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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-472/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 23 July 2025. — Summer Fridays LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark JET LAG – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-472/24

Giurisprudenza europea62024TJ0472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio verbale "JET LAG" per vari prodotti cosmetici e skincare. Ha ritenuto che il segno fosse descrittivo, poiché il pubblico rilevante lo avrebbe immediatamente collegato alla finalità di contrastare gli effetti visibili del jet lag sulla pelle. Irrilevanti, ai fini della decisione, sia una precedente registrazione per "JET LAG MASK" sia l’eventuale carattere distintivo del segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Marchio UE "JET LAG" per cosmetici e prodotti skincare: verificare se il segno è descrittivo e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "JET LAG", designante l’Unione europea mediante registrazione internazionale, sia percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di una caratteristica dei prodotti cosmetici, skincare e protezione solare rivendicati, e dunque sia escluso dalla registrazione per descrittività; in subordine, se possano incidere una precedente registrazione EUIPO per "JET LAG MASK" e l’asserita capacità distintiva del segno.

Principio di diritto

Un segno è escluso dalla registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 quando, rispetto ai prodotti o servizi interessati e secondo la percezione del pubblico di riferimento, esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di comprendere immediatamente, senza ulteriori riflessioni, che il segno descrive una caratteristica dei prodotti, incluso il loro destinato uso. Nel caso di specie, "JET LAG" è descrittivo per cosmetici e prodotti skincare, perché il pubblico anglofono dell’Unione lo percepisce come riferimento a una condizione che può manifestarsi anche con sintomi visibili sulla pelle, rispetto ai quali i prodotti sono presentati come idonei a migliorare aspetto e salute cutanea; il ricorso è quindi respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 2
  • Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, articolo 3, paragrafo 4
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi

Marchio UE "JET LAG" e rifiuto per descrittività

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Summer Fridays LLC contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione, per una parte dei prodotti rivendicati, del segno verbale "JET LAG" come marchio dell’Unione europea tramite registrazione internazionale designante l’Unione.

Fatti e procedimento

La società ricorrente aveva ottenuto da WIPO la registrazione internazionale n. 1760112, notificata all’EUIPO il 9 novembre 2023, per prodotti di classe 3, tra cui cosmetici, prodotti per la cura della pelle, creme, lozioni, detergenti, scrub, maschere e prodotti solari. L’esaminatore aveva rifiutato la registrazione in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, e la Commissione di ricorso aveva confermato il rifiuto ritenendo che "jet lag" descrivesse una caratteristica dei prodotti, cioè la loro idoneità a rinfrescare, ringiovanire e restituire vitalità alla pelle, attenuando gli effetti visibili del jet lag.

Questione giuridica

La questione centrale era se il segno "JET LAG" fosse descrittivo, per il pubblico di riferimento, di una caratteristica dei prodotti rivendicati, tale da ricadere nel divieto di registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. La ricorrente contestava sia l’esistenza di un nesso diretto e concreto tra il segno e i prodotti, sia la possibilità di estendere il ragionamento a tutte le categorie di prodotti rivendicate.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 2, del regolamento 2017/1001, ricordando che i segni descrittivi non possono essere monopolizzati perché devono restare disponibili per tutti gli operatori economici. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui è necessario che il segno sia percepito immediatamente come descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica, senza ulteriori riflessioni.

Valutazione del Tribunale sulla descrittività

Quanto al pubblico di riferimento, il Tribunale conferma che si tratta del grande pubblico e dei professionisti del settore, con particolare riferimento al pubblico anglofono dell’Unione, soprattutto in Irlanda e Malta. Rileva poi che tutti i prodotti contestati appartengono a una categoria sufficientemente omogenea, poiché sono destinati, in particolare, a migliorare l’aspetto e la salute della pelle; ciò consentiva alla Commissione di ricorso di adottare un ragionamento generale per l’insieme dei prodotti.

Il Tribunale osserva che l’espressione "jet lag" ha un significato immediatamente comprensibile in inglese e indica uno stato di stanchezza e disorientamento associato ai viaggi intercontinentali. Pur non potendo i prodotti in questione incidere sulle cause del jet lag o sui sintomi cognitivi, essi possono invece agire su alcuni effetti fisici visibili, come pelle spenta, linee sottili, sensibilità cutanea e acne. Perciò il pubblico poteva percepire il segno come descrizione della destinazione d’uso dei prodotti, cioè il contrasto degli effetti del jet lag sulla pelle.

Rigetto degli argomenti della ricorrente

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la secchezza cutanea dipenderebbe piuttosto dall’aria secca e dalla bassa pressione in cabina che dal jet lag in sé: anche ammesso ciò, la simultaneità dei fenomeni può indurre il consumatore ad attribuire la disidratazione cutanea al jet lag. Respinge anche la censura secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe costruito un eccessivo "filo di deduzioni", ribadendo che il segno verrebbe inteso immediatamente come indicazione di una funzione dei prodotti.

Irrilevanza delle altre censure

La ricorrente invocava inoltre una precedente registrazione del segno "JET LAG MASK" e la supposta distintività del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale ricorda che non è vincolato dalla prassi decisionale dell’EUIPO e che un precedente atto eventualmente favorevole non può legittimare una registrazione contraria alla legge. Quanto alla distintività, la censura è dichiarata inefficace perché è sufficiente che operi una sola causa assoluta di impedimento alla registrazione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il motivo unico, conferma la descrittività del segno e, di conseguenza, respinge il ricorso. Le spese sono poste a carico di Summer Fridays LLC, in quanto soccombente.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaproprietà intellettualesegni descrittiviclassificazione dei prodotti e servizi

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