Cassazione Penale, Sentenza n. 34154/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della custodia cautelare in carcere applicata dal Tribunale di Napoli in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990: si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione (sostendo che la droga fosse per uso personale, dato il quantitativo di circa 40 grammi di hashish suddivisi in 11 pezzi), l'erronea riqualificazione del fatto (contestato come ipotesi lieve ai sensi del comma 5) e la carenza di motivazione circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive (richiamando che il controllo era avvenuto nel cortile e che l'indagato era sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione e sull'idoneità della custodia cautelare in carcere, valorizzando elementi sintomatici della destinazione alla cessione (quantitativo, confezionamento frazionato, contatti con terzi dediti al consumo, modalità e circostanze del controllo) e i precedenti penali e di polizia dell'indagato (condanne recenti, obbligo di presentazione e precedente per evasione). La Corte ha inoltre precisato che la qualificazione giuridica può essere modificata nel procedimento incidentale e che la custodia è applicabile anche al reato contestato ai sensi del comma 5, punito con pena massima fino a cinque anni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Riferimento alla fattispecie di spaccio/detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali erano compatibili con questa qualificazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte ha osservato che anche la fattispecie di cui al comma 5, punita fino a cinque anni, può giustificare la custodia cautelare se ricorrono esigenze cautelari
codice di procedura penale, art. 280, comma 2
Consente l'applicazione della custodia cautelare anche per reati puniti con pena non superiore a cinque anni quando sussistono adeguate esigenze cautelari
codice di procedura penale, art. 274
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a vizio di motivazione
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 173 (sintesi motivi)
Richiamata per la sintesi dei motivi del ricorso secondo i limiti di ammissibilità formale
regolamento di esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900)
Richiamata per il principio che il Tribunale del Riesame può procedere a una diversa qualificazione giuridica limitata al procedimento incidentale sulla libertà
Massime di principio
- La diversa qualificazione del fatto da parte del giudice del riesame è ammissibile nell'ambito del procedimento incidente sulla libertà, purché la motivazione non sia illogica o carente.
- Quantitativo dello stupefacente, confezionamento frazionato in dosi, modalità di detenzione e contatti con terzi dediti al consumo sono elementi sintomatici che possono giustificare la valutazione di destinazione allo spaccio.
- La custodia cautelare in carcere può essere applicata anche per reati con pena massima fino a cinque anni (art. 73 comma 5) se sussistono gravi esigenze cautelari e pericolo di reiterazione.
- La Corte di Cassazione si limita a sindacare la motivazione del giudice del merito in presenza di manifesta illogicità o lacune; non sostituisce la valutazione discrezionale sulle esigenze cautelari.
- La recidiva, precedenti per reati analoghi e la violazione o inosservanza di misure cautelari o coercitive aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria la custodia cautelare.
- Per il difensore, contestazioni generiche sulla mancanza di elementi di spaccio sono insufficienti: occorre indicare circostanze concrete e valutazioni alternative per dimostrare l'irrilevanza dei fatti ai fini cautelari.
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