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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-450/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019. — WA contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Gerona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Normativa nazionale che prevede il diritto all’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente – Mancato riconoscimento di tale diritto agli uomini che si trovano in una situazione identica – Situazione comparabile – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Deroghe – Insussistenza. — Causa C-450/18

Giurisprudenza europea62018CJ0450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato la prestazione litigiosa come misura rientrante nella direttiva 79/7/CEE, non nella nozione di retribuzione dell’articolo 157 TFUE né nell’ambito della direttiva 2006/54/CE. Ha ritenuto che la disciplina spagnola integri una discriminazione diretta fondata sul sesso, poiché accorda il beneficio alle sole donne in situazione comparabile a quella degli uomini. Le deroghe invocate non erano applicabili, sicché la norma nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Discriminazione diretta fondata sul sesso nella previdenza sociale: incompatibilità con la direttiva 79/7/CEE dell’integrazione di pensione riconosciuta solo alle donne madri di almeno due figli titolari di pensione di invalidità permanente

La questione giuridica

Se l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, che attribuisce un’integrazione della pensione alle sole donne con almeno due figli biologici o adottati titolari di pensione contributiva di invalidità permanente, escludendo gli uomini in situazione identica, sia compatibile con il principio di parità di trattamento e con il divieto di discriminazione fondata sul sesso sanciti dal diritto UE, in particolare dalla direttiva 79/7/CEE e dall’articolo 157 TFUE/direttiva 2006/54/CE.

Principio di diritto

La direttiva 79/7/CEE osta a una normativa nazionale che riconosce un’integrazione della pensione solo alle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari di una pensione contributiva di invalidità permanente, escludendo gli uomini in identica situazione, perché tale differenza costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso nel calcolo delle prestazioni e non rientra né nella deroga per la protezione della donna a motivo della maternità né in quella relativa ai vantaggi in materia di assicurazione vecchiaia per l’educazione dei figli, né nell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 157 TFUE
  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4 direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 7 direttiva 79/7/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 1 direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2 direttiva 2006/54/CE
  • Direttiva 76/207/CEE

Integrazione della pensione per le madri di almeno due figli e discriminazione fondata sul sesso

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona in una controversia tra un pensionato per invalidità permanente e l’INSS spagnolo. Il giudice nazionale chiedeva se una norma che riconosce un’integrazione della pensione solo alle donne con almeno due figli fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

WA, padre di due figlie, aveva ottenuto una pensione contributiva di invalidità permanente assoluta. Ha chiesto anche l’integrazione prevista dall’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, invocando una situazione identica a quella delle donne madri di almeno due figli.

  • L’INSS ha respinto la domanda, precisando che il beneficio è riservato alle donne.
  • Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso di WA; la moglie DC è subentrata nel procedimento.
  • Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della norma spagnola con il principio di parità di trattamento.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato principalmente:

  • la direttiva 79/7/CEE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7;
  • l’articolo 157 TFUE;
  • la direttiva 2006/54/CE, in particolare gli articoli 1 e 2.

Sul piano nazionale, sono stati richiamati:

  • l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS, che prevede l’integrazione della pensione per le donne con almeno due figli;
  • l’articolo 196, paragrafo 3, della LGSS, relativo alla pensione di invalidità permanente assoluta.

Inquadramento giuridico della prestazione

La Corte ha anzitutto chiarito che la pensione contributiva di invalidità permanente e la relativa integrazione non rientrano nella nozione di "retribuzione" dell’articolo 157 TFUE, poiché si tratta di una prestazione di natura previdenziale e non di una pensione collegata a un rapporto di lavoro. Ha poi escluso l’applicabilità della direttiva 2006/54/CE, rilevando che essa non si applica ai regimi legali di sicurezza sociale disciplinati dalla direttiva 79/7/CEE.

La Corte ha invece ricondotto l’integrazione di pensione nell’ambito della direttiva 79/7/CEE, poiché essa si inserisce in un regime legale di tutela contro il rischio di invalidità ed è direttamente ed effettivamente connessa a tale rischio.

Ragionamento della Corte sulla discriminazione

La Corte ha osservato che l’articolo 60, paragrafo 1, della LGSS tratta in modo meno favorevole gli uomini che si trovano in situazione identica alle donne beneficiarie. La disparità costituisce quindi una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE.

Quanto alla comparabilità delle situazioni, la Corte ha affermato che:

  • la qualità di genitore può appartenere sia agli uomini sia alle donne;
  • la situazione di un padre e quella di una madre possono essere comparabili rispetto all’educazione dei figli;
  • i dati statistici sulle differenze strutturali tra pensioni maschili e femminili non bastano a escludere tale comparabilità.

Esame delle deroghe invocate

La Corte ha escluso che la norma rientrasse nelle deroghe previste dalla direttiva 79/7/CEE.

Protezione della donna a motivo della maternità

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva tutela la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e le particolari relazioni tra donna e bambino nel periodo successivo al parto. Tuttavia, la norma spagnola:

  • non è collegata al congedo di maternità o a svantaggi professionali derivanti dal parto;
  • si applica anche alle madri adottive;
  • non richiede una reale interruzione dell’attività lavorativa.

Perciò non può essere giustificata come misura di protezione della maternità.

Vantaggi in materia di assicurazione vecchiaia per l’educazione dei figli

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 79/7/CEE consente agli Stati membri di escludere taluni vantaggi legati all’educazione dei figli. La Corte ha però rilevato che la prestazione in causa non dipende dall’educazione dei figli né da periodi di interruzione del lavoro dovuti a tale educazione, ma soltanto dall’avere avuto almeno due figli e dall’essere titolari di una determinata pensione contributiva. Questa deroga, quindi, non si applica.

Misure di azione positiva dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE

La Corte ha escluso anche la giustificazione come misura volta a promuovere l’effettiva parità nella vita lavorativa. L’integrazione litigiosa non facilita l’accesso o lo svolgimento dell’attività professionale del sesso sottorappresentato, né compensa svantaggi di carriera in modo idoneo; si limita a riconoscere un vantaggio al momento del pensionamento.

Decisione della Corte

La Corte ha concluso che la direttiva 79/7/CEE osta a una normativa nazionale come quella spagnola, che riconosce l’integrazione della pensione solo alle donne madri di almeno due figli titolari di pensione contributiva di invalidità permanente, escludendo gli uomini in situazione identica. La conseguenza pratica è l’incompatibilità della disposizione nazionale con il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazione diretta fondata sul sesso nel settore della sicurezza sociale.

Principio affermato

Una prestazione previdenziale legata al rischio di invalidità permanente non può essere riservata alle sole donne con almeno due figli, quando uomini in identica situazione ne sono esclusi, salvo che ricorra una deroga espressa della direttiva 79/7/CEE; in mancanza, la misura integra una discriminazione diretta vietata dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento tra uomini e donnesicurezza socialepensioni di invaliditàdiscriminazione direttaprevidenza sociale

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