Tribunale, Ordinanza T-66/19
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2019. — Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Mercato interno – Libertà fondamentali – Regolamento (UE) 2018/1724 – Istituzione di uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – Autorità infrastatale – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Irricevibilità. — Causa T-66/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso della Comunità fiamminga e della Regione fiamminga contro il regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico. Ha ritenuto che le disposizioni contestate si applicassero in modo generale a tutti gli Stati membri e alle autorità competenti, senza colpire i ricorrenti in ragione di caratteristiche particolari o di un atto specifico adottato da essi. Di conseguenza, mancava l’incidenza individuale richiesta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Ricorso di annullamento proposto da due enti infrastatali belgi contro il regolamento (UE) 2018/1724: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di incidenza individuale.
La questione giuridica
Se due enti infrastatali regionali, che contestano in sostanza gli obblighi del regolamento (UE) 2018/1724 relativi alla messa a disposizione di informazioni e istruzioni in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri, siano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e in particolare se tale regolamento li riguardi individualmente nonostante l’ampia applicabilità generale delle sue disposizioni.
Principio di diritto
Gli enti regionali o infrastatali possono proporre ricorso di annullamento contro un atto dell’Unione solo se dimostrano che l’atto li riguarda direttamente e individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; non basta che l’atto incida sulle competenze loro attribuite dal diritto nazionale. Quando un regolamento si applica indistintamente a tutti gli Stati membri e a tutte le autorità competenti, senza essere diretto a incidere su specifici atti regionali, l’ente infrastatale non è individualmente interessato e il ricorso è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 114, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 289, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 294 TFUE
- Regolamento (UE) 2018/1724
- Regolamento (UE) n. 1024/2012
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Regolamento (UE) 2018/1724 e legittimazione ad agire degli enti infrastatali
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale, Nona Sezione, resa nell’ambito di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da due enti regionali belgi contro il regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico. La questione centrale riguarda la ricevibilità del ricorso e, in particolare, la capacità dei ricorrenti di dimostrare un’incidenza individuale rispetto alle disposizioni del regolamento che impongono la messa a disposizione di informazioni e istruzioni in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri.
Fatti e contesto normativo
Il Tribunale ricorda che il regolamento 2018/1724 è stato adottato nel quadro della strategia per il mercato unico digitale e mira a facilitare l’accesso di cittadini e imprese a informazioni, procedure e servizi di assistenza e risoluzione dei problemi per esercitare i propri diritti nel mercato interno. In particolare, il regolamento istituisce uno sportello digitale unico, integrato nel portale "La tua Europa", e disciplina l’accesso a informazioni sui diritti, sulle procedure e sui servizi di assistenza.
Tra le disposizioni rilevanti figurano:
- l’articolo 2, che definisce le funzioni dello sportello digitale unico;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di assicurare l’accesso alle informazioni sulle proprie pagine web nazionali;
- l’articolo 6, paragrafo 1, relativo alla possibilità di espletare interamente online talune procedure;
- gli articoli 9, 10 e 11, che fissano requisiti di qualità delle informazioni e prevedono la loro accessibilità in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri;
- l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), che richiede istruzioni almeno in tale lingua per il completamento delle procedure;
- l’articolo 12, paragrafo 1, che prevede, in difetto di traduzioni, la richiesta alla Commissione di fornirle entro i limiti del bilancio disponibile.
Posizione delle parti e procedimento
La Comunità fiamminga e la Regione fiamminga hanno chiesto l’annullamento integrale del regolamento, sostenendo in sostanza che le norme linguistiche previste dal regolamento incidessero sulle loro competenze in materia di uso del neerlandese nei rapporti con il pubblico e sulla loro politica di integrazione civica. Il Parlamento e il Consiglio hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che i ricorrenti non fossero individualmente interessati. La Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle istituzioni convenute, ma la domanda di intervento non è stata decisa nel merito a causa della definizione del giudizio principale in limine litis.
Ricevibilità del ricorso e criterio dell’incidenza individuale
Il Tribunale ribadisce che gli enti regionali o locali non possono essere assimilati agli Stati membri ai fini dell’articolo 263 TFUE: la nozione di Stato membro ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, riguarda soltanto le autorità di governo degli Stati membri. Ne consegue che la titolarità di competenze costituzionali o amministrative a livello regionale non conferisce di per sé legittimazione ad agire.
Per quanto concerne l’incidenza individuale, il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui un soggetto è individualmente interessato solo se l’atto contestato lo colpisce a causa di qualità personali o circostanze specifiche che lo distinguono dalla generalità dei destinatari, quasi come se fosse il destinatario diretto dell’atto.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i ricorrenti concentrano i propri argomenti sulle disposizioni relative all’obbligo di rendere le informazioni accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri. Tuttavia, tali obblighi gravano indistintamente su tutti gli Stati membri e su tutte le autorità nazionali competenti. Di conseguenza, qualsiasi autorità competente ad attuare il regolamento è toccata alla stessa stregua dei ricorrenti.
Perché le competenze regionali non bastano
Il Tribunale ammette che, in talune circostanze, un’autorità infrastatale può essere individualmente interessata da un atto dell’Unione quando questo incide su un atto adottato da essa e le impedisce di esercitare liberamente le proprie competenze. Tuttavia, tale situazione ricorre solo quando l’atto dell’Unione ha per scopo l’esercizio della competenza dell’Unione con riferimento a uno specifico atto regionale.
Qui, invece, il regolamento 2018/1724 è finalizzato a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare l’esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno; non è diretto a incidere su specifici atti della Comunità fiamminga o della Regione fiamminga riguardanti l’uso del neerlandese. Il Tribunale aggiunge che accogliere l’impostazione dei ricorrenti finirebbe per assimilare le autorità infrastatali agli Stati membri, alterando l’equilibrio istituzionale del Trattato.
Decisione e spese
Il Tribunale conclude che il regolamento non riguarda individualmente i ricorrenti e respinge il ricorso come irricevibile. Conseguentemente, non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione. Le spese seguono la soccombenza: i ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle di Parlamento e Consiglio; la Commissione sopporta le proprie spese relative all’intervento.
Principio affermato
La pronuncia conferma che un ente regionale può impugnare un atto dell’Unione solo se dimostra una incidenza diretta e individuale nei sensi rigorosi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Il semplice impatto dell’atto sulle competenze regionali o sulle scelte linguistiche dell’ente non è sufficiente quando la misura ha portata generale e si applica indistintamente a tutti gli Stati membri e alle loro autorità competenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-708/18
- Sentenza · 11 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-332/18
- Sentenza · 11 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-87/19
- Sentenza · 12 dic 2019Tribunale, Sentenza T-683/18
- Sentenza · 12 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-519/18
- Sentenza · 12 dic 2019Corte di giustizia, Sentenza C-450/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →