Ordinanza n. 391/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione avente numero di protocollo e data sconosciuti (notificata il 27 gennaio 2025 tramite posta elettronica ordinaria) con la quale il Capo del I Reparto della Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (d’ora in avanti anche solo PERSOMIL), ha escluso il ricorrente dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate (d’ora in avanti anche solo VSP), per il 2024 dei volontari in ferma prefissata quadriennale (d’ora in avanti anche solo VFP4), per mancanza del requisito previsto al paragrafo 3, sottoparagrafo a., 8a alinea, della circolare n. M_D AB05933 REG2024 0079203 del 6 febbraio 2024, emessa da PERSOMIL che prevede di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - del paragrafo 3, sottoparagrafo a., 8a alinea, della circolare n. M_D AB05933 REG2024 0079203 del 6 febbraio 2024 emessa da PERSOMIL per l’immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2024, dei VFP4 e che prevede, quale requisito di partecipazione alla procedura, di «non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - dei provvedimenti aventi numero di protocollo e data sconosciuti, di revoca e di ritiro della -OMISSIS- intestata al ricorrente, comunicati a mezzo posta elettronica ordinaria con mail inviata il 6 febbraio 2025, avente ad oggetto « Revoca carta -OMISSIS-»; - del documento denominato “OUT-PROCESSING”, avente numero di protocollo e data sconosciuti, contenente l’elenco di tutte le attività amministrative compiute dall’Amministrazione successivamente all’esclusione del ricorrente dall’immissione in SPE; - della nota n. M_D ADE15FC REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 19 febbraio 2025, con cui è stata trasmessa al ricorrente copia del Documento Unico Matricolare del ricorrente, aggiornata alla data del collocamento in congedo; - della determinazione n. M_D ADE15FC REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal Documento Unico Matricolare aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui è stato disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente per fine ferma a decorrere dal 28 dicembre 2024; - della determinazione n. M_D ADE15FC REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal quadro B, n d’ordine 13, numero B497 del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui è stato disposto il collocamento in congedo illimitato del ricorrente per fine ferma a decorrere dal 28 dicembre 2024; - delle determinazioni n. M_D AB05933 REG 2025 -OMISSIS-di protocollo del 27/10/2025 di Ministero della Difesa – D.G.P.M. – I Reparto – Decreto M_D AB5933 REG 2024 -OMISSIS-di protocollo datato 16/12/2024 di Ministero della Difesa – D.G.P.M. – II datato 16/12/2024 (non notificate ma risultante dal quadro B, n d’ordine 14, numero B511 del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui il ricorrente è stato considerato «in servizio di fatto fino al 29/01/2025 a decorrere dal 28/12/2024»; - della determinazione n. M_D ADE15FC REG -OMISSIS-di protocollo del 29 gennaio 2025 (non notificata ma risultante dal quadro B, n d’ordine 15, numero B510 del Documento Unico Matricolare del ricorrente aggiornato al 19 febbraio 2025) con cui il ricorrente è stato collocato «nella forza in congedo … a decorrere dal 30 gennaio 2025»; - della determinazione n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 20 febbraio 2025, e dell’elenco in essa contenuto, nella parte in cui non ricomprende il nominativo dell’odierno ricorrente, con cui il Vice Direttore generale di PERSOMIL ha immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, con il grado di Graduato, con decorrenza giuridica e amministrativa 28 dicembre 2024, i VFP4 che, al pari del ricorrente, erano stati dichiarati vincitori di concorso ed inclusi nella graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0706805 del 5 dicembre 2024 di PERSOMIL; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati e, comunque, della graduatoria di merito oggi impugnata, nonché per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento», quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi». Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 7\8\2025: per la declaratoria di nullità o, in subordine per l’annullamento - altresì della determinazione n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 29 maggio 2025 (notificata in pari data) con la quale il Capo del I Reparto di PERSOMIL, in asserita esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- di codesto ill.mo TAR, ha confermato l’esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura di immissione nei ruoli dei VSP delle Forze Armate, per il 2024, adottata con il foglio n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 27 gennaio 2025; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti finora impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate e atti conseguenti, incluso il collocamento in congedo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, disposta per la ritenuta mancanza del requisito consistente nel non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. Ha inoltre impugnato la relativa previsione della circolare di PERSOMIL, gli atti di revoca e ritiro della carta -OMISSIS-, gli atti matricolari e di collocamento in congedo, nonché la graduatoria e il provvedimento di immissione degli altri candidati, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost. Con motivi aggiunti ha impugnato, chiedendone la nullità o in subordine l’annullamento, la determinazione del 29 maggio 2025 con cui l’Amministrazione, dichiarando di eseguire una precedente ordinanza cautelare del TAR, ha confermato l’esclusione. Dalla documentazione processuale risultava che il procedimento penale militare era ancora pendente, con ultima udienza dibattimentale fissata al 16 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure, né ha deciso sulla legittimità dell’esclusione, sulla validità della previsione normativa o regolamentare contestata, sugli atti conseguenti o sulla questione di costituzionalità. Considerata l’evoluzione del procedimento penale pendente e la necessità di disporre di dati aggiornati, ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare entro il 3 marzo 2026 una relazione aggiornata sullo stato del procedimento penale, corredata dalla documentazione pertinente. Ha rinviato la prosecuzione della trattazione di merito all’udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese non sono state definite nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010
non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»
La disposizione è indicata come base del requisito generale di reclutamento contestato; la sua legittimità costituzionale non è stata esaminata in questa ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dall’Amministrazione; non costituisce oggetto di specifica decisione.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito dipende dall’attualità e dall’esito di un procedimento penale pendente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall’amministrazione una relazione aggiornata sullo stato del procedimento e la relativa documentazione.
- L’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di chiarimenti e documenti e rinvia la trattazione non definisce le questioni di legittimità dell’atto impugnato né le eventuali questioni di costituzionalità prospettate dalle parti.
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