Cassazione Penale, Ordinanza n. 11517/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18 maggio 2023. Il primo ricorrente contestava la ritenuta recidiva specifica, sostenendo che non dovesse essere applicata; il secondo lamentava l'eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione rileva che entrambe le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette e con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla recidiva del primo imputato, viene valorizzato il precedente penale specifico e prolungato nel tempo, relativo a numerosi episodi di cessione di stupefacenti, alcuni dei quali direttamente osservati dalla polizia giudiziaria o intercettati sull'utenza utilizzata dall'imputato; la nuova violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per la vicinanza temporale, è stata ritenuta indice di maggiore pericolosità. Quanto al secondo imputato, la Corte ritiene corretta la mancata riduzione della pena in ragione dei numerosi e variegati precedenti penali, anche specifici. Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili; segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi perché ripetitivi di censure già vagliate e respinte in appello. Conferma quindi, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito nella parte in cui aveva mantenuto la recidiva specifica per il primo imputato e non aveva ridotto la pena per il secondo. Ai ricorrenti viene inoltre imposto il pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La reiterazione di condotte di cessione di stupefacenti, in prossimità temporale rispetto ai precedenti, è stata valorizzata come indice di maggiore pericolosità e come supporto alla ritenuta recidiva specifica.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito, se sorrette da argomentazione non manifestamente illogica, non sono censurabili in sede di legittimità.
- La recidiva specifica può essere legittimamente confermata quando il precedente penale, specifico e protratto nel tempo, evidenzi una maggiore pericolosità del reo, specie in presenza di nuove condotte dello stesso tipo commesse in prossimità temporale.
- La misura della pena può essere mantenuta quando il giudice di merito la motivi valorizzando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; la censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di una causa non colpevole dell'errore processuale, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11452/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11487/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →