Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-708/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 dicembre 2019. — TK contro Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento di dati personali – Normativa nazionale che permette la videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata – Messa in opera di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo. — Causa C-708/18

Giurisprudenza europea62018CJ0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta, in astratto, la videosorveglianza delle parti comuni di un condominio per esigenze di sicurezza. Tuttavia, la liceità concreta dipende dal rispetto delle condizioni dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, da verificare caso per caso dal giudice nazionale. La decisione chiarisce inoltre che il legittimo interesse deve essere attuale e che la necessità del trattamento va valutata anche alla luce di misure meno intrusive.

Videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo e legittimità del trattamento di dati personali senza consenso sulla base del legittimo interesse

La questione giuridica

Se l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, consenta una normativa nazionale che autorizza l’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile per ragioni di sicurezza e tutela di persone e beni, senza consenso degli interessati; se il legittimo interesse debba essere attuale e comprovato; e come vada valutata la proporzionalità/necessità del trattamento quando esistano misure alternative meno intrusive.

Principio di diritto

La direttiva 95/46, in particolare l’articolo 7, lettera f), letta alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, non osta a una normativa nazionale che consenta la videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile per tutelare sicurezza e beni senza il consenso degli interessati, purché il trattamento sia fondato su un legittimo interesse attuale, sia strettamente necessario e sia frutto di un bilanciamento concreto tra tale interesse e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati; la verifica di tali condizioni spetta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), direttiva 95/46/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), direttiva 95/46/CE
  • Articolo 7, lettera f), direttiva 95/46/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8 e 52
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Legea nr. 677/2001
  • Decisione n. 52/2012 dell’ANSPDCP

Videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul București in una controversia tra un proprietario di appartamento e l’associazione dei comproprietari di un immobile, dopo l’installazione di telecamere nelle parti comuni. La Corte è chiamata a chiarire se la normativa nazionale rumena, che consente la videosorveglianza per sicurezza e tutela di persone e beni senza consenso, sia compatibile con la direttiva 95/46 e con la Carta.

Fatti e procedimento principale

TK contestava l’installazione di tre telecamere: una rivolta verso la facciata dell’immobile, una nell’atrio e una nell’ascensore. L’associazione dei comproprietari sosteneva di avere agito per contrastare vandalismi, effrazioni e furti, dopo che altre misure di sicurezza si erano rivelate insufficienti. Il giudice nazionale ha inoltre rilevato che il sistema era stato successivamente disattivato e poi disinstallato, ma permaneva il contenzioso sulla sua liceità.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 95/46, applicabile ratione temporis, in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sul principio di minimizzazione dei dati;
  • l’articolo 7, lettera f), sulla legittimazione del trattamento fondato sul legittimo interesse. Vengono inoltre richiamati gli articoli 7, 8 e 52 della Carta, oltre alla normativa rumena di recepimento, ossia la Legea nr. 677/2001 e la decisione n. 52/2012 dell’ANSPDCP. La Corte precisa che il regolamento (UE) 2016/679 ha sostituito la direttiva 95/46, ma non si applicava ancora ai fatti di causa.

Questioni pregiudiziali e riformulazione della Corte

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se la normativa nazionale fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, se la videosorveglianza rispettasse il principio di proporzionalità anche quando esistano mezzi alternativi, e come dovesse intendersi il legittimo interesse del titolare del trattamento. La Corte riformula le questioni concentrandosi sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta.

Ragionamento della Corte: qualificazione del trattamento

La Corte ricorda che la registrazione video di persone, se stoccata su un dispositivo di registrazione, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, secondo la giurisprudenza Ryneš. Spetta quindi al giudice nazionale verificare che il sistema in questione consenta effettivamente la registrazione e il salvataggio di immagini idonee a identificare persone fisiche.

Ragionamento della Corte: condizioni di liceità ex articolo 7, lettera f)

La Corte ribadisce che l’articolo 7 della direttiva 95/46 contiene un elenco esaustivo e tassativo di basi di liceità del trattamento. Nel caso dell’articolo 7, lettera f), il trattamento è lecito solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni:

  • esistenza di un legittimo interesse perseguito dal titolare o dal terzo;
  • necessità del trattamento per il perseguimento di tale interesse;
  • prevalenza non delle libertà e dei diritti fondamentali dell’interessato rispetto a tale interesse.

La Corte afferma che la protezione della sicurezza, dei beni, della salute e della vita dei comproprietari può costituire un legittimo interesse. Tale interesse deve però essere reale e attuale al momento del trattamento, non meramente ipotetico; non è necessario, tuttavia, che vi sia già stato un pregiudizio pregresso, se dal contesto emergono rischi concreti e attuali.

Ragionamento della Corte: necessità e proporzionalità

Quanto alla necessità, la Corte precisa che il trattamento deve rientrare nei limiti dello stretto necessario e che il titolare deve verificare se l’obiettivo possa essere raggiunto con mezzi altrettanto efficaci ma meno invasivi. Il principio di minimizzazione dei dati dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), va letto insieme alla valutazione della necessità.

La Corte indica che il giudice nazionale deve considerare le concrete modalità di funzionamento del sistema, ad esempio:

  • la limitazione della sorveglianza a determinati orari;
  • il blocco o la sfocatura delle immagini in aree non necessarie;
  • l’estensione effettiva della sorveglianza alle sole parti realmente esposte al rischio.

Ragionamento della Corte: bilanciamento con i diritti fondamentali

Per la terza condizione dell’articolo 7, lettera f), occorre una ponderazione concreta tra il legittimo interesse perseguito e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, tenendo conto degli articoli 7 e 8 della Carta. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui non è consentito fissare in modo astratto e definitivo il prevalere di un interesse su un altro senza esame caso per caso.

Nel bilanciamento assumono rilievo:

  • la natura dei dati raccolti, e l’eventuale loro sensibilità;
  • il numero di soggetti che possono accedere alle immagini;
  • le modalità concrete di accesso e conservazione;
  • le ragionevoli aspettative dell’interessato circa la non ulteriore utilizzazione dei dati;
  • l’importanza dell’interesse alla sicurezza dei comproprietari.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che autorizzi la videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile per la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, anche senza consenso, a condizione che il trattamento soddisfi tutte le condizioni dell’articolo 7, lettera f). La verifica concreta di tali condizioni spetta al giudice del rinvio.

Principio affermato

La videosorveglianza condominiale può essere giustificata dal legittimo interesse alla sicurezza, ma solo se il trattamento è realmente necessario, proporzionato e non eccessivo rispetto alle finalità perseguite; il giudice nazionale deve effettuare un bilanciamento concreto tra tale interesse e i diritti fondamentali degli interessati.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalivideosorveglianzadiritto alla vita privatabilanciamento tra interessicondomini e sicurezza degli immobili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.