Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca confermato dalla Corte d'appello per plurimi vizi: mancato svolgimento dell'udienza in forma pubblica nonostante esplicita richiesta (violazione del diritto di difesa e principio di pubblicità dell'udienza); omessa o insufficiente motivazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione (in particolare: mancanza del requisito di attualità della pericolosità, retroattività della normativa applicata in relazione a periodi anteriori alle riforme, omessa indicazione di profitti illeciti effettivamente percepiti e della loro incidenza sul patrimonio, omessa valutazione della possibile titolarità esclusiva dei beni da parte di terzi e carenza di accertamenti circa la fittività delle intestazioni), non aver considerato memorie e consulenze tecniche difensive e mancata istruttoria sulle indagini richieste dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata celebrazione dell'udienza in forma pubblica, per i ricorsi di Giuseppe Camerada (in proprio e quale legale rappresentante di Linea Gelo) e di Gabriella Loi, dichiarando quel vizio decisivo e assorbente degli altri motivi nei loro ricorsi. Per le ricorrenti Alessia Camerada, Rosella Bisonti e Federica Camerada la Corte ha invece esaminato i profili di merito: ha respinto parte delle doglianze ma ha ritenuto fondata la censura relativa all'insufficiente motivazione circa la fitticità delle intestazioni e la disponibilità dei beni (in particolare con riferimento a fatti ed elementi prodotti dalla difesa non adeguatamente valutati). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata in parte e il provvedimento di confisca è stato rinviato alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame (anche in linea con la richiesta del Procuratore Generale che aveva chiesto annullamento limitatamente ad alcuni beni e rinvio per nuovo esame); in sintesi la Cassazione ha accolto i ricorsi in più punti e disposto l'annullamento con rinvio per un nuovo esame delle questioni non correttamente motivate.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per il rito e la trattazione dei ricorsi in Cassazione
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiamata dai ricorrenti per denunciare la nullità del provvedimento per omessa considerazione di memorie depositate; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto il vizio della pubblicità più decisivo
art. 11 delle Preleggi
richiamato in relazione al divieto di applicazione retroattiva della normativa; i ricorrenti sostenevano un'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali
art. 25 Cost.
richiamato nell'ambito delle censure di legittimità costituzionale riferite a certezze e garanzie processuali
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), art. 1, lett. b), art. 10, comma 2, art. 20, art. 24
norme centrali sulla confisca di prevenzione (definizione di benefici/proventi illeciti, oneri probatori, e nozione ampia di disponibilità dei beni); la Corte ha richiamato tali disposizioni per chiarire che la disponibilità può essere ampia e che l'onere di allegazione spetta al terzo per dimostrare esclusiva titolarità
legge 19 marzo 1990 n. 55, art. 14; D.L. n. 92/2008 (art. 11-ter); legge 15 luglio 2009 n. 94
richiamate dai ricorrenti per sostenere che alcuni istituti di prevenzione patrimoniale non potevano applicarsi retroattivamente ai periodi anteriori alle riforme; la Corte ha preso atto delle censure ma ha ritenuto decisivo il vizio procedurale per alcuni ricorsi e la carenza di motivazione su specifici elementi per altri
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato in relazione agli obblighi di motivazione del decreto di prevenzione e alla possibilità di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha censurato l'insufficiente motivazione su alcuni punti essenziali
art. 603 e art. 606 cod. proc. pen.
richiamati in relazione ai rimedi e alla struttura del controllo di legittimità e alla censura degli errori di motivazione; utilizzati per delimitare il sindacato della Cassazione sui motivi di fatto e di diritto
Massime di principio
- La richiesta di udienza pubblica formulata dal proposto deve essere motivatamente rispettata: la mancata celebrazione in forma pubblica, se espressamente richiesta, può determinare la nullità del decreto applicativo di misure di prevenzione patrimoniali.
- In materia di confisca di prevenzione la nozione di "disponibilità" del bene è ampia: può comprendere titolarità materiale, intestazioni fittizie, rapporti fiduciari o effettiva soggezione del terzo al proposto.
- Il terzo formalmente intestatario ha l'onere di allegazione per dimostrare l'esclusiva titolarità del bene; non gli è invece richiesto di provare fatti che soltanto il proposto potrebbe dedurre (come la sua pericolosità).
- Quando la difesa produce elementi probatori o consulenze tecniche che contro-argomentano le risultanze investigative, il giudice deve confrontarsi specificamente con tali elementi: un mero richiamo alle investigazioni della polizia giudiziaria non è sufficiente a motivare la confisca.
- La valutazione della sproporzione fra patrimonio e redditi dichiarati e l'accertamento dei profitti illeciti richiedono motivazioni specifiche e quantificate: la confisca non può fondarsi su apodittiche affermazioni di "inquinamento" del patrimonio senza individuare e misurare i profitti illeciti.
- Nei confronti di coniuge, figli e conviventi esiste una presunzione qualificata di disponibilità dei beni a favore del proposto quando mancano risorse proprie del terzo; per altri terzi occorrono prove più circostanziate della fitticità dell'intestazione.
- Errori procedurali o carenze di motivazione possono comportare annullamento con rinvio per nuovo esame: il giudice di rinvio dovrà integrare l'istruttoria e motivare compiutamente ogni elemento critico sollevato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18374/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18376/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →