Corte di giustizia, Sentenza C-519/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019. — TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Disposizione facoltativa – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 – Nozione di “persona a carico”. — Causa C-519/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati. Stabilisce che uno Stato membro può prevedere requisiti supplementari per i familiari non elencati nell’articolo 4, ma solo nel rispetto della condizione di dipendenza dal rifugiato e previa valutazione individuale. Nel caso della sorella di un rifugiato, una condizione nazionale legata all’incapacità di provvedere alle proprie necessità per ragioni di salute è compatibile con il diritto UE, se applicata senza automatismi e considerando la situazione specifica dei rifugiati.
Ricongiungimento familiare del rifugiato: condizioni applicabili alla sorella del rifugiato e nozione di familiare "a carico" ai sensi della direttiva 2003/86/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE consenta a uno Stato membro di subordinare il ricongiungimento familiare di un familiare del rifugiato non compreso tra quelli dell’articolo 4 della direttiva, in particolare la sorella del rifugiato, a una condizione ulteriore consistente nell’incapacità, per ragioni di salute, di provvedere alle proprie necessità; e, in tale contesto, come debba essere interpretata la nozione di familiare "a carico" e quali criteri debbano guidare la valutazione individualizzata della dipendenza.
Principio di diritto
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE non osta a che uno Stato membro riconosca il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se, a causa del suo stato di salute, essa non sia in grado di provvedere alle proprie necessità, purché la dipendenza sia accertata mediante una valutazione individualizzata di tutti gli elementi pertinenti, tenendo conto della particolare situazione dei rifugiati, e sia altresì verificato che il sostegno materiale della persona interessata sia effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato appaia il familiare più idoneo a fornirlo. La condizione di "a carico" ha portata autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione e richiede una reale dipendenza materiale, apprezzata caso per caso, senza che lo Stato membro possa svuotare di effetto utile la facoltà prevista dalla direttiva né prescindere dall’esame individuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 17 direttiva 2003/86/CE
- Articolo 20 direttiva 2003/86/CE
- Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato e nozione di familiare a carico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice amministrativo ungherese in una controversia tra un rifugiato riconosciuto in Ungheria e l’autorità nazionale per l’immigrazione e l’asilo, che aveva respinto la domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare presentata per la sorella del rifugiato. La Corte è chiamata a chiarire l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, che disciplina il ricongiungimento di altri familiari del rifugiato non menzionati all’articolo 4 della direttiva.
Fatti e procedimento principale
TB aveva ottenuto lo status di rifugiato il 7 settembre 2015. La sorella aveva chiesto un permesso di soggiorno e un visto per raggiungere TB, ma la domanda era stata respinta perché, secondo l’autorità ungherese, erano stati forniti dati falsi e non era stata dimostrata l’incapacità di mantenersi per ragioni di salute. Il giudice del rinvio osserva che la normativa nazionale richiede, per il fratello o la sorella del rifugiato, una condizione specifica legata allo stato di salute, diversa dalla formula "a carico" contenuta nell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama i considerando 2, 4 e 8 della direttiva 2003/86/CE, che sottolineano il rispetto della vita familiare, la funzione del ricongiungimento quale strumento di integrazione e la necessità di condizioni più favorevoli per i rifugiati. Sono rilevanti anche:
- l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
- l’articolo 3, paragrafo 5, che lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli;
- l’articolo 4, che elenca i familiari per i quali gli Stati membri devono o possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno;
- l’articolo 10, paragrafo 2, che consente il ricongiungimento di altri familiari del rifugiato, purché siano a suo carico;
- l’articolo 17, che impone un esame individualizzato della domanda;
- l’articolo 7 della Carta, richiamato per l’interpretazione conforme al rispetto della vita familiare.
Ricevibilità e delimitazione dell’esame
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo ungherese. Precisa che spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni e che il mancato inserimento della norma nazionale tra le misure notificate alla Commissione non esclude che essa costituisca attuazione di una disposizione della direttiva.
La Corte chiarisce anche che non è necessario interpretare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva, poiché tali disposizioni riguardano fattispecie diverse da quella del procedimento principale e il giudice del rinvio non ha indicato un rinvio diretto e incondizionato del diritto nazionale a tali norme.
Ragionamento della Corte sulla facoltà riconosciuta dall’articolo 10, paragrafo 2
La Corte afferma che l’articolo 10, paragrafo 2, ha natura facoltativa: gli Stati membri possono decidere se applicarlo e quali familiari, tra quelli diversi da quelli dell’articolo 4, ammettere al ricongiungimento. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è limitato dalla condizione espressa della dipendenza dal rifugiato.
Ne consegue che uno Stato membro non può autorizzare il ricongiungimento di un familiare non previsto dall’articolo 4 se tale familiare non è effettivamente a carico del rifugiato, altrimenti la condizione perderebbe effetto utile. Rimane salva la facoltà degli Stati membri, ex articolo 3, paragrafo 5, di riconoscere diritti più favorevoli sulla base del solo diritto nazionale.
Interpretazione autonoma della nozione di "a carico"
La Corte afferma che la nozione di familiare "a carico" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nell’Unione, poiché la direttiva non rinvia al diritto nazionale per definirla. Richiama la propria giurisprudenza sulla direttiva 2004/38/CE, secondo cui la dipendenza presuppone una situazione di reale dipendenza materiale.
Applicando tali criteri alla direttiva 2003/86/CE, la Corte precisa che il familiare di un rifugiato è "a carico" quando:
- non è in grado, tenuto conto delle proprie condizioni economiche e sociali, di soddisfare i bisogni essenziali nel paese d’origine o di provenienza al momento della domanda;
- risulta che il sostegno materiale è effettivamente fornito dal rifugiato oppure che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rifugiato è il familiare più idoneo a fornirlo.
La Corte sottolinea che la specifica situazione dei rifugiati impone di non pretendere prove o forme di sostegno materialmente impossibili da fornire, ad esempio a causa dell’impossibilità di inviare fondi o del rischio di compromettere la sicurezza dei familiari contattandoli.
Valutazione individualizzata e limiti alle condizioni nazionali
La Corte richiama l’articolo 17 della direttiva e ribadisce che la domanda di ricongiungimento deve essere esaminata individualmente, tenendo conto anche degli elementi specifici della condizione del rifugiato. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari, ma non in modo da compromettere l’obiettivo della direttiva, il suo effetto utile, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e il principio di proporzionalità.
La Corte afferma quindi che una condizione nazionale fondata sul fatto che la sorella del rifugiato, per il proprio stato di salute, non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è compatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, solo se applicata dopo un esame individualizzato e considerando tutti gli elementi rilevanti, tra cui età, istruzione, situazione professionale e finanziaria, stato di salute e contesto familiare complessivo.
Dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE non osta a una normativa nazionale che consenta il ricongiungimento della sorella di un rifugiato solo se, a causa del suo stato di salute, essa non è in grado di provvedere alle proprie necessità, purché:
- tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare dei rifugiati e mediante esame individualizzato di tutti gli elementi pertinenti;
- sia possibile accertare, sempre in modo individualizzato e alla luce di tutte le circostanze, che il sostegno materiale sia effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sia il familiare più idoneo a fornirlo.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma che gli Stati membri, quando scelgono di avvalersi dell’articolo 10, paragrafo 2, dispongono di un certo margine per definire i criteri applicativi, ma non possono trasformare la facoltà in un automatismo restrittivo. In pratica, per i professionisti, ciò significa che il diniego non può fondarsi su un mero dato astratto sullo stato di salute del familiare, ma richiede una verifica concreta della dipendenza e della situazione complessiva del nucleo familiare.
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