Cassazione Penale, Sentenza n. 39240/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, importazione di ingenti quantitativi di droga (da Ecuador e Canada) e furto in abitazione. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione dell'ordinanza, l'assenza del dolo di associazione in quanto Masullo era informatore della Guardia di Finanza che aveva agevolato sequestri, e la mancanza delle esigenze cautelari alla luce della sua collaborazione con le forze dell'ordine.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione di Masullo a un'associazione dedita all'esfiltrazione di grossi carichi di stupefacente dal porto di Salerno per conto della 'ndrina degli Alvaro, nonché la riconducibilità ai capi di imputazione relativi all'importazione di oltre due quintali di cocaina dall'Ecuador e di 1.168 kg di marijuana dal Canada. È stato ritenuto che le informazioni fornite da Masullo alla Guardia di Finanza siano intervenute solo in un secondo momento, per timore della reazione del gruppo, e quindi non escludono il dolo associativo. Sono state confermate anche le esigenze cautelari per la gravità dei fatti, l'inserimento in un gruppo organizzato e la capacità di gestire attività illecite dall'abitazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico stupefacenti, art. 74
artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I fatti contestati rientrano nelle fattispecie di traffico e importazione di stupefacenti; la norma è stata utilizzata per qualificare i reati fine relativi alle importazioni.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico stupefacenti, art. 73 e art. 80
artt. 73, commi 1 e 6; 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Le disposizioni sono richiamate per punire l'importazione su larga scala; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi relativi ai quantitativi e alle modalità di importazione.
codice penale, art. 416-bis
La nozione di associazione di tipo mafioso è impiegata per valutare l'aggravante del collegamento con la 'ndrina Alvaro e la capacità violenta/intiimidatoria del gruppo; la partecipazione a una consorteria organizzata ha rafforzato le esigenze cautelari.
codice penale, artt. 624-bis e 625
artt. 624-bis, 625, nn. 2 e 5, cod. pen.
Richiamati per contestare il reato di furto in abitazione; la Corte ha ritenuto provati elementi utili a sostenere anche questo capo.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo invocato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La collaborazione o il ruolo di informatore non esclude automaticamente la responsabilità per associazione: rileva la cronologia e la natura della condotta, in particolare se l'attività criminosa era precedente alle eventuali 'soffiate'.
- Le notizie fornite alle forze dell'ordine, se fornite in un momento successivo per timore o per interessi personali, non annullano il dolo associativo quando sussistono elementi precedenti che dimostrano organizzazione e ruoli coordinati.
- Il tentativo di ottenere o percepire compensi per l'operatività criminale è un elemento che può confermare un ruolo attivo e l'esistenza dell'accordo associativo.
- Per contrastare una misura cautelare in sede di riesame è necessario confutare i gravi indizi e dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato); la mera qualità di collaboratore non è di per sé sufficiente.
- La qualificazione dell'associazione come collegata a un'organizzazione mafiosa (art. 416-bis) aggrava la valutazione e rafforza la necessità di misure cautelari quando emergono rapporti con clan noti e modalità tipiche dell'esfiltrazione di carichi via porto.
- La difesa basata su contraddizioni o supposizioni nella motivazione deve invece puntare a evidenziare specifiche incongruenze probatorie; la presenza di riscontri intercettivi e fotografici rende più difficile prospettare l'insussistenza degli elementi indiziari.
- Le esigenze cautelari possono essere motivate anche dalla capacità dell'indagato di gestire attività illecite a distanza (es. dall'abitazione), specie se è comprovato un ruolo organizzativo.
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