Ordinanza n. 2746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, sez. II ter, n. -OMISSIS-/2024 (R.G. n. 2621/2024) pubblicata il 18 novembre 2024 e non notificata (all. α), con la quale è stato respinto il ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura concorsuale, inclusa la graduatoria dell'11 gennaio 2024
Esito
La controversia
L'appellante contesta la legittimità della rivalutazione dei titoli effettuata dalla nuova Commissione nominata il 7 settembre 2023, a seguito della riunione del 4 ottobre 2023, nella quale furono individuati i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere la procedura concorsuale a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e determinare l'annullamento della graduatoria dell'11 gennaio 2024. Dal testo emergono, in particolare, questioni relative alle modalità di applicazione del moltiplicatore 8,5 ai punteggi dei titoli, alla verifica dell'ammissibilità dei titoli già valutati dalla precedente Commissione e al sovvertimento della graduatoria, nonostante l'applicazione del medesimo moltiplicatore ai titoli già valutati avrebbe dovuto, secondo la prospettazione considerata dal giudice, lasciare invariata la graduatoria basata sui titoli. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario accertare il grado di esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, verificando se i dirigenti risultati vincitori siano stati assunti, immessi nelle funzioni dirigenziali o eventualmente rimossi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell'atto d'appello e dell'elenco nominativo dei controinteressati. L'appellante deve provvedere entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità dell'appello, e depositare la prova degli adempimenti, comprensiva dell'attestato dell'amministrazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate deve pubblicare integralmente gli atti, mantenerli online sino alla sentenza definitiva, inserire nella home page un collegamento denominato "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione della pubblicazione con la relativa data. È stata inoltre disposta un'istruttoria: l'Agenzia delle Entrate dovrà depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sulle modalità di rivalutazione dei titoli, sull'applicazione del moltiplicatore 8,5, sulla nuova verifica dell'ammissibilità dei titoli e sulle ragioni del sovvertimento della graduatoria, nonché sull'esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione, da trattare congiuntamente agli altri appelli relativi alla medesima procedura. Le generalità della parte sono state oscurate.
Norme richiamate
Richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
Richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti necessari alla notificazione per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può determinare l'annullamento di una graduatoria e incidere sulla posizione di tutti i partecipanti non esclusi alla procedura concorsuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando ricorrano i relativi presupposti.
- La notificazione per pubblici proclami autorizzata nel processo amministrativo può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti indicati dal giudice e dell'elenco dei controinteressati, con obbligo di mantenere la pubblicazione sino alla sentenza definitiva e di depositare tempestivamente la prova degli adempimenti.
- In presenza di contestazioni sulle modalità con cui una nuova commissione ha rivalutato i titoli e sui possibili effetti alterativi della graduatoria, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui criteri applicati, sulle operazioni compiute e sulle ragioni delle variazioni della graduatoria, prima della decisione di merito.
- Ai fini della trattazione e della decisione di controversie riguardanti la medesima procedura concorsuale, il giudice può disporre la trattazione contestuale degli appelli pendenti, ove ciò favorisca l'unitarietà dell'esame delle questioni.
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