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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30900/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2009-2011 emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava ai fini IVA l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera e, per un anno, anche da ulteriori società. Dopo l'accoglimento in primo grado e la riforma in appello, la contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla detrazione IVA e sull'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe provato in modo sufficiente la sua consapevolezza della frode; 2) nullità della sentenza per avere negato rilievo a un provvedimento del giudice penale, dedotto come prova della buona fede; 3) nullità della motivazione per asserita apparenza o abnormità, oltre a censure sulla valutazione delle prove; 4) violazione delle norme processuali tributarie per avere la CTR valorizzato documenti acquisiti in un giudizio relativo a una sola annualità anche per le altre annualità; 5) violazione delle regole probatorie e dell'art. 2700 c.c., assumendo che il PVC fosse stato considerato come assistito da fede privilegiata anche quanto alle valutazioni; 6) nullità per mancata allegazione all'avviso del PVC richiamato, in violazione della disciplina sulla motivazione per relationem.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il sesto motivo inammissibile perché diretto contro un vizio dell'avviso di accertamento e comunque infondato, poiché il contribuente aveva comunque avuto piena conoscenza del PVC richiamato e l'avviso ne riproduceva il contenuto essenziale. Ha dichiarato infondato il primo motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare anche la consapevolezza del cessionario, ma che nel caso concreto la CTR aveva correttamente apprezzato gli indizi e la mancata prova contraria della contribuente, non essendo decisivi regolarità contabile, pagamenti tracciati o assenza di vantaggi economici. Ha respinto il secondo motivo, osservando che il provvedimento penale invocato era un'archiviazione del GIP e non una sentenza dibattimentale irrevocabile idonea a spiegare efficacia di giudicato; inoltre la CTR lo aveva comunque esaminato autonomamente insieme agli altri elementi di causa. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la motivazione della CTR era chiara e superiore al minimo costituzionale, mentre le ulteriori censure miravano in realtà a rivalutare il merito. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che la decisione d'appello si fondava anche su atti istruttori comuni alle diverse annualità, in particolare sul PVC. Ha ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo, chiarendo il diverso valore probatorio del PVC e che la CTR aveva distinto i fatti attestati con fede privilegiata dalle valutazioni indiziarie tratte dai verificatori. La società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la nullità delle rettifiche per mancata allegazione dell'atto presupposto; la Corte esclude la violazione perché il contribuente aveva comunque conoscenza del contenuto essenziale del PVC richiamato.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale; l'allegazione non è necessaria se il contribuente ha già avuto integrale conoscenza dell'atto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza della frode grava sull'Amministrazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza costante.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve dare prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile.

  • art. 111, comma 5, Cost.

    La motivazione è nulla solo se apparente o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta chiara e sufficiente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha esposto in modo intellegibile il proprio iter logico-giuridico.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti; il vizio è deducibile solo se vengono poste a base della decisione prove non introdotte o fatti notori/scienza personale fuori dai casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di documenti in appello; la Corte ritiene infondata la censura perché la CTR ha comunque fondato la decisione su elementi istruttori pertinenti e comuni alle annualità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle prove nel processo tributario; la censura è stata respinta.

  • art. 2700 c.c.

    Il PVC fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non per le valutazioni o inferenze tratte dai verificatori, che restano apprezzabili come elementi indiziari.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Non applicabile al caso, perché richiede una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento; qui vi era un provvedimento di archiviazione del GIP.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del cedente sia la consapevolezza del cessionario della frode; il contribuente, a sua volta, deve dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente quando vi siano elementi indiziari seri di partecipazione a una frode.
  • La motivazione per relationem degli atti tributari è valida se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto richiamato o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale dell'atto presupposto; non è necessaria l'allegazione materiale quando la funzione garantistica dell'art. 7 L. 212/2000 sia comunque assicurata.
  • Nel processo tributario il giudice deve valutare autonomamente le risultanze del processo penale; non esiste automatica autorità di cosa giudicata del provvedimento penale, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti in essa indicati.
  • Il PVC ha efficacia di fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti o compiuti dai verbalizzanti; le valutazioni, le ricostruzioni indiziarie e le conclusioni tratte dagli operanti restano liberamente apprezzabili dal giudice insieme agli altri elementi di prova.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile; non è consentito in cassazione trasformare doglianze sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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