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Sentenza

Sentenza n. 1323/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 719/2024, pubblicata il 02/10/2024, del Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Livorno, resa all'esito del giudizio R.G. n. 776/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno in data 01.12.2025.

Giustizia amministrativa202503680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 719/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta docente e della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 719/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli accessori di legge, nonché il diritto alla retribuzione professionale docenti per i periodi individuati nella sentenza, con condanna del Ministero al relativo pagamento. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione delle somme e delle utilità riconosciute dal giudicato e che non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione, essendo stato notificato il titolo all'organo competente ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente e la retribuzione professionale docenti con gli accessori previsti dal giudicato. Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti stabiliti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli 60 giorni per provvedere anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, nonché alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È posto a fondamento della condanna dell'Amministrazione alla corresponsione, in sede di ottemperanza, degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione, non essendo più configurabile l'ostacolo temporale previsto dalla norma.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, se necessario, al commissario ad acta di avvalersi del pagamento in conto sospeso per dare attuazione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Individua i limiti applicabili alla corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute dalla pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando l'Amministrazione non dimostri di avere eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza a un giudicato di condanna, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di corrispondere non solo le somme principali, ma anche gli interessi e la rivalutazione riconosciuti dal titolo o comunque dovuti secondo i limiti normativi applicabili.
  • Quando l'Amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, individuato anche in un organo o dirigente dell'amministrazione interessata, con il compito di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dopo la notificazione del titolo all'organo competente, esclude che tale termine possa ulteriormente impedire l'esecuzione in sede di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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