Cassazione Penale, Sentenza n. 40293/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma del decreto di perquisizione e sequestro relativa al rinvenimento di euro 9.750 in contanti presso l'abitazione del ricorrente. Due censure: 1) violazione di legge per illegittimità dell'ablazione della somma, deducendo la lecita provenienza del denaro (parte dei ricavi dell'Ischia Calcio 2023-24) e la mancanza di individuazione del reato presupposto, con conseguente assenza del fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie; 2) carenza o mera apparenza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poiché l'iscrizione iniziale era per ricettazione mentre il Tribunale ha parlato di autoriciclaggio/riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale del riesame che, sulla base di conversazioni captate e registrazioni video, ha ricostruito un complesso sistema delinquenziale e indicato la somma sequestrata come tranche di un pagamento in nero riconducibile, nel contesto fattuale, all'autoriciclaggio attribuito al coindagato. La Corte ha inoltre confermato la fondatezza delle esigenze probatorie esposte e l'applicabilità del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. pen., nonché della prospettata confisca obbligatoria (art. 648-quater e art. 240 c.p.). Esito pratico: ricorso respinto; ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
Richiamata come normativa penalmente rilevante nell'ambito dei reati connessi alla gestione o impiego di proventi illeciti; nella ricostruzione del Tribunale è stata ricondotta alle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio nel contesto fattuale esaminato
art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata nella contestazione integrativa (ambito dei reati tributari/impiego di proventi illeciti); la Corte la considera pertinente alla qualificazione giuridica dei fatti nella fase cautelare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la formulazione e il riassunto dei motivi nell'impugnazione; utilizzata per riepilogare le censure proposte in cassazione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Predisposizione della trattazione scritta del ricorso; la Corte segnala che il procedimento si è svolto per iscritto ai sensi di tale norma
art. 257 e art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 257 c.p.p.; art. 325 comma 1 c.p.p.
Richiamate le limitazioni alle censure in cassazione contro la motivazione dei giudici del merito: non sono ammesse critiche meramente generiche alla decisione di merito quando la motivazione risulti congrua
art. 324, comma 7, cod. pen.
Disciplina il divieto di restituzione dei beni assoggettati a confisca obbligatoria; la Corte lo ritiene fondamento ulteriore della perdurante legittimità del vincolo sulla somma sequestrata
art. 648-quater cod. pen.
Norma riferita alla confisca per reati di illecito arricchimento/riciclaggio; richiamata per collegare il sequestro alla successiva possibilità di confisca obbligatoria
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Norma generale sulla confisca che la Corte considera comprensiva delle ipotesi di confisca obbligatoria previste per taluni reati, rafforzando la giustificazione del sequestro preventivo/probatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- In fase di indagini preliminari e cautelare il giudice può, se vi sono elementi indiziari adeguati, anche operare una riqualificazione giuridica del fatto diversa da quella inizialmente contestata dal pubblico ministero, senza che ciò renda illegittimo il provvedimento, purché la motivazione sia congrua e fondata sugli elementi emergenti dagli atti
- Le censure generiche e non specificamente dirette a mettere in luce errori di diritto o di motivazione rilevanti sono dichiarate inammissibili: l'attacco in cassazione alla motivazione del giudice di merito richiede puntualità e riferimenti precisi
- Per contrastare un sequestro di denaro occorre fornire prova concreta e specifica della lecita provenienza dei fondi; mere affermazioni generiche sulla fonte lecita non sono idonee se il giudice ha fondato il provvedimento su elementi indiziari concreti (es. conversazioni intercettate, video, flussi finanziari)
- La sussistenza di esigenze probatorie concordemente illustrate dai giudici della cautela (ricostruzione degli accertamenti da svolgere, materiale informatico, tracciamento flussi finanziari) giustifica la misura ablativa anche nella fase preliminare
- Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. pen., e la prospettiva di confisca obbligatoria possono ancorare la legittimità del sequestro rendendo più difficile l'immediata restituzione dei beni sequestrati
- La diversa qualificazione giuridica adottata dal giudice della cautela rispetto all'imputazione iniziale non determina automaticamente un vizio dell'atto cautelare se la nuova qualificazione è adeguatamente motivata e coerente con gli elementi raccolti
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