Sentenza n. 9314/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n.-OMISSIS- del 19 gennaio 2026 e della successiva comunicazione del 22 gennaio 2026 con cui è stata, rispettivamente, determinata e comunicata l’esclusione, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a. (già -OMISSIS- S.p.a.) dalla “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo quadro per interventi di tipo impiantistico legati alla manutenzione, all’adeguamento ed al ripristino degli impianti tecnologi asserviti ai sistemi di produzione ubicati presso lo stabilimento -OMISSIS- (-OMISSIS-)”; della determina prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della medesima procedura alla -OMISSIS- S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, se del caso da pronunciarsi anche nella forma della reintegrazione in forma specifica ovvero il subentro dell’odierna ricorrente anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026: della nota dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n.-OMISSIS- del 19 gennaio 2026 e della successiva comunicazione del 22 gennaio 2026 con cui è stata, rispettivamente, determinata e comunicata l’esclusione, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a. (già -OMISSIS- S.p.a.) dalla “procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo quadro per interventi di tipo impiantistico legati alla manutenzione, all’adeguamento ed al ripristino degli impianti tecnologi asserviti ai sistemi di produzione ubicati presso lo stabilimento -OMISSIS- (-OMISSIS-)”; della determina prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della medesima procedura alla -OMISSIS- S.r.l.; della comunicazione del 5 marzo 2026, pubblicata sul portale di gara, con cui è stata comunicata l’intervenuta stipula del contratto di appalto n. -OMISSIS- con la -OMISSIS- S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto stesso e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, se del caso da pronunciarsi anche nella forma della reintegrazione in forma specifica ovvero il subentro dell’odierna ricorrente anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, successiva aggiudicazione e stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata indetta per l'affidamento di un accordo quadro relativo a interventi impiantistici, nonché la successiva aggiudicazione e, con motivi aggiunti, la comunicazione della stipula del contratto. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione; la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10 e 95 e dell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023; illogicità e contraddittorietà della determina di esclusione; violazione del parere ANAC n. 52 del 10 dicembre 2025; violazione degli artt. 24 e 41 Cost.; nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, difetto di proporzionalità e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha sostenuto che la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente considerato il pagamento parziale del debito fiscale e la pendenza del contenzioso tributario. L'esclusione era stata adottata all'esito di un contraddittorio procedimentale, ritenendo gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate per un importo di euro 3.724.875,99, rispetto a una base d'asta di euro 528.838,32.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure contro l'esclusione e ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la parte del ricorso principale relativa agli atti successivi, inclusa l'aggiudicazione, nonché il ricorso per motivi aggiunti relativo alla stipula del contratto. Il Collegio ha ritenuto che l'esclusione fosse stata adottata all'esito di un adeguato contraddittorio e fosse sorretta da motivazione intellegibile, comprensiva della verifica complessiva dell'affidabilità dell'operatore. Nel merito, la stazione appaltante aveva legittimamente esercitato il potere discrezionale previsto dall'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023: l'esposizione fiscale di euro 3.724.875,99 superava ampiamente il 10 per cento del valore dell'appalto, soglia indicata dall'Allegato II.10 per la gravità della violazione. Il pagamento parziale non era sufficiente, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di avere pagato o assunto un impegno vincolante per il pagamento integrale del debito. La pendenza del contenzioso tributario non impediva la valutazione negativa, anche considerando che il contenzioso era stato definito in primo grado con una sentenza sfavorevole alla società. Il giudizio prognostico sull'affidabilità dell'operatore è stato quindi ritenuto ragionevole e coerente con il principio della fiducia nei contratti pubblici e con il principio del risultato. La società è stata condannata a rifondere alla stazione appaltante le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
La disposizione attribuisce alla stazione appaltante un potere valutativo di esclusione per gravi violazioni fiscali o contributive non definitivamente accertate. L'esclusione non opera quando l'operatore abbia pagato, o assunto un impegno vincolante a pagare, integralmente quanto dovuto anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure abbia compensato il debito con crediti certificati verso la pubblica amministrazione.
art. 3 Allegato II.10 d.lgs. 36/2023
La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto.
La soglia del 10 per cento del valore dell'appalto costituisce il parametro per valutare la gravità della violazione fiscale non definitivamente accertata.
art. 2 d.lgs. 36/2023
La fiducia nei contratti favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Il principio della fiducia sostiene l'esercizio delle valutazioni discrezionali della stazione appaltante relative all'affidabilità dell'operatore, purché adeguatamente istruite, motivate e ragionevoli.
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura negoziata utilizzata per l'affidamento dell'accordo quadro.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto l'esclusione adeguatamente motivata.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, domande divenute improcedibili dopo il rigetto delle censure contro l'esclusione.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati dal TAR in relazione alla decisione e al rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione non automatica prevista dall'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023, la gravità di una violazione fiscale non definitivamente accertata può essere valutata in rapporto al valore dell'appalto; l'Allegato II.10 individua come grave la violazione pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, al netto di sanzioni e interessi.
- Il pagamento parziale del debito fiscale non impedisce l'esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023 quando l'operatore non dimostri di avere estinto integralmente il debito o di avere assunto, entro il termine di presentazione dell'offerta, un impegno vincolante al pagamento integrale.
- La pendenza di un contenzioso tributario non preclude, di per sé, la valutazione discrezionale della stazione appaltante sulla gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate e sull'affidabilità complessiva dell'operatore; tale valutazione deve essere adeguatamente istruita e motivata.
- L'esclusione per violazioni fiscali non definitivamente accertate è legittima quando sia preceduta da contraddittorio con l'operatore, esponga in modo intellegibile il percorso valutativo e consideri il rapporto tra esposizione debitoria e valore dell'appalto, nonché gli elementi rilevanti per il giudizio prognostico di affidabilità.
- Il rigetto dell'impugnazione dell'esclusione determina il sopravvenuto difetto di interesse sulle domande rivolte contro l'aggiudicazione e la stipula del contratto, nonché sulle conseguenti pretese di inefficacia, subentro e risarcimento.
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