Corte di giustizia, Sentenza C-332/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 dicembre 2019. — Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Produzione di alluminio – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione mediante decisione giurisdizionale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo. — Causa C-332/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta dalla Mytilinaios contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato. La controversia riguarda la tariffa elettrica agevolata concessa in forza di un contratto del 1960 e mantenuta per effetto di un’ordinanza cautelare nazionale che aveva sospeso il recesso della DEI. La Corte afferma che la misura costituiva un aiuto individuale, selettivo e idoneo a incidere sulla concorrenza, e che non sussistevano né violazione dei diritti della difesa né errori di motivazione o di diritto rilevanti.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: la Corte conferma che la sospensione giudiziale di un recesso contrattuale che proroga una tariffa energetica agevolata può costituire un aiuto di Stato imputabile allo Stato e incompatibile, con obbligo di recupero.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato illegittimo la tariffa agevolata per l’energia elettrica applicata alla ricorrente durante il periodo in cui gli effetti del recesso dal contratto del 1960 erano stati sospesi da un’ordinanza giurisdizionale; in particolare: esistenza di un vantaggio, selettività della misura, incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, applicabilità del criterio dell’investitore privato, rispetto dei diritti della difesa e obbligo di motivazione.
Principio di diritto
La Corte conferma che una misura consistente nella sospensione, da parte di un giudice nazionale in sede sommaria, degli effetti del recesso da un contratto che garantiva a un’impresa una tariffa energetica più favorevole può costituire un aiuto di Stato individuale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando comporti per il beneficiario un vantaggio economico selettivo idoneo a rafforzarne la posizione nei confronti dei concorrenti e a incidere sugli scambi intracomunitari. In una simile ipotesi non è applicabile il criterio dell’investitore privato, poiché l’atto giurisdizionale esprime l’esercizio di pubblici poteri e non un comportamento di mercato dello Stato; inoltre, il beneficiario può far valere soltanto le osservazioni previste nell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non i diritti della difesa propri di un procedimento sanzionatorio, e la Commissione può ordinare il recupero dell’aiuto illegittimamente concesso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione su tariffa elettrica agevolata e aiuti di Stato
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso della Mytilinaios avverso la decisione 2012/339/UE della Commissione. La questione verte sull’applicazione dell’articolo 107 TFUE a una tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, mantenuta nel periodo 5 gennaio 2007 - 6 marzo 2008 per effetto di un’ordinanza cautelare nazionale che aveva sospeso il recesso della DEI dal contratto del 1960.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente, produttrice di alluminio in Grecia, aveva stipulato nel 1960 un contratto con la DEI che prevedeva una tariffa agevolata per l’elettricità, con rinnovo tacito salvo recesso. Un decreto legislativo del 1969 prevedeva la cessazione del contratto il 31 marzo 2006, salvo proroga. Nel 2004 la DEI comunicò il recesso, ma il giudice nazionale, in sede sommaria, ne sospese gli effetti con ordinanza del 5 gennaio 2007; successivamente, un’altra ordinanza del 6 marzo 2008 accolse la domanda della DEI con efficacia ex nunc. Durante tale intervallo la ricorrente continuò a beneficiare della tariffa agevolata.
La Commissione, avviato il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, adottò la decisione controversa ritenendo che la tariffa agevolata costituisse un aiuto di Stato illegittimo di 17,4 milioni di EUR, concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno, ordinandone il recupero.
Esame del Tribunale e impugnazione
Il Tribunale, dopo un primo annullamento e successivo rinvio da parte della Corte nella causa C‑590/14 P, ha respinto tutti i motivi residui del ricorso. In impugnazione, la ricorrente ha dedotto tre motivi principali: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; violazione dell’obbligo di motivazione; violazione dei diritti della difesa.
Diritti della difesa nel procedimento sugli aiuti di Stato
La Corte ricorda che il beneficiario di un aiuto non ha, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, un ruolo assimilabile a quello di una parte processuale titolare di diritti della difesa in senso proprio. Può tuttavia presentare osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come infatti è avvenuto nel caso di specie. Per questa ragione non poteva essere utilmente invocata una violazione dei diritti della difesa. Quanto alla decisione del 2002, la Corte osserva che la Commissione non era tenuta a esporre nella comunicazione di avvio un’analisi completa dell’aiuto e che, essendo tale decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, la ricorrente poteva comunque conoscerla.
Selettività della misura
La Corte ribadisce la distinzione tra regime generale di aiuti e aiuto individuale. La misura derivante dall’ordinanza sommaria, producendo effetti ex nunc e limitati alle parti della controversia, costituisce un aiuto individuale e non un regime generale. In tale contesto, l’esistenza stessa del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la selettività. L’argomento secondo cui altre imprese avrebbero potuto ottenere misure analoghe è respinto, perché il giudice cautelare dispone di un margine di discrezionalità legato alle circostanze del caso concreto.
Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza
Secondo la giurisprudenza costante, non occorre dimostrare un impatto effettivo sugli scambi o una distorsione concreta della concorrenza, ma solo l’idoneità della misura a produrre tali effetti. La Corte approva il ragionamento del Tribunale: la tariffa agevolata riduceva i costi di produzione della ricorrente e, quindi, rafforzava la sua posizione rispetto ai concorrenti negli scambi intracomunitari, anche se i prezzi di vendita dell’alluminio erano determinati dai mercati internazionali. I riferimenti alla decisione del 1992 e ad altri dati economici relativi a periodi diversi sono considerati irrilevanti.
Esistenza del vantaggio economico e criterio dell’investitore privato
La Corte conferma che il Tribunale poteva esaminare separatamente i profili relativi al vantaggio, alla giustificazione economica e al criterio dell’investitore privato. Precisa però che la Commissione deve condurre l’istruttoria in modo diligente e imparziale, e che in linea di principio deve prendere in considerazione le giustificazioni economiche eventualmente addotte dal beneficiario durante il procedimento amministrativo. Nel caso concreto, tuttavia, gli argomenti della ricorrente erano stati presentati tardivamente e quindi la Commissione non era obbligata a considerarli.
Quanto al criterio dell’investitore privato, la Corte afferma che esso non è applicabile a una misura consistente in un’ordinanza giudiziaria cautelare, perché tale atto rientra nell’esercizio di pubblici poteri e non in una condotta da azionista sul mercato. Il Tribunale aveva quindi correttamente escluso la sua applicabilità, anche se solo in via implicita e, in ogni caso, ad abundantiam.
Motivazione e deduzione dei fatti
La Corte respinge le censure di snaturamento e di difetto di motivazione. Le contestazioni della ricorrente miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di impugnazione. Inoltre il Tribunale aveva effettivamente preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e non era tenuto a motivare puntualmente il valore di ciascun elemento probatorio. Anche le eventuali imprecisioni sulla durata del periodo in cui la tariffa agevolata risultava inferiore alla tariffa normale non erano idonee a incidere sulla conclusione decisiva: nel periodo rilevante la ricorrente aveva comunque beneficiato di un risparmio significativo dei costi di produzione.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la ricorrente alle spese, conformemente alle domande della Commissione e della DEI. La decisione consolida l’impostazione secondo cui anche un vantaggio derivante da una misura giurisdizionale provvisoria può integrare un aiuto di Stato quando produce un beneficio economico selettivo a favore di un’impresa operante in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri.
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