Cassazione Penale, Sentenza n. 32597/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha rigettato le opposizioni alle esclusioni dallo stato passivo nel procedimento di prevenzione n.13/21 relativo ad Antonio Gentile. I motivi principali sono: a) mancata ammissione e mancata valutazione dei documenti depositati con l'opposizione (ritenuti erroneamente tardivi); b) errata sovrapposizione e inversione dell'onere probatorio tra la "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita del proposto (art. 52, co.1, lett. b, d.lgs. 159/2011) e la prova della buona fede del creditore; c) insufficiente e contraddittoria motivazione del Tribunale, che ha ritenuto la strumentalità basandosi su comportamenti successivi alla costituzione dei crediti (omessa azione esecutiva da parte dei cedenti/cessionari anni dopo l'origine del credito) e ha imputato ai cessionari la mancata prova della buona fede senza fornire un'analitica dimostrazione del nesso di strumentalità originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto tempestivi i documenti depositati con le opposizioni e ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha altresì chiarito il principio di diritto: il Tribunale, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito anteriore al sequestro, deve fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita o al suo reimpiego; solo dopo la prova di tale nesso incombe sul creditore l'onere di dimostrare di averlo ignorato in buona fede. Non è ammessa l'inversione dell'onere probatorio né la valutazione della sola condotta successiva alla nascita del credito per concludere sulla strumentalità.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 52, comma 1, lett. b
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Stabilisce che i crediti anteriori al sequestro sono esclusi dal pregiudizio salvo che risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; se il tribunale accerta la strumentalità, il creditore deve provare di averla ignorata in buona fede
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, commi 6, 8 e 9
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Regolamenta le opposizioni allo stato passivo e la produzione documentale: i documenti attestanti la sussistenza del credito possono essere prodotti con l'opposizione e il divieto del comma 8 riguarda solo i documenti nuovi prodotti all'udienza di verifica dei crediti; il ricorso per cassazione è consentito per i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Elenca i motivi di ricorso per cassazione penalistica applicabili ai decreti relativi alle opposizioni allo stato passivo nel procedimento di prevenzione
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), art. 58
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norme in tema di cessione di crediti in blocco (richiamata per descrivere la modalità di acquisto dei portafogli crediti), rilevante ai fini della valutazione della diligenza richiesta al cessionario
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 20 (modifiche al d.lgs. 159/2011)
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato il testo dell'art. 52, specificando la disciplina della strumentalità e della prova della buona fede
Massime di principio
- I documenti prodotti con l'opposizione allo stato passivo sono, di norma, tempestivi e devono essere valutati: il divieto previsto dall'art.59(8) d.lgs.159/2011 riguarda solo i documenti nuovi prodotti all'udienza di verifica dei crediti.
- Per escludere l'ammissione di un credito anteriore al sequestro occorre che il tribunale fornisca un'accertata e analitica dimostrazione della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita o al suo reimpiego; non è sufficiente basarsi su comportamenti successivi alla costituzione del credito.
- L'onere della prova non può essere indebitamente ribaltato sul creditore: il giudice deve prima motivare il convincimento della strumentalità; solo dopo tale accertamento grava sul creditore dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità.
- La buona fede del cessionario va valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della costituzione o della cessione del credito; acquisti in blocco attenuano, ma non eliminano, il grado di diligenza richiesto.
- Il mero comportamento negligente (es. ritardo nel promuovere azioni esecutive) non può automaticamente essere equiparato a collusione con il proposto: occorre prova specifica di finalizzazione illecita del credito.
- Uno scarto temporale significativo tra la nascita del credito e l'emergere della pericolosità del soggetto pericoloso è un elemento che, se esistente, favorisce la conclusione di non strumentalità del credito e deve essere adeguatamente considerato dal giudice.
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