizio universale non impedisce allo Stato membro di estendere a tale operatore un obbligo di must carry. Infine, la misura va comunque verificata alla luce dell'articolo 56 TFUE, ma può essere giustificata da ragioni di politica culturale se proporzionata.
Rinvio pregiudiziale su must carry: la ritrasmissione via satellite tramite infrastruttura di terzi è "fornitura di rete di comunicazione elettronica" e in quali limiti possono imporsi obblighi gratuiti di ritrasmissione ex diritto UE e articolo 56 TFUE.
La questione giuridica
Se la ritrasmissione di canali televisivi mediante rete satellitare di terzi integri la "fornitura di una rete di comunicazione elettronica" ai sensi della direttiva quadro; se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale consenta di imporre obblighi di must carry a un operatore che offre pacchetti televisivi via satellite pur non essendo fornitore di rete; e, in via residuale, se l'articolo 56 TFUE osti a un obbligo gratuito di ritrasmissione di un canale pubblico quando l'emittente può trasmetterlo autonomamente e il canale è già accessibile via terrestre e Internet, specie se l'obbligo riguarda una quota ridotta di utenti.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che la semplice ritrasmissione di programmi televisivi su reti satellitari appartenenti a terzi non costituisce "fornitura di una rete di comunicazione elettronica"; di conseguenza, l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale non osta a che gli Stati membri impongano obblighi di must carry anche a operatori che offrono pacchetti televisivi via satellite, poiché tali operatori mettono a disposizione contenuti audiovisivi e non la rete. Inoltre, l'articolo 56 TFUE non impedisce un obbligo gratuito di ritrasmissione se esso persegue un obiettivo di politica culturale idoneo e proporzionato, da valutarsi tenendo conto del numero significativo di utenti raggiunti, della distribuzione geografica, del fatto che il canale sia ritrasmesso in chiaro e della sua accessibilità tramite Internet e rete terrestre.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 2, lettera m)
- Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), articolo 31, paragrafo 1
- Direttiva 2009/136/CE
- Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 11
- CEDU, articolo 10
Obbligo di must carry e ritrasmissione televisiva via satellite
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) in una controversia tra TV Play Baltic AS e la Commissione lituana per la radio e la televisione, con intervento dell'emittente pubblica lituana. La Corte era chiamata a precisare l'ambito della direttiva quadro e della direttiva servizio universale in relazione a un obbligo nazionale di ritrasmissione gratuito di un canale televisivo pubblico.
Fatti e contesto normativo nazionale
TV Play Baltic AS, società stabilita in Estonia, trasmetteva in Lituania pacchetti di canali televisivi a pagamento mediante una rete satellitare appartenente a un terzo, remunerato per il servizio. In seguito a una modifica della legge lituana sull'informazione, tale attività fu assimilata alla ritrasmissione televisiva, con conseguente obbligo di ritrasmettere i canali della Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ, tra cui LRT Kultūra.
La normativa lituana prevedeva che:
- gli operatori di ritrasmissione e altri soggetti che distribuiscono canali televisivi via Internet ai consumatori lituani debbano ritrasmettere tutti i canali nazionali non criptati della LRT;
- la Commissione competente possa esentare dall'obbligo se ciò non limita la possibilità del consumatore di vedere tali canali;
- la ritrasmissione obbligatoria non dia luogo ad alcun pagamento tra emittenti e operatori.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha posto sei questioni, poi concentrate dalla Corte su tre blocchi principali:
- se la ritrasmissione televisiva via satellite di terzi rientri nella nozione di "fornitura di una rete di comunicazione elettronica" ex articolo 2, lettera m), direttiva quadro;
- se l'articolo 31, paragrafo 1, direttiva servizio universale consenta di imporre obblighi di trasmissione a un operatore che offre pacchetti televisivi via satellite;
- se, in ogni caso, l'articolo 56 TFUE osti a un obbligo gratuito di ritrasmissione, specie quando il canale è già accessibile via rete terrestre e Internet e l'obbligo incide solo su circa il 6% delle famiglie.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che definisce la "fornitura di una rete di comunicazione elettronica" come realizzazione, gestione, controllo o messa a disposizione di una rete;
- l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), che consente obblighi di trasmissione ragionevoli per specifici canali e servizi complementari, a condizione che riguardino imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione al pubblico e che un numero significativo di utenti utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione;
- l'articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione dei servizi.
Sono inoltre menzionati i considerando 43-45 della direttiva servizio universale, che sottolineano il carattere proporzionato, trasparente e giustificato da obiettivi di interesse generale degli obblighi must carry, e che escludono dal quadro i servizi di contenuto.
Ragionamento della Corte sulla nozione di fornitura di rete
La Corte esclude che l'attività di TV Play Baltic integri la "fornitura di una rete di comunicazione elettronica". Il punto decisivo è che l'impresa non era responsabile della realizzazione, gestione, controllo o messa a disposizione della rete satellitare, ma si limitava a offrire l'accesso a contenuti audiovisivi trasmessi su una rete di terzi.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza France Télévisions (C‑298/17), per ribadire che un operatore che propone programmi televisivi in streaming o in diretta non fornisce una rete, ma un accesso a contenuti. La stessa logica vale per la ritrasmissione via satellite.
Ambito dell'articolo 31 della direttiva servizio universale
Quanto all'articolo 31, paragrafo 1, la Corte afferma che la disposizione riguarda gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, non i fornitori di contenuti.
Di conseguenza, un'impresa che ritrasmette programmi televisivi protetti da accesso condizionato e offre pacchetti di canali ai clienti può essere destinataria di un obbligo nazionale di trasmissione anche se non rientra nella nozione di fornitore di rete, poiché l'attività consiste nella messa a disposizione di contenuti televisivi. La Corte aggiunge che non vi è motivo di trattare diversamente, ai fini di tale disposizione, la diffusione via satellite rispetto a quella via Internet.
Libera prestazione dei servizi e proporzionalità
La Corte riconosce che la normativa nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE, poiché impone un obbligo alle imprese che, ovunque stabilite, ritrasmettono programmi via satellite destinati ai telespettatori lituani.
Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale, ossia la politica culturale e la salvaguardia del pluralismo dei media, valori collegati alla libertà di espressione tutelata dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 CEDU. La Corte precisa che la misura è legittima solo se idonea a garantire l'obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario.
Ai fini del controllo di proporzionalità, il giudice nazionale deve considerare, tra l'altro:
- il numero o la percentuale di utenti finali effettivamente raggiunti;
- la distribuzione geografica degli utenti;
- il fatto che il canale sia ritrasmesso in chiaro dall'operatore;
- la circostanza che il canale, o gran parte dei suoi programmi, sia disponibile gratuitamente via Internet e mediante rete televisiva terrestre.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la ritrasmissione di programmi televisivi mediante reti satellitari di terzi non rientra nella nozione di "fornitura di una rete di comunicazione elettronica";
- l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva servizio universale non osta all'imposizione di un obbligo di trasmissione a operatori che ritrasmettono programmi via satellite e offrono pacchetti televisivi;
- l'articolo 56 TFUE non osta a un obbligo gratuito di ritrasmissione, purché la misura consenta l'accesso al canale a un numero o a una percentuale significativa di utenti e siano presi in considerazione i fattori di contesto indicati dalla Corte, circostanze che il giudice del rinvio deve verificare.
Principio affermato
La sentenza conferma che gli obblighi di must carry possono essere imposti non solo ai titolari di reti di comunicazione elettronica, ma anche a operatori che offrono contenuti televisivi mediante infrastrutture di terzi, sempre nel rispetto della disciplina UE e del principio di proporzionalità. Il controllo finale sulla legittimità concreta della misura resta affidato al giudice nazionale, soprattutto quando la misura incide sulla libera prestazione dei servizi ma persegue obiettivi di politica culturale.
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