Parere n. 1717/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Buffalo Beer S.r.l. contro il Comune di Montebelluna, per l’annullamento della determinazione n. 687 r.g. del 14 agosto 2024, nonché dell’allegato parere di visto e regolarità contabile, di escussione della cauzione prestata a favore dell'ente a tutela di un’area pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione comunale n. 687 r.g. del 14 agosto 2024, recante la restituzione del deposito cauzionale per l’evento Buffalo Music Festival con determinazione della quota di risarcimento, e relativo visto di regolarità contabile, nella parte in cui dispone l’escussione della cauzione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’escussione della cauzione prestata a garanzia della tutela dell’area pubblica concessa per lo svolgimento del Buffalo Music Festival. Ha contestato che i presunti danni al parco fossero stati individuati senza contraddittorio e ha negato che i danni sussistessero. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’infondatezza. La questione decisiva è se la controversia sull’escussione della garanzia, relativa a obblighi assunti nell’ambito di una concessione di beni pubblici, appartenga alla giurisdizione amministrativa e possa quindi essere proposta con ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Pur ricadendo in via generale nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, l’escussione della garanzia per obblighi e oneri connessi alla concessione attiene, secondo il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, a un rapporto privatistico nel quale l’amministrazione non esercita pubblici poteri; la controversia spetta quindi al giudice ordinario, in conformità a Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017, n. 10560. Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. consente il ricorso straordinario soltanto per controversie di competenza del giudice amministrativo, il rimedio è inammissibile. Non viene esaminata nel merito la contestazione sulla mancanza di contraddittorio né quella sull’effettiva esistenza dei danni. La relazione ministeriale era stata comunicata al Comune e alla ricorrente, che aveva presentato osservazioni, e il Consiglio ritiene così garantito il contraddittorio.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione e inammissibilità del ricorso straordinario
La controversia sull’escussione della cauzione prestata a garanzia di obblighi e oneri assunti in relazione alla concessione di un bene pubblico riguarda un rapporto privatistico e spetta al giudice ordinario, poiché il Comune agisce senza esercitare pubblici poteri. Il ricorso straordinario è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., essendo proponibile soltanto per controversie di competenza del giudice amministrativo.
Contraddittorio procedimentale
La relazione ministeriale è stata previamente comunicata al Comune e alla ricorrente; quest’ultima ha inoltre presentato osservazioni con note autorizzate. Il Consiglio ritiene perciò garantito il contraddittorio.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. delle “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
La disposizione attribuisce in via generale alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative agli atti e ai provvedimenti concernenti concessioni di beni pubblici, ferme le eccezioni testuali. Nel caso esaminato, tuttavia, la natura privatistica dell’escussione della garanzia determina il difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Ai sensi dell’articolo 7 comma 8 del codice del processo amministrativo, il ricorso straordinario può essere proposto solo per le controversie di competenza del Giudice amministrativo.
Il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie appartenenti alla giurisdizione amministrativa; se la controversia spetta al giudice ordinario, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- La controversia sull’escussione di una garanzia prestata per assicurare l’adempimento di obblighi e oneri assunti dal privato in un rapporto di concessione di beni pubblici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.
- La giurisdizione sulle controversie relative a concessioni di beni pubblici va individuata considerando il petitum sostanziale e la causa petendi: il collegamento della garanzia con un rapporto concessorio non è, da solo, sufficiente ad attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile soltanto per controversie di competenza del giudice amministrativo e deve essere dichiarato inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Escussione della cauzione relativa a una concessione di area pubblica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società concessionaria contro il Comune di Montebelluna, per contestare l’escussione della cauzione connessa alla tutela di un’area pubblica utilizzata per il Buffalo Music Festival.
Premesse e censure
La determinazione comunale n. 687 r.g. del 14 agosto 2024 aveva ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale e la determinazione di una quota a titolo di risarcimento. La ricorrente ha sostenuto che l’individuazione dei presunti danni al parco fosse avvenuta senza contraddittorio e ha contestato che tali danni fossero effettivamente sussistenti.
Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa e, in subordine, l’infondatezza del ricorso. La relazione ministeriale è stata comunicata al Comune e alla ricorrente; quest’ultima ha presentato osservazioni con note autorizzate. Il Consiglio ha ritenuto così garantito il contraddittorio.
Giurisdizione sulla controversia
L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, salve le eccezioni indicate dalla norma. La Sezione applica però il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi: la controversia sull’escussione di una garanzia prestata per obblighi e oneri assunti in relazione alla concessione riguarda un rapporto privatistico quando l’amministrazione non esercita, neppure mediatamente, pubblici poteri.
A sostegno richiama Cass., Sez. Unite, 28 aprile 2017, n. 10560, secondo cui una controversia di tale natura appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Esito
Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario soltanto per controversie di competenza del giudice amministrativo, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La Sezione non decide nel merito le contestazioni relative alla mancanza di contraddittorio sull’accertamento dei danni né all’effettiva esistenza dei danni.
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