Sentenza del 20/10/2016 n. 6295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento in pendenza di lite - Esecutività delle sentenze della commissione tributaria - Dovere della contestuale proposizione della domanda di sospensione della efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'emissione della cartella di pagamento mentre erano ancora pendenti il giudizio tributario e i ricorsi per Cassazione e revocazione. La questione riguardava, in particolare, se la pendenza di tali giudizi impedisse la riscossione e se la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza potesse essere ottenuta mediante un'autonoma impugnazione della cartella, oppure dovesse essere richiesta nell'ambito dei giudizi ancora pendenti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive e che, pertanto, la cartella di pagamento emessa in pendenza dei giudizi era legittima. L'eventuale sospensione dell'esecuzione poteva essere richiesta e valutata esclusivamente nei giudizi per Cassazione o per revocazione, mediante un'apposita domanda cautelare contestuale, e non attraverso un'autonoma impugnazione della cartella.
Norme richiamate
Disposizioni vigenti sull'esecutività delle sentenze tributarie
le sentenze della Commissione Tributaria sono immediatamente esecutive
La pendenza di un'impugnazione non elimina automaticamente l'efficacia esecutiva della sentenza tributaria. Di conseguenza, l'Amministrazione può procedere alla riscossione sulla base della sentenza, salvo che il giudice competente ne sospenda l'esecuzione.
Disciplina della sospensione dell'esecuzione nel giudizio per Cassazione e nel giudizio per revocazione
l'eventuale sospensione dell'esecuzione, in pendenza del ricorso per Cassazione e del ricorso per revocazione, può essere esaminata ed eventualmente concessa solo nell'ambito di tali giudizi
La richiesta di sospensione deve essere proposta davanti al giudice investito dell'impugnazione principale e non mediante un autonomo ricorso contro la cartella di pagamento.
Massime di principio
- La mera pendenza di un ricorso tributario, per Cassazione o per revocazione, non impedisce automaticamente la riscossione fondata su una sentenza immediatamente esecutiva.
- Chi intende bloccare l'esecuzione deve proporre tempestivamente una specifica domanda di sospensione nell'ambito del giudizio di impugnazione pendente.
- L'impugnazione autonoma della cartella non può essere utilizzata per ottenere una sospensione che deve essere richiesta al giudice competente per il ricorso principale.
- La cartella emessa in esecuzione di una sentenza tributaria può essere legittima anche prima della definizione definitiva della controversia, salvo un provvedimento giudiziale di sospensione.
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