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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-683/18

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 dicembre 2019. — Santa Conte contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM – Impedimento assoluto alla registrazione – Marchio contrario all’ordine pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. — Causa T-683/18

Giurisprudenza europea62018TJ0683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Santa Conte contro il diniego di registrazione del marchio figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM. Conferma che l’EUIPO ha correttamente esaminato d’ufficio i fatti rilevanti e ha legittimamente ritenuto il segno contrario all’ordine pubblico, poiché il pubblico di riferimento lo percepirebbe come richiamo alla cannabis stupefacente e non alla sola canapa industriale. La decisione valorizza il significato complessivo del segno e la sensibilità non uniforme degli Stati membri sul tema cannabis. Conseguentemente, il rifiuto di registrazione è confermato e la ricorrente è condannata alle spese.

Marchio figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM: legittimo il rifiuto di registrazione per contrarietà all’ordine pubblico ex articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se l’EUIPO abbia violato il dovere di esame d’ufficio dei fatti rilevanti e se il segno figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM sia escluso dalla registrazione perché contrario all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, alla luce della percezione del pubblico di riferimento nell’Unione e della presenza di elementi evocativi della cannabis e di Amsterdam.

Principio di diritto

Un segno figurativo che, per la combinazione di parola dominante, immagine di foglie di cannabis e riferimento ad Amsterdam, sarà percepito dal pubblico di riferimento come richiamo alla cannabis come sostanza stupefacente illegale in una parte significativa dell’Unione può essere rifiutato per contrarietà all’ordine pubblico; ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), non occorre che il segno inciti espressamente all’uso della sostanza, essendo sufficiente che evochi la sua presenza o la normalizzazione del suo consumo in un contesto ritenuto lesivo di un interesse fondamentale dagli Stati membri interessati.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-68 regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 83 TFUE
  • Articolo 168, paragrafo 1, terzo comma, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2017/1155

Marchio figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM: contrarietà all’ordine pubblico e rifiuto di registrazione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione, come marchio dell’Unione europea, del segno figurativo "CANNABIS STORE AMSTERDAM". Il Tribunale esamina sia la doglianza relativa all’obbligo dell’EUIPO di procedere d’ufficio all’esame dei fatti, sia la questione centrale della contrarietà del segno all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Santa Conte aveva depositato nel 2016 una domanda di marchio per prodotti di pasticceria, bevande non alcoliche e servizi di ristorazione nelle classi 30, 32 e 43. L’esaminatore aveva inizialmente respinto la domanda per altri impedimenti assoluti, fondati sull’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. In sede di ricorso, la commissione di ricorso ha invece respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ritenendo il segno contrario all’ordine pubblico.

Primo motivo: esame d’ufficio dei fatti e dovere di diligenza

La ricorrente sosteneva che l’EUIPO non avesse correttamente considerato fatti notori, in particolare il fatto che la marijuana non coincide con la pianta di cannabis e che il tenore di THC è decisivo per qualificare un prodotto come stupefacente. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, l’EUIPO deve esaminare d’ufficio i fatti rilevanti, compresi il significato del segno e la sua percezione da parte del pubblico.

Il Tribunale però osserva che la commissione di ricorso, letta nel suo insieme, aveva effettivamente preso in considerazione la natura della cannabis, la soglia di THC e la distinzione tra canapa lecita e sostanza stupefacente. L’eventuale imprecisione terminologica presente in un passaggio della decisione impugnata non era tale da integrare una violazione del dovere di esame d’ufficio, perché il ragionamento complessivo mostrava che l’organo aveva valutato la percezione concreta del segno e non aveva ignorato i dati rilevanti.

Secondo motivo: definizione del pubblico di riferimento e percezione del segno

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è il pubblico generale dell’Unione, non limitato ai soli anglofoni né ai soli giovani adulti. Poiché il segno contiene la parola "cannabis", di ampia comprensione in molte lingue dell’Unione, la parola "amsterdam", riferita a una città internazionalmente nota anche per i suoi coffee shops, e un elemento figurativo percepibile come foglia di cannabis, la commissione di ricorso poteva correttamente ritenere che il segno fosse comprensibile a un pubblico molto più ampio di quello anglofono.

Il Tribunale ribadisce inoltre che, per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), non conta il comportamento concreto della ricorrente o l’uso effettivo del marchio nei suoi locali, ma la percezione intrinseca del segno da parte del pubblico. La circostanza che la ricorrente venda prodotti eventualmente leciti o a base di canapa non esclude l’esame della percezione generale del segno.

Ordine pubblico: criteri di valutazione

La sentenza chiarisce che la nozione di ordine pubblico non è definita dal regolamento 2017/1001 e può variare tra Stati membri e nel tempo, ma comprende gli interessi fondamentali che ciascuno Stato considera essenziali nel proprio sistema di valori. Nel contesto degli stupefacenti, la tutela della salute pubblica e la lotta alla diffusione della cannabis illegale costituiscono certamente un interesse fondamentale in quegli Stati membri in cui il consumo resta vietato.

Il Tribunale richiama anche l’articolo 83 TFUE e l’articolo 168, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, a conferma dell’importanza che il diritto dell’Unione attribuisce alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute.

Valutazione complessiva del segno

Secondo il Tribunale, la combinazione degli elementi del segno conduce il pubblico di riferimento a percepire il messaggio complessivo come un richiamo alla cannabis stupefacente: la parola dominante "cannabis", l’elemento figurativo della foglia e il riferimento ad Amsterdam rafforzano l’associazione con i prodotti venduti nei coffee shops o con sostanze stupefacenti tollerate in certe condizioni nei Paesi Bassi. Non è necessario che il segno contenga un invito esplicito al consumo o un’espressione di approvazione: è sufficiente che esso venga percepito come riferito a una sostanza illecita in diversi Stati membri.

Il Tribunale respinge anche il richiamo ad altri marchi o decisioni anteriori dell’EUIPO, ribadendo che tali precedenti non vincolano la commissione di ricorso né il giudice dell’Unione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del segno figurativo CANNABIS STORE AMSTERDAM per contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. La ricorrente è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001, un marchio può essere rifiutato quando, valutato nel suo complesso dal punto di vista del pubblico di riferimento dell’Unione, evochi in modo chiaro e univoco una sostanza stupefacente illegale in una parte significativa dell’Unione e quindi leda un interesse fondamentale degli Stati membri interessati, anche se il segno può avere altri significati o non contenga un’esortazione esplicita al consumo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaordine pubblicoproprietà intellettualecannabis e sostanze stupefacentiesame d'ufficio dell'EUIPO

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