Sentenza n. 1163/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, a mezzo del quale -OMISSIS- è stato escluso dalla “Graduatoria finale di merito” e dall’ “Elenco dei vincitori” della procedura selettiva bandita dall’Agenzia delle Entrate con Bando del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 2.320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria; - della Scheda Informativa del Tirocinio rilasciata dal valutatore dott. -OMISSIS- (Ufficio Territoriale di Asti - Direzione Provinciale di Asti); - di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d’esame, allo stato non conosciuti, ed in particolare quelli (se esistenti) relativi alla predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, del tirocinio teorico pratico e delle prove orali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale di merito e dall'elenco dei vincitori della procedura selettiva per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alla scheda di valutazione negativa del tirocinio teorico-pratico e agli ulteriori atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria e dall'elenco dei vincitori, determinata dal giudizio negativo riportato nel tirocinio teorico-pratico, che aveva comportato un punteggio finale di 19,25/30, inferiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando. Ha dedotto: 1) la nullità della scheda di valutazione del tirocinio e del provvedimento finale per carenza degli elementi essenziali dell'atto; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni interne, contestando l'incongruenza e la lacunosità della valutazione; 3) violazione degli artt. 50, 52 e 55 del d.P.R. 445/2000, con riferimento alla formazione e conservazione della documentazione informatica; 4) violazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 487/1994, assumendo un contrasto tra la disciplina generale dei concorsi pubblici e le modalità di determinazione della graduatoria previste dal bando. L'Agenzia delle Entrate ha difeso la correttezza della procedura e l'ampia discrezionalità tecnica delle valutazioni concorsuali. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata notifica del ricorso ai candidati controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., perché la graduatoria concorsuale conservava una rilevanza giuridica anche dopo la formazione dell'elenco dei vincitori e il ricorrente avrebbe potuto collocarsi, in caso di accoglimento, almeno al posto n. 132, con possibile postergazione degli ultimi sei candidati vincitori. Tali candidati erano quindi controinteressati processuali, anche se non necessariamente sarebbero stati esclusi dalla graduatoria, e il ricorso era stato notificato soltanto all'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la mancata notifica ad almeno un controinteressato per l'inammissibilità. In via subordinata, il TAR ha esaminato sinteticamente il merito. I motivi relativi alla forma della scheda sono stati ritenuti inammissibili perché rivolti alla scansione analogica allegata agli atti della commissione, anziché al documento informatico originario contenuto nell'applicativo dell'Agenzia; eventuali verifiche su data, paternità e integrità avrebbero dovuto riguardare il file digitale e i relativi log. Le censure sono state inoltre considerate ipotetiche e non incidenti sulla votazione. Le contestazioni sul merito della valutazione del tirocinio sono risultate generiche, prive di riscontri probatori e non idonee a dimostrare un'illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento o disparità di trattamento; esse investivano comunque la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. La censura sugli artt. 7 e 8 del d.P.R. 487/1994 è stata ritenuta priva di interesse e infondata: l'eventuale eliminazione o diversa considerazione della disciplina sulla graduatoria non avrebbe consentito al ricorrente di superare la soglia minima della prova conclusiva. Il TAR ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui le procedure di assunzione dell'Agenzia delle Entrate trovano la propria base normativa nel relativo regolamento di amministrazione, adottato in attuazione dell'art. 71, comma 3, d.lgs. 300/1999, nel rispetto dei principi legislativi applicabili. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso avverso una graduatoria concorsuale deve essere notificato anche ai controinteressati individuabili, tra i quali rientrano i candidati che potrebbero subire una postergazione per effetto dell'accoglimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile inammissibilità per mancata notificazione ai controinteressati.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della scheda di valutazione, ma la censura non è stata accolta ed è stata ritenuta inammissibile.
artt. 50, 52 e 55 d.P.R. 445/2000
Sono stati invocati con riferimento alla formazione e conservazione della documentazione informatica; il TAR ha osservato che le doglianze avrebbero dovuto riguardare il documento digitale originario e non la sua scansione analogica.
art. 7, comma 1, lettera b), d.P.R. 487/1994
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
La disposizione consente di prevedere una prova orale conclusiva con soglia minima di superamento pari a 21/30.
art. 7, comma 3, d.P.R. 487/1994
La disciplina riguarda l'attribuzione del punteggio conclusivo e la collocazione in graduatoria, ma non impedisce la previsione di una prova orale conclusiva con votazione minima.
art. 8 d.P.R. 487/1994
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della graduatoria, ma la relativa censura è stata ritenuta priva di interesse e infondata.
art. 3, comma 7, l. 127/1997
Il criterio della preferenza anagrafica, richiamato dal bando, avrebbe potuto incidere sulla collocazione del ricorrente rispetto agli ultimi candidati vincitori.
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
È stato menzionato esclusivamente quale oggetto di un fascicolo trattato durante il tirocinio; non costituisce norma decisiva della pronuncia.
art. 71, comma 3, d.lgs. 300/1999
Costituisce la base legislativa per la disciplina specifica delle assunzioni nelle agenzie fiscali e per il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
art. 15, comma 5, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Secondo l'orientamento richiamato dal TAR, costituisce la base normativa regolatrice delle procedure di assunzione dell'Agenzia, nel rispetto dei principi legislativi applicabili.
art. 70, comma 13, d.lgs. 165/2001
Non impedisce l'applicazione del d.P.R. 487/1994 alle agenzie fiscali, purché compatibile con gli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001 e salvo che la materia sia disciplinata dagli ordinamenti propri delle agenzie.
Massime di principio
- Nell'impugnazione di una graduatoria concorsuale, sono controinteressati i candidati che, per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, subirebbero una postergazione nella graduatoria, anche quando non ne deriverebbe la loro esclusione e anche se il pregiudizio riguarderebbe soltanto l'ordine di collocazione o l'assegnazione della sede.
- La presenza e il mantenimento di una graduatoria concorsuale, distinta dall'elenco dei vincitori e ordinata secondo il punteggio finale, costituiscono indice della rilevanza giuridica della posizione relativa dei candidati e del correlato controinteresse a non essere superati per effetto di una pronuncia giudiziale.
- Quando la valutazione amministrativa è contenuta in un documento informatico e nel processo è prodotta una sua scansione analogica, le censure relative alla data, alla paternità o all'integrità del documento devono essere rivolte al file originario; la contestazione della sola copia cartacea, senza richiesta o esame del documento digitale e dei relativi dati di formazione, non è idonea a fondare l'impugnazione.
- Le valutazioni tecniche rese nell'ambito di procedure selettive sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento; contestazioni generiche e prive di riscontri probatori non superano tale soglia.
- La previsione di una prova orale conclusiva con soglia minima di superamento non è preclusa dalle norme sulla determinazione del punteggio finale e sulla formazione della graduatoria, purché sia prevista dalla disciplina applicabile alla procedura.
- Per le procedure di assunzione dell'Agenzia delle Entrate, la disciplina speciale contenuta nel regolamento di amministrazione, adottato sulla base dell'art. 71, comma 3, d.lgs. 300/1999, può regolare la procedura nel rispetto dei principi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001, anche in deroga all'applicazione automatica del d.P.R. 487/1994.
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